Ai fini della sussistenza della scriminante della legittima difesa in luogo di privata dimora o altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale è necessario che vi sia l’introduzione contro la volontà espressa tacita da parte del soggetto legittimato ad escluderne la presenza.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. V PENALE
SENTENZA 25 settembre 2017, n.44011
Pres. Bruno – est. Scordamaglia
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio da questa Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 27 ottobre 2008, come riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 8 giugno 2009, che aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione G.A. perché riconosciuto colpevole del delitto di tentato omicidio commesso in danno di R.E. , in (omissis) .
Investita dalla Suprema Corte, con sentenza Sez. 1, n. 23221 del 27/05/2010 – dep. 16/06/2010, pronunciata all’esito del giudizio rescindente, del compito di riesaminare l’appello proposto dal ricorrente G. con riferimento alla novella legislativa n. 59 del 13 febbraio 2006, accertando se la vittima fosse entrata nel bar gestito dal ricorrente contro la volontà di quest’ultimo, tenendo presente che la detta novella legislativa non aveva innovato l’art. 52 cod. pen. rispetto ai requisiti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria od altrui incolumità o dei propri beni, previsti per la sussistenza della scriminante della legittima difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che il R. fosse entrato nel bar gestito dall’imputato G. con il casco ancora in testa e che solo successivamente se lo fosse tolto lanciandolo contro un contenitore di caramelle, dirigendosi poi dietro il bancone a mani nude per aggredire il titolare, deponesse nel senso che il comportamento tenuto dalla parte offesa non poteva ragionevolmente rappresentare per l’imputato una minaccia provvista di consistenza e di attualità: concludeva, quindi, che era da escludere, nel caso concreto, la ricorrenza della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. per difetto già dell’imprescindibile requisito dell’attualità dell’offesa.
Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore, Avv. Mauro Tagliani, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce promiscuamente il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 52 e 55 cod. pen., ed il vizio di motivazione, per la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova.
Lamenta, in particolare, che il giudice del rinvio non avrebbe adempiuto in maniera esaustiva al compito devolutogli da questa Suprema Corte, avendo omesso di verificare se la parte offesa R. fosse entrato nel bar gestito dal G. contro la volontà di quest’ultimo e se l’imputato non avesse avuto altra possibilità, per difendere l’incolumità propria e di altri o i propri beni, che quella di fare uso dell’arma, rendendo, nondimeno, una motivazione palesemente illogica anche con riguardo al requisito dell’attualità del pericolo. Precisa, altresì, che ove il giudice del rinvio avesse proceduto all’accertamento richiesto, prendendo in considerazione gli apporti dichiarativi raccolti nell’istruttoria dibattimentale e richiamati nell’atto di impugnazione, avrebbe potuto apprezzare la ricorrenza, nella situazione data, dell’irrompere della parte offesa nel bar gestito dal G. invito domino; l’attualità del pericolo rappresentato dall’essersi il R. avventato contro l’imputato non a mani nude ma armato del casco che brandiva ‘in mano alzato’ con l’evidente intenzione di colpire a colpo sicuro il G. ; l’inevitabilità dell’uso dell’arma, atteso che l’imputato, a fronte della prestanza fisica dell’avversario, stretto dietro al bancone del bar ove l’aveva ricacciato il R. , non aveva altri oggetti a sua disposizione se non il coltello per contrastare efficacemente l’azione dell’aggressore.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
È noto che con la legge 13 febbraio 2006 n.59, allo scopo dichiarato di rafforzare la difesa dei cittadini a fronte del dilagare dei reati predatori commessi in luoghi di privata dimora o in luoghi in cui si svolge la personalità umana, il nomoteta ha ritenuto indispensabile aggiungere all’art. 52 del codice penale i seguenti due commi: ‘Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata una attività commerciale, professionale o imprenditoriale’.
Si è, in tal modo, introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa che agisce quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ossia la sua introduzione o il suo trattenimento nel domicilio altrui contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In presenza di queste condizioni, dunque, non è più rimesso ad apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità tra l’offesa e la difesa, essendo il detto rapporto sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.
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