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Orbene, osserva la Corte come il profilo relativo alla denunziata ed asserita grossolanita’ del falso era stata superata argomentativamente dal giudice del gravame in modo corretto e condivisibile, e cio’ nonostante l’odierno ricorrente ha riproposto le medesime doglianze sollevate con l’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado.
2.2 I secondo motivo e’ invece infondato.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in subiecta materia, il principio (al quale anche questo Collegio intende fornire continuita’ applicativa, condividendone la ratio decidendi) secondo cui configura il reato di falsita’ materiale commessa dal privato (articoli 477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l’orario indicato a sostare nell’area pubblica) (Sez. 5, n. 4108 del 08/10/1996 – dep. 07/01/1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401).
Stante la sopra richiamata natura certificativa ed autorizzativa del tagliando del parcheggio, nessun dubbio puo’ residuare in realta’ sulla configurabilita’ nel caso di specie del reato oggi contestato all’imputato.
Del pari, risulta infondata la ulteriore censura riguardante l’asserita inconfigurabilita’ del reato di cui al combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p., per la natura privatistica del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando, atteso che, per un verso, non risulta rilevante per i fini qui di discussione la forma iuris del soggetto emittente la descritta autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a cio’ autorizzato dall’ente territoriale) e che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo menzionata da parte della societa’ privata (in questo caso, una S.p.a.) avviene sempre sulla base di un rapporto concessorio (o comunque autorizzatorio) intercorrente tra l’ente territoriale (in questo caso, il comune di Milano) e la detta societa’, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazione del suolo pubblico e di parcheggio cittadino.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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