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Non contrasta con tali conclusioni l’assunto, solo apparentemente divergente, della sentenza della Sez. 5, n. 21795 del 12/01/2017, Ricci, Rv. 269926 (a sua volta conforme alla pronuncia della Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905), secondo cui “Il giudice d’appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullita’ della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non puo’ sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell’ambito del potere di integrazione, ma deve trasmettergli gli atti per non privare l’imputato di un grado del giudizio”: tali pronunce infatti si riferiscono a ipotesi in cui l’appello era circoscritto “esclusivamente” alla doglianza di nullita’ della sentenza di primo grado per mancanza grafica di motivazione ovvero motivazione afferente ad altra vicenda processuale.
Nella specie, la sentenza di primo grado non era affetta da mancanza grafica di motivazione, che era stata solo sbrigativamente basata sul contenuto della comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri di Aldeno e sui documenti ad essa allegati e l’appello non verteva esclusivamente sulla nullita’ della sentenza impugnata.
D’altra parte, la Costituzione non garantisce un doppio grado di giurisdizione di merito e tantomeno una doppia decisione sul merito della responsabilita’ penale, sicche’ l’articolo 604 c.p.p. impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado solo in una serie di casi, specificamente previsti, di piu’ gravi violazioni processuali.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza della motivazione con riferimento all’assenza di prova certa dell’identificazione dell’imputato con riferimento al fatto contestato, poiche’ il (OMISSIS) non era stato riconosciuto ne’ dalla vittima, ne’ dal suo amico, nell’immediatezza del fatto, e al contrario si era trattenuto sul posto e si era poi spontaneamente recato alla Stazione dei Carabinieri per protestare contro il fermo di un altro giovane.
La censura e’ inammissibile: le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorieta’, illogicita’ manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorieta’ estrinseca con “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
I limiti che presenta nel giudizio di legittimita’ il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacche’ altrimenti anziche’ verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.
La Corte territoriale ha invece motivato, in modo ne’ illogico ne’ contraddittorio, la ritenuta responsabilita’ dell’imputato sulla base del suo riconoscimento effettuato, in termini di assoluta certezza, sia da parte della persona offesa, sia da parte di altro testimone oculare, (OMISSIS), e ha dato conto altresi’ dell’equivoco inizialmente occorso, su cui cerca di far leva il ricorrente, allorche’ i Carabinieri intervenuti sul luogo del ferimento (un circolo giovanile ricreativo di (OMISSIS), ove si teneva un concerto) avevano accompagnato in caserma un altro giovane, tale (OMISSIS), le cui caratteristiche e abbigliamento – a differenza del (OMISSIS) – non corrispondevano alla descrizione dell’aggressore (orecchini, piercing e jeans).
L’osservazione del ricorrente secondo cui il (OMISSIS), se davvero fosse stato l’autore dell’aggressione, non si sarebbe recato spontaneamente in caserma a protestare, oltre a proporre una ricostruzione del fatto alternativa, senza dedurre un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata, si basa su considerazioni del tutto fragili e controvertibili, tanto piu’ che l’imputato faceva parte di un gruppo di soggetti non identificati, e rivendica a favore del (OMISSIS) un comportamento razionale e prudente che certamente non ha tenuto con le deplorevoli minacce alle Forze dell’ordine, rimaste impunite solo per difetto di querela, in seguito alla derubricazione dell’imputazione per il fatto sub c).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per il delitto di cui al capo a).
3.1. In primo luogo – osserva il ricorrente – le motivazioni ideologiche non costituiscono un motivo futile e in ogni caso la discussione per motivi politici si era svolta in precedenza fra la persona offesa e altro soggetto non identificato.
La censura e’ fondata.
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