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Peraltro la circostanza che proprio l’autovettura condotta dal (OMISSIS) fosse in movimento al momento dell’impatto escludeva ulteriormente la configurabilita’ della cosiddetta precedenza “di fatto” e comprovava la sussistenza dell’elemento obiettivo della condotta in contestazione, ossia la negligenza e l’imprudenza (colpa generica) del (OMISSIS), nonche’ la violazione di precetti normativi (colpa specifica), operata occupando indebitamente il crocevia intanto che sopravveniva un veicolo favorito dal diritto di precedenza.
2.4. Il Tribunale, nel soffermarsi sull’evento lesivo e sulla riconducibilita’ dello stesso al sinistro, ha affermato con certezza che detto evento, ponendosi come concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata mirava a prevenire, era avvinto dal nesso eziologico alla condotta del (OMISSIS), il quale, qualora si fosse arrestato prima di impegnare l’incrocio, adottando cosi’ il comportamento alternativo lecito, avrebbe evidentemente consentito l’attraversamento del crocevia al ciclomotore, scongiurando cosi’ la causazione dell’evento.
E, nel soffermarsi sull’elemento soggettivo, ha ritenuto evidente che l’evento non era stato voluto dal soggetto agente, seppure egli ben avrebbe potuto rappresentarselo, prevederlo ed evitarlo, rientrando nel novero delle comuni regole di esperienza la circostanza per cui la violazione delle norme in materia di circolazione stradale, ovvero l’adozione di una condotta di guida disattenta, possa dar luogo ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.
2.5. Da ultimo il Tribunale si e’ soffermato sulla condotta del (OMISSIS), osservando che:
– il (OMISSIS) aveva omesso di moderare la velocita’ e di approssimarsi con prudenza al crocevia in cui era avvenuto il sinistro e nei pressi del quale, peraltro, transitavano dei pedoni; d’altronde, in via generale, non e’ configurabile legittimo affidamento sull’altrui ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge in tema di circolazione stradale, in quanto l’articolo 145 C.d.S., sancendo un generale obbligo, gravante su tutti i conducenti i quali si apprestino ad attraversare un intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, pone una regola di diligenza volta a far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti illeciti o imprudenti altrui e la cui violazione costituisce una condotta negligente;
– dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS) nonche’ dalla dinamica del sinistro era risultato che il (OMISSIS) aveva adottato una condotta incauta, negligente e contraria alle regole di prudenza normativamente sancite in tema di circolazione stradale, accingendosi ad impegnare il crocevia ad una velocita’ evidentemente non adeguata, anche in ragione della presenza di pedoni nei pressi dello stesso;
– tale condotta di guida era stata verosimilmente determinata anche dalla giovane eta’ del (OMISSIS), all’epoca dei fatti neppure tredicenne, nonche’ dal mancato possesso da parte dello stesso del cosiddetto “patentino” di guida (come affermato dal teste (OMISSIS) e come si evinceva comunque in modo ovvio dalla giovane eta’ del conducente);
– il (OMISSIS), qualora avesse tenuto un’andatura piu’ moderata, verosimilmente sarebbe stato in grado di evitare l’impatto; comunque una maggior esperienza e perizia alla guida avrebbero potuto permettergli di attuare manovre di frenata d’emergenza tali da impedire il sinistro o almeno di ridurne considerevolmente le conseguenze lesive;
– la condotta del (OMISSIS) si poneva come concausa rispetto alla produzione (in tal senso era significativo che la stessa compagnia assicurativa aveva risarcito il danno in favore del (OMISSIS) nella misura del 50%), ma non era idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta del (OMISSIS) e l’evento lesivo in contestazione: invero, in assenza dell’abusivo attraversamento del crocevia da parte del (OMISSIS), la traiettoria del ciclomotore sarebbe rimasta libera e non si sarebbe verificato lo scontro (e, con esso, la lesione dell’integrita’ del (OMISSIS));
– l’apporto causale colposo del (OMISSIS) al delitto commesso dall’imputato si inquadrava nell’ambito del concorso di cause colpose indipendenti (e non dei casi di cooperazione di cui all’articolo 113 c.p.), in quanto, per potersi ravvisare l’ipotesi della cooperazione nel delitto colposo, occorre un legame di tipo psicologico tra le diverse condotte, sostanziantesi nella consapevolezza di operare con altri che implica per l’agente il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui, mentre, in caso di sinistro stradale intercorrente tra due soggetti tra loro estranei e posti alla guida di due veicoli diversi, difficilmente puo’ ravvisarsi una forma di legame psicologico tra le condotte dei due conducenti.
2.6. In definitiva, a fronte del debole ordito motivazionale contenuto nella sentenza di primo grado, il giudice di appello ha sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili da questa Corte regolatrice; ed il ricorrente, in realta’, invoca una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che il giudice di appello, con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della di lui penale responsabilita’.
3. Inammissibile e’ ogni ulteriore profilo di doglianza contenuto nella memoria depositata nell’interesse dell’imputato in vista dell’udienza dello scorso 25 maggio 2017, nonche’ in quella depositata in vista dell’odierna udienza.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 6, sent. n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666) i motivi nuovi di impugnazione – che possono essere presentati anche nel giudizio di legittimita’ ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 611 c.p.p., comma 1 e articolo 585 c.p.p., comma 4 – devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale gia’ presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.
Senonche’, detta connessione funzionale non e’ ravvisabile con nessuna delle doglianze articolate nelle due distinte memorie presentate dal difensore dell’imputato nel presente giudizio di legittimita’.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla suddetta dichiarazione consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente infine dovra’ rifondere le spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessive Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
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