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3.2. Rispetto all’indirizzo che qualifica la decisione impugnata come abnorme, sulla scorta delle argomentazioni di cui si e’ dato conto in precedenza e che qui si intendono richiamate, questo Collegio propende, come detto, per l’opposto orientamento, sulla base di una serie di considerazioni che qui si riassumono.
In primo luogo, deve osservarsi che, in tutte le principali pronunzie della Corte nelle quali, in casi analoghi, si e’ ravvisata l’abnormita’ del provvedimento del G.i.p., nel riconoscere a quest’ultimo i poteri derivanti dall’articolo 459 cod. proc. pen., comma 3, si esclude che tali poteri possano essere esercitati esclusivamente sulla base di mere ragioni di opportunita’ (cfr. le gia’ citate Sez. 6, Sentenza n. 23829 del 12/05/2016, Rv. 267272; Sez. 3, Sentenza n. 8288 del 25/11/2009 – dep. 2010 -, Rv. 246333): il che, pervero, non costituisce in se’ motivo di divergenza fra i due opposti indirizzi. Solo che l’orientamento che qui si avversa estende l’area dei motivi di mera opportunita’, tali da concretare l’abnormita’ della decisione in esame, anche alla sollecitazione del G.i.p. acche’ il P.M. valuti se nella fattispecie ricorra la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen., per le ragioni che si sono ricordate (e che si ritrovano compiutamente nella motivazione della gia’ citata Sez. 1, Sentenza n. 15272 del 21/12/2016).
Viceversa questo Collegio ritiene, innanzitutto, che la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinche’ valuti se sussista o meno la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto non possa ricondursi a una valutazione di mera opportunita’ del procedimento monitorio da parte dell’organo giudicante; ed esclude, altresi’, che detta decisione si collochi nell’area dell’abnormita’ come tracciata dalla Corte nella sua piu’ autorevole espressione, con la richiamata sentenza a SS.UU. Toni..
Si sono gia’ richiamate sinteticamente le ragioni in base alle quali non pare che la sollecitazione al P.M. tesa a prospettargli una (ri)valutazione della fattispecie alla luce dell’articolo 131-bis cod. pen. possa liquidarsi come mossa esclusivamente da ragioni di opportunita’.
3.3. Possono peraltro svolgersi, al riguardo, ulteriori brevi considerazioni.
Ai sensi dell’articolo 459 c.p.p., comma 3, ad avviso di questo Collegio, ci si muove qui in un’area nettamente distinta rispetto a quella in cui il giudicante, a fronte della richiesta avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dello stesso articolo 459 c.p.p., comma 1, deve pronunciare sentenza di immediato proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.: lo si ricava agevolmente dalla lettura della disposizione in esame, laddove si stabilisce che il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero quando non accoglie la richiesta (di emissione del decreto penale di condanna) e sempreche’ non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Una volta esclusa quest’ultima, particolare ipotesi (che in questo caso all’evidenza non ricorre), residua un’area nella quale il giudicante, nondimeno, non ritiene di accogliere la mozione del P.M., tesa all’emissione del decreto penale di condanna, e gli restituisce gli atti. In siffatte ipotesi peraltro, come ricordato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, incorre nell’abnormita’ il giudice che sostituisca arbitrariamente il proprio criterio di valutazione a quello istituzionalmente attribuito all’accusa (cfr. ad esempio Sez. 6, Sentenza n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177, in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva motivato il rigetto in base all’assunto per il quale la gravita’ della condotta rendeva prevedibile l’opposizione e la verifica dibattimentale); mentre ad esempio, viceversa, e’ stata esclusa l’abnormita’ del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla necessita’ di approfondimenti istruttori (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331), o dalla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (Sez. 6, Sentenza n. 6663 del 01/12/2015, dep. 2016, R., Rv. 266111), o dalla valutazione di incongruita’ della pena richiesta in relazione alla gravita’ della violazione contestata (Sez. 4, Sentenza n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063).
3.4. Con piu’ specifico riferimento alla fattispecie oggetto del ricorso in esame, non vi e’ in primo luogo, a ben vedere, una sovrapposizione di una valutazione del giudicante rispetto a quella del P.M., ma unicamente un invito, rivolto a quest’ultimo, affinche’ valuti la sussistenza o meno della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen.; e, in caso affermativo, richieda l’archiviazione nelle forme e nei modi di cui all’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, con cio’ che ne consegue sotto la specie dell’instaurazione, in tal caso, del sub-procedimento ivi previsto e del relativo contraddittorio tra le parti, necessario anche in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che dalla declaratoria di non punibilita’ in esame deriverebbero allo stesso giudicabile.
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