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3.1 Il ricorrente, pur con forme espressive alquanto sintetiche, ha tenuto viva una doglianza di fondo – meglio argomentata nei motivi di appello -, rappresentata dalla possibilita’ o meno di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2 (disposizione testualmente riprodotta, con continuita’ normativa, nel testo del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75 ove si incrimina l’inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) nella ipotesi di avvenuta violazione della generale prescrizione, imposta al sorvegliato speciale, di vivere onestamente e rispettare le leggi (attuale contenuto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 8, comma 4, gia’ L. n. 1423 del 1956, articolo 5, comma 3).
Non e’ infatti contestata l’esistenza del fatto storico (guida di un motociclo in assenza di patente) e l’avvenuta sottoposizione alla sorveglianza speciale, dunque le doglianze esposte nel ricorso, pur argomentate in termini di “assenza di motivazione” riguardano, in realta’, l’ipotesi di erronea applicazione della disposizione incriminatrice e risultano, pertanto, valutabili, anche alla luce degli sviluppi interpretativi intervenuti sul tema in epoca successiva alla decisione di secondo grado.
3.2 Come e’ noto, l’assetto interpretativo interno cui ha fatto riferimento – nella parte in diritto delle sue argomentazioni – la Corte di Appello di Bari e’ stato sottoposto a rivalutazione, in virtu’ dei contenuti del recente arresto della Corte Europea dei diritti dell’uomo (da ora in avanti Corte Edu) espresso in data 23 febbraio 2017 con la pronunzia della Grande Camera, che ha deciso il caso De Tommaso contro Italia.
In particolare con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta in prevenzione personale (esclusivamente in primo grado, ma con immediata sottoposizione del destinatario alla misura, come prevede la legge) l’appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosita’ cd. generica, un deficit di chiarezza e precisione (dunque di tassativita’) nella previsione regolatrice interna in punto di presupposti applicativi (al par. 117 di tale decisione si ritiene che la legge esaminata – n. 1423 del âEuroËœ56 – non contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la societa’), con la conseguenza di disancorare – in simile visione – la scelta applicativa della sorveglianza speciale dall’apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosita’, dunque rilevando eccesso di discrezionalita’ del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (e’ stata ritenuta sussistente la violazione dell’articolo 2 Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela della liberta’ di circolazione).
Nel medesimo arresto e’ stata – inoltre – evidenziata la estrema genericita’, in caso di avvenuta sottoposizione alla misura, delle cd. prescrizioni generaliste (il vivere onestamente e rispettare le leggi) sia in riferimento alla loro intrinseca eccessiva ampiezza che in considerazione del possibile rilievo penale della condotta di violazione (vi e’ infatti riferimento critico ai contenuti di Corte Cost. n.282 del 2010, intervenuta specificamente sul tema del rilievo penale della violazione).
In particolare, la Corte Edu, dopo aver sinteticamente ripercorso le principali linee interpretive maturate sui contenuti dell’articolo 7 della Convenzione (affermando, ai paragrafi 107-109 che.. uno dei requisiti derivanti dall’espressione “prevista dalla legge” e’ la prevedibilita’. Pertanto, una norma non puo’ essere considerata una “legge” se non e’ formulata con sufficiente precisione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi devono essere in grado – se necessario, mediante appropriata consulenza – di prevedere, a un livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato atto puo’ comportare. Tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta certezza: l’esperienza dimostra che cio’ e’ irrealizzabile. Ancora una volta, mentre la certezza e’ altamente auspicabile, puo’ portare come strascico un’eccessiva rigidita’, e la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica (si vedano Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, § 49, Serie A n. 30; Kokkinakis c. Grecia 25 maggio 1993, § 40, Serie A n. 260-A; Rekvenyi c. Ungheria (GC), n. 25390/94, § 34, CEDU 1999-111; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 141). 108. Il livello di precisione della legislazione nazionale richiesto – che non puo’ in ogni caso prevedere ogni eventualita’ – dipende in larga misura dal contenuto della legge in questione, dal campo che essa e’ finalizzata a contemplare e dal numero e dalla qualita’ di coloro cui e’ destinata (si vedano RTBF c. Belgio, n. 50084/06, § 104, CEDU 2011; Rekvenyi, sopra citata, § 34; Vogt c. Germania, 26 settembre 1995, § 48, Serie A n. 323; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 142). Spetta inoltre in primo luogo alle autorita’ nazionali interpretare e applicare il diritto interno (si veda Khlyustov, sopra citata, §§ 68-69). 109. La Corte ribadisce che una norma e’ “prevedibile” quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorita’ pubbliche (si vedano Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70). Una legge che conferisce una discrezionalita’ deve indicare la portata di tale discrezionalita’, benche’ le particolareggiate procedure e condizioni da osservare non debbano essere necessariamente comprese nelle norme del diritto sostanziale (si vedano Khlyustov, sopra citata, § 70, e Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, § 88, Serie A n. 61)), si e’ cosi’ espressa sulle due prescrizioni generaliste: 119. In ordine alle misure previste alla L. n. 1423 del 1956, articoli 3 e 5 che sono state applicate al ricorrente, la Corte osserva che alcune di esse erano formulate in termini molto generici e il loro contenuto e’ estremamente vago e indeterminato; cio’ vale in particolare per le disposizioni relative agli obblighi di “vivere onestamente e rispettare la legge” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti”.
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