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Aderisce il Collegio a tale seconda lezione interpretativa in forza delle ragioni diffusamente espresse a sostegno e che qui di seguito si vanno a replicare fedelmente.
Va, innanzitutto, rilevato che l’innovazione di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, articolo 4, comma 1, lettera a) (introduttivo del titolo 5 bis nel codice di rito recante “Sospensione del procedimento con messa alla prova”) costituisce una probation giudiziale nella fase istruttoria assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile e che il nuovo istituto e’ caratterizzato da un doppio profilo, sostanziale e processuale: da un lato, esso costituisce una causa di estinzione del reato, collocata nel Capo 1 del Titolo 6 del codice penale, subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena; dall’altro, costituisce un’ipotesi di definizione alternativa della vicenda processuale, inserita nell’apposito Titolo 5 bis del Libro 6 (Procedimenti speciali) del codice di rito.
Quanto alla disciplina processuale, ai fini che qui interessano, l’articolo 464-bis cod. proc. pen. individua espressamente il termine finale della richiesta, con diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali, cosi’ come accade per i procedimenti speciali tipici:
– le conclusioni formulate dalle parti, a norma degli articoli 421 e 422 cod. proc. pen., al termine dell’udienza preliminare, nel procedimento ordinario;
– la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento a citazione diretta;
– quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato;
– il medesimo termine previsto dall’articolo 461 cod. proc. pen., per l’opposizione nei procedimenti per decreto.
L’articolo 464-ter cod. proc. pen. prevede quindi che la richiesta in parola possa essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari, mentre il successivo articolo 464-quater cod. proc. pen. individua i criteri della decisione giudiziale sull’ammissione: a) l’insussistenza delle ragioni che, a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen., impongono l’immediato proscioglimento; b) l’idoneita’ del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione, che viene assunta dal giudice nel corso della stessa udienza oppure in apposita udienza in camera di consiglio fissata secondo le modalita’ di cui all’articolo 127 c.p.p..
I successivi articoli del codice di rito disciplinano l’esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’acquisizione di prove (“non rinviabili” o di quelle che “possono condurre al proscioglimento dell’imputato”) durante la sospensione del procedimento (“con le modalita’ stabilite per il dibattimento”), gli esiti della messa alla prova (l’estinzione del reato, che costituisce l’epilogo naturale della probation; la ripresa del processo, in caso di esito negativo della probation stessa) e la revoca dell’ordinanza di sospensione.
L’espressione adoperata dall’articolo 464-septies c.p.p., comma 2, (“in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”) e dall’articolo 464-octies c.p.p., comma 4 (“quando l’ordinanza di revoca e’ divenuta definitiva il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”) legittima l’interpretazione che il corso del processo dovra’ riprendere dal momento in cui si e’ verificata l’interruzione e cioe’ gli incombenti conclusivi delle indagini preliminari, nel caso previsto dall’articolo 464-ter c.p.p.; l’udienza preliminare, nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata presentata in quella fase del procedimento ordinario; la dichiarazione di apertura del dibattimento, nell’ipotesi di richiesta presentata nel giudizio direttissimo e nel procedimento per citazione diretta o nel caso di sospensione “recuperata” a seguito di primitivo rigetto o del dissenso del Pubblico Ministero, ai sensi dell’articolo 464-ter c.p.p., comma 4, e articolo 464 quater c.p.p., comma 9; la costituzione delle parti nel dibattimento nel caso di richiesta presentata dopo l’emissione di giudizio immediato.
Per quanto riguarda il procedimento per decreto, posto che l’articolo 464-bis c.p.p., comma 2, ultima parte, prevede che la richiesta e’ presentata con l’atto di opposizione, il corso del processo dovra’ riprendere dall’emissione da parte del G.I.P. del decreto di giudizio immediato, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare (cfr. Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014, 2015, Galeandro, Rv. 263228; Sez. 2, n. 10462 del 08/01/2016 Ahmetovic, Rv. 266124).
E cio’ in applicazione del principio di diritto fissato per i casi analoghi, secondo cui “in tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perche’ non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, siccome determinante un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il G.I.P., giudicata incongrua la pena concordata tra le parti, aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.) (Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2009, Paglierini, RV. 220796).
Emerge da siffatto excursus come il sistema individui per l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni affatto analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, e dunque il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato non puo’ che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, “procede”.
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