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17. Con il secondo motivo del suo ricorso, lo (OMISSIS) deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilita’ degli amministratori in assenza dei presupposti prescritti dalla legge. Premesso che la perdita del contributo per l’editoria non aveva arrecato alcun danno al patrimonio della societa’, trattandosi di una posta attiva gia’ monetizzata attraverso la cessione del credito alla (OMISSIS), la quale ne aveva pagato il corrispettivo, senza poi insinuarsi al passivo del fallimento, afferma infatti che il mancato esercizio del diritto di garanzia del cessionario, ormai peraltro prescritto, escludeva la configurabilita’ di un pregiudizio patrimoniale.
18. Nella parte riflettente la mancata verifica degli altri requisiti prescritti per la concessione del contributo statale, le censure sono inammissibili, trattandosi di una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non puo’ quindi trovare ingresso in questa sede, implicando una indagine di fatto in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti, e non essendo stati indicati la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la predetta questione sarebbe stata sollevata (cfr. Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; Cass. Sez. 3, 3/03/2009, n. 5070).
Nella parte riguardante la responsabilita’ degli amministratori per la mancata certificazione del bilancio, le censure sono invece infondate, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilita’ logica tra le irregolarita’ di bilancio, cui la sentenza impugnata ha ricollegato il mancato rilascio della certificazione, e l’antieconomicita’ della gestione, ritenuta non addebitabile agli amministratori. La predisposizione ed il controllo dei bilanci rientrano infatti tra le attribuzioni rispettivamente degli amministratori e dei sindaci, ai quali la Corte di merito ha correttamente imputato la mancata sanatoria delle relative irregolarita’, senza percio’ incorrere in contraddizione con l’accertata antieconomicita’ della gestione, la quale, come si e’ detto in precedenza, non escludeva il dovere dei convenuti di adottare le iniziative necessarie per ripristinarne la correttezza. La dichiarazione di fallimento, precludendo definitivamente la concessione del contributo, ha reso poi del tutto irrilevante la eventuale possibilita’ di procedere alla sanatoria delle irregolarita’ riscontrate, in tal modo giustificando l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, quale che fosse il valore da attribuire alla certificazione del bilancio, la mancanza di tale elemento, alla data di apertura della procedura concorsuale, comportava la configurabilita’ di un danno corrispondente all’ammontare del contributo.
Quanto infine all’avvenuta cessione del contributo alla (OMISSIS), risulta ineccepibile, sul piano logico-giuridico, l’osservazione della Corte di merito secondo cui, in quanto effettuata pro solvendo, la stessa doveva considerarsi inidonea ad escludere la sussistenza del danno, avuto riguardo alla mancata erogazione del beneficio, che aveva impedito l’estinzione dell’obbligazione nei confronti della Banca: nel censurare tale affermazione, lo (OMISSIS) si limita d’altronde a richiamare l’eccezione sollevata in sede di gravame, secondo cui il predetto credito si sarebbe estinto per prescrizione e comunque non sarebbe stato insinuato al passivo del fallimento, senza neppure indicare gli elementi di prova addotti a sostegno di tale assunto, ed eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata.
19. Con il tredicesimo motivo d’impugnazione, il (OMISSIS) denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., rilevando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’appartenenza di entrambe le societa’ al medesimo gruppo, ed alla conseguente giustificabilita’ della condotta degli amministratori nell’ambito della logica del gruppo. Premesso che le societa’ che controllavano la (OMISSIS) provvedevano in via continuativa al ripianamento delle perdite della stessa, afferma che il mantenimento in vita del rapporto con la (OMISSIS) era giustificato dalla convinzione che ad eventuali sofferenze finanziarie avrebbero posto rimedio le societa’ controllanti.
19.1. Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vantaggio compensativo derivante dai finanziamenti assicurati dai soci, appartenenti al medesimo gruppo d’imprese.
19.2. Con il quindicesimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., osservando che, nel ritenere contraria al dovere di diligenza degli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), la sentenza impugnata ha trascurato la comune prassi commerciale e mercantile, nell’ambito della quale la concessione di dilazioni dei pagamenti risponde all’esigenza di evitare la rottura del rapporto commerciale con il cliente.
19.3. Con il sedicesimo motivo, il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, affermando che, nel ricollegare alla solvibilita’ della (OMISSIS) il dovere degli amministratori di agire esecutivamente nei confronti della stessa, la Corte d’appello ha analizzato la vicenda nell’ottica di un affare isolato, anziche’ in quella dell’efficiente gestione di un’attivita’ continuativa, nell’ambito della quale la concessione di una dilazione dei pagamenti doveva considerarsi assolutamente normale.
19.4. Con il diciassettesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della ben piu’ prolungata inerzia del curatore del fallimento, avendo dato atto della risalente insolvenza della (OMISSIS), senza considerare che la stessa avrebbe reso infruttuose eventuali azioni esecutive degli amministratori.
20. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quinto motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS), il quarto motivo del ricorso dello (OMISSIS) ed il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS).
Con il quinto motivo, il (OMISSIS) deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2392 c.c. e segg., nonche’ la contraddittoria e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha considerato che tale scelta, non censurabile sotto il profilo economico-gestionale, trovava giustificazione nella solvibilita’ della societa’ debitrice, nei pagamenti parziali dalla stessa eseguiti, nell’appartenenza delle due societa’ al medesimo gruppo d’imprese e nei versamenti eseguiti dai soci a ripianamento delle perdite, nonche’ nell’intento di evitare la rottura dei rapporti commerciali con il principale cliente della (OMISSIS). L’addebito di tale condotta agli amministratori si pone d’altronde in contrasto con l’esclusione di qualsiasi responsabilita’ del curatore del fallimento per non aver intrapreso iniziative per il recupero dei medesimi crediti.
21. Con il quarto motivo, lo (OMISSIS) insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c. e sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilita’ degli amministratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS). Premesso che tale condotta non era configurabile come violazione del dovere di diligenza degli amministratori, trattandosi di una scelta gestionale la cui opportunita’ e convenienza non erano sindacabili ex post in sede di accertamento della responsabilita’ di cui all’articolo 2392 c.c., in quanto inerenti al merito dell’attivita’ d’impresa, osserva che, nel censurare la predetta scelta, la Corte d’appello non ha tenuto conto delle ragioni addotte a giustificazione della stessa, e segnatamente delle difficolta’ incontrate dalla (OMISSIS), dell’appartenenza di tale societa’ al medesimo gruppo della societa’ fallita e dell’intento di evitare una rottura dei rapporti commerciali tra le due societa’, omettendo altresi’ di considerare che il differimento della riscossione non aveva comportato la remissione dei debiti.
22. Con il terzo motivo, il (OMISSIS) lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 1193 c.c., comma 2 e articoli 2392 c.c. e segg., nonche’ l’omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’affermare la responsabilita’ degli amministratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza, da lui dedotta in tutti gli scritti difensivi di primo e secondo grado, che i predetti crediti erano stati integralmente soddisfatti con una serie di versamenti effettuati tra il 1988 ed il 1992. Nell’imputare i versamenti effettuati tra il 1991 ed il 1993 alle fatture emesse nel medesimo periodo, la sentenza impugnata ha inoltre violato le norme sull’imputazione dei pagamenti, in virtu’ delle quali i versamenti avrebbero dovuto essere imputati ai debiti maturati fino al 31 dicembre 1990 e non ancora saldati. Premesso che la mancata riscossione non aveva arrecato alcun danno alla societa’, quanto meno fino al momento in cui egli aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore, afferma che un’azione di recupero nei confronti della (OMISSIS) avrebbe prodotto piu’ danni che vantaggi, trattandosi del principale cliente della (OMISSIS).
23. I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.
In tema di responsabilita’ degli amministratori di societa’, questa Corte, nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell’operato dell’amministratore, puo’ assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della societa’ in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario ed idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla societa’ amministrata, ha precisato infatti che, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilita’ dello amministratore, non e’ sufficiente l’astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi, incombendo al convenuto l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneita’ a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta (cfr. Cass., Sez. 1, 7/12/2011, n. 26362; 24/08/2004, n. 16707; al riguardo, v. anche Cass., Sez. 1, 11/12/2006, n. 26325).
Tale onere nella specie e’ rimasto sostanzialmente inadempiuto, avendo la Corte di merito rilevato che, nell’addurre a giustificazione della mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della (OMISSIS) l’intento di favorire la conservazione dei rapporti con quest’ultima, nell’ambito di una strategia commerciale riconducibile all’appartenenza di entrambe le societa’ al medesimo gruppo d’imprese, i convenuti non avevano fornito alcuna dimostrazione dei vantaggi asseritamente derivanti dalla predetta appartenenza, non avendo provato ne’ che la (OMISSIS) avesse condizionato la continuazione dei predetti rapporti alla concessione di dilazioni di pagamento, ne’ che queste ultime fossero in qualche modo collegate con i versamenti a fondo perduto e in conto capitale effettuati dall’azionista di maggioranza della societa’ fallita. Nel contestare tale accertamento, i ricorrenti non sono in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulla mancata considerazione dei predetti benefici, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 2, 12/ 01/2010, n. 327; Cass., Sez. 1, 8/03/2007, n. 5337; 8/09/2003, n. 13071).
Nell’affermare la riconducibilita’ della mancata riscossione dei crediti alla inerzia del curatore del fallimento, a suo dire protrattasi ben oltre quella degli amministratori, il (OMISSIS) insiste poi sul carattere risalente dell’insolvenza della debitrice, ragionevolmente addotto dalla Corte di merito a giustificazione della condotta del curatore, senza considerare che proprio il manifestarsi dei sintomi del predetto dissesto, verosimilmente ben anteriore alla data di approvazione della Delib. con cui l’assemblea ne prese atto, avrebbe dovuto indurre gli organi sociali ad attivarsi tempestivamente per il recupero dei crediti. Nel sostenere a sua volta che, in applicazione delle norme sull’imputazione dei pagamenti, la situazione debitoria della (OMISSIS) doveva ritenersi interamente appianata alla data della sua cessazione dalla carica di amministratore, il (OMISSIS) si limita invece a richiamare genericamente i propri motivi di appello e gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni svolte in contrario dalla sentenza impugnata, ma omettendo di riportare puntualmente le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i passi salienti della relazione di consulenza, in modo tale da consentire a questa Corte di valutare la decisivita’ delle ragioni e degli elementi asseritamente trascurati dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificita’ (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 12/02/2014, n. 3224; Cass., Sez. 3, 18/04/2007, n. 9245; 30/08/2004, n. 17369).
24. Con il diciottesimo motivo d’impugnazione, il (OMISSIS) lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver addebitato agli amministratori la restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, senza considerare che si trattava non gia’ di restituzioni, ma di sostituzione delle somme versate con altre provenienti dallo stesso finanziatore o da altre societa’ del medesimo gruppo, e quindi di spostamenti di risorse finanziarie all’interno del gruppo. La Corte d’appello ha valutato atomisticamente le singole rimesse, senza tener conto del collegamento funzionale esistente tra restituzioni e versamenti, che avevano consentito di ripianare integralmente le perdite registrate negli esercizi 1991 e 1992, fino a che non era sopraggiunto il tracollo dell’intero gruppo.
24.1. Con il diciannovesimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., sostenendo che, nell’affermare la responsabilita’ di esso ricorrente per le restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto privo di delega, egli era sprovvisto di poteri di gestione. Nell’escludere la delegabilita’ della redazione del bilancio, la Corte d’appello non ha considerato che le restituzioni costituivano una mera questione di cassa, che non aveva mai trovato un immediato appostamento in bilancio, addebitandogli il mancato adempimento di un dovere di vigilanza che, in quanto riguardante i movimenti bancari compiuti dall’amministratore delegato, esulava dalla diligenza imposta dall’articolo 2932 cit..
24.2. Con il ventesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’addebitargli il mancato adempimento del dovere di vigilanza, in riferimento alle restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad argomentazioni inconferenti, quali la non delegabilita’ della redazione del bilancio, che non impediva all’amministratore delegato di effettuare pagamenti senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.
25. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quarto motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) ed il terzo ed il quinto motivo del ricorso dello (OMISSIS).
Con il quarto motivo, il (OMISSIS) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2392 c.c. e segg., nonche’ l’omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’addebitare agli amministratori la restituzione dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che essa aveva carattere meramente temporaneo, essendo stata seguita immediatamente da altri versamenti dei soci d’importo pari o addirittura superiore a quelli restituiti.
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