Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2017, n. 7687

Non e’ consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell’atto introduttivo ne’ puo’ il giudice rilevare d’ufficio una ragione di nullita’ del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 marzo 2017, n. 7687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1693/2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI LIVORNO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA TOSCANA NORD OVEST, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 469/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2015 R.G.N. 557/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in subordine accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, inammissibilita’ del ricorso incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva respinto la domanda volta a ottenere l’accertamento della illegittimita’ del licenziamento intimato il 14.9.2001 al ricorrente, dirigente medico, dalla Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno.

2. La Corte territoriale ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, con il quale era stata eccepita la nullita’ del procedimento disciplinare e della sanzione espulsiva, derivata dalla mancata individuazione dell’ufficio competente prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55.

3. Richiamata giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze della violazione del menzionato articolo 55, il giudice di appello ha escluso la tardivita’ della eccezione, ritenuta invece dal Tribunale, evidenziando che la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio ed e’ quindi estranea all’ambito delle decadenze allegatorie e probatorie di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c..

4. Quanto alle conseguenze di carattere patrimoniale, la Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento dovesse essere quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dal 1 aprile 2005, data della revoca del ripristino cautelare del rapporto di lavoro, sino al 31 agosto 2010, coincidente con il raggiungimento dell’eta’ pensionabile. Ha escluso la fondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico perche’ la lesione della integrita’ psicofisica non era stata provata, in quanto il ricorrente si era limitato a produrre documentazione sanitaria attestante solo una sofferenza cardiaca preesistente ai fatti di causa e a domandare, in via esplorativa, consulenza medico legale. Infine la Corte ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande risarcitorie perche’ solo in grado di appello il (OMISSIS) aveva allegato un pregiudizio derivato alla sua immagine e aveva dedotto di essere stato oggetto di condotta vessatoria.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c.. (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha censurato, con un unico motivo di ricorso incidentale, il capo della sentenza che ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale. Il (OMISSIS) ha anche riproposto, con ricorso incidentale condizionato, gli ulteriori profili di illegittimita’ del licenziamento evidenziati nell’atto d’appello e non esaminati dalla Corte territoriale. Al ricorso incidentale la Azienda Unita’ Sanitaria Toscana Nord Ovest, succeduta per fusione alla cessata Azienda USL n. (OMISSIS) di Livorno, ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 e dell’articolo 2106 c.c.. Evidenzia che la mancata individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari non puo’ essere causa di nullita’ del licenziamento perche’ il potere disciplinare appartiene al datore di lavoro, che nella specie lo aveva esercitato attraverso il legale rappresentante, ossia il Direttore Generale. Quest’ultimo, quindi, al piu’ avrebbe violato una mera norma organizzativa interna, quale e’ quella desumibile dal precetto dettato dall’articolo 55 del richiamato decreto.

2. La violazione del D.Lgs n. 165 del 2001, articolo 55, nel testo antecedente alla modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, e’ denunciata anche con il secondo motivo, con il quale la ricorrente principale rileva che nella formulazione originaria la norma non era espressamente qualificata inderogabile e, quindi, la prescrizione della individuazione dell’ufficio dei procedimenti disciplinari aveva, evidentemente, efficacia meramente interna.

3. La terza censura denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., articoli 99, 112 e 414 c.p.c., per error in iudicando de iure procedendi”.

La azienda ricorrente rileva che il giudice di appello ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di rilievo d’ufficio delle nullita’ negoziali, poiche’ detti principi non sono applicabili ai giudizi nei quali si discute non del rapporto contrattuale nella sua interezza, bensi’ dell’atto unilaterale di recesso, a fronte del quale il diritto potestativo di impugnativa e’ eterodeterminato, nel senso che si identifica solo sulla base dei motivi fatti valere per privare di efficacia l’atto impugnato. Richiama la giurisprudenza di questa Sezione per sostenere che costituisce domanda nuova la deduzione di un profilo di illegittimita’ del licenziamento diverso da quello originariamente allegato. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rigettare il primo motivo di appello, in quanto il Tribunale correttamente aveva rilevato la tardivita’ della eccezione, formulata solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado.

4. Il ricorso incidentale denuncia ” violazione e falsa applicazione articolo 2 Cost., articoli 10, 1226, 2056, 2059 c.c. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”. Sostiene il (OMISSIS) che nel ricorso di primo grado la domanda risarcitoria era stata formulata con riferimento anche al danno alla salute, al danno all’immagine, al danno da stress, causati, oltre che dal licenziamento, dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal Direttore generale. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel ritenere inammissibili le ulteriori domande risarcitorie, non rispondendo al vero che le stesse fossero state avanzate solo in grado di appello. Aggiunge il ricorrente che anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico e’ stato fondato su un presupposto erroneo, perche’ era stata prodotta dettagliata relazione medica del (OMISSIS), nella quale si evidenziava il nesso causale fra la comunicazione del recesso e l’aggravamento della cardiopatia.

5. I motivi di ricorso incidentale condizionato denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione a tutte le censure sollevate nell’atto di appello non esaminate dalla Corte territoriale. In particolare il ricorrente incidentale deduce che il licenziamento doveva ritenersi comunque viziato perche’:

a) il Comitato dei Garanti aveva espresso parere negativo, da ritenersi vincolante per il Direttore Generale e necessario in ogni ipotesi di recesso, non potendosi ravvisare alcuna ontologica diversita’ fra licenziamento derivato da illecito disciplinare e licenziamento conseguente alla responsabilita’ dirigenziale (1 motivo);

b) i fatti addebitati non integravano giusta causa di licenziamento, tanto che il Comitato aveva espresso parere negativo, e non potevano essere utilizzati dal giudice gli atti del processo penale perche’ la legittimita’ del recesso va valutata solo con riferimento alle circostanze gia’ note al momento della adozione dell’atto. In ogni caso il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provate le condotte contestate, giacche’ la istruttoria non aveva consentito di accertare che il (OMISSIS) avesse dichiarato il falso ed avesse cercato di indurre altro dirigente medico ad assecondarlo nella falsa attestazione (2 motivo rubricato come 3);

c) non si era verificata nessuna interruzione di servizio pubblico essenziale e la circostanza era stata ritenuta decisiva e assorbente dal Comitato dei garanti (3 motivo rubricato come 4);

d) il recesso doveva essere ritenuto “nullo per comportamento episodico” in quanto gli inadempimenti e le omissioni precedenti ai quali aveva fatto riferimento la ASL erano privi di rilevanza disciplinare e non risultavano nel fascicolo personale (4 motivo rubricato come 5);

e) risultava violato il principio della necessaria tempestivita’ del procedimento disciplinare, avviato solo con nota del 21 maggio 1999 rispetto a fatti verificatisi il (OMISSIS). Inoltre non era giustificabile il tempo intercorso fra la contestazione dell’addebito e la irrogazione della sanzione, intervenuta a distanza di oltre due anni (5 motivo rubricato come 6);

f) doveva essere rilevata d’ufficio una ulteriore ipotesi di nullita’ consistita nella omessa convocazione del dirigente, il quale aveva chiesto di essere personalmente sentito sui fatti addebitatigli (6 motivo rubricato come 7).

6. I primi due motivi del ricorso principale sono infondati, perche’ la sentenza impugnata e’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte che, anche in recenti decisioni, ha ribadito il principio “secondo il quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 bis, comma 4, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale e’ anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, e’ illegittimo e la sanzione irrogata e’, in tale caso, affetta da nullita’, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza.” (Cass. 7.6.2016 n. 11636 – punti da 16 a 18 – e negli stessi termini Cass. 4.11.2016 n. 22487 punto 3.2 lettera b).

La qualificazione del vizio nei termini sopra indicati e’ risalente a Cass. 5.2.2004 n. 2168 ed e’ stata ribadita da Cass. 30.9.2009 n. 20981 nonche’, con riferimento alla dirigenza medica, da Cass. 17.6.2010 n. 14628, per cui non si puo’ sostenere, come asserito dalla ricorrente, che solo il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avrebbe reso inderogabile la attribuzione del potere. Sul punto va data continuita’ all’orientamento espresso con le richiamate decisioni, con le quali si e’ anche osservato che gia’ il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all’articolo 59, come modificato del Decreto Legislativo n. 546 del 1993, articolo 27, attribuiva la competenza all’ufficio per i procedimenti disciplinari e si e’ sottolineato che detta previsione legislativa non era suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l’operativita’ del principio gerarchico delle fonti, sia perche’ l’articolo 59 riservava alla contrattazione collettiva solo la possibilita’ di definire la tipologia e l’entita’ delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente (cosi’ in motivazione Cass. 14628/2010 cit.).

7. E’, invece, fondato il terzo motivo.

Questa Corte da tempo ha affermato che la causa petendi dell’azione proposta dal lavoratore per contestare la validita’ e l’efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimita’ dell’atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi dai quali puo’ derivare la illegittimita’ del recesso discende da circostanze di fatto che e’ onere del ricorrente dedurre e allegare.

Muovendo da detto presupposto si e’ quindi ritenuto che, pur a fronte del medesimo petitum, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimita’ del licenziamento non tempestivamente dedotto.

Il principio, gia’ affermato da pronunce risalenti nel tempo (cfr. fra le tante Cass. 12.2.1982 n. 886; Cass. 12.8.1987 n. 6899; Cass. 26.3.1990 n. 2418; Cass. 16.4.1999 n. 3810), e’ stato ribadito da recenti decisioni, che hanno qualificato nuove le domande volte a: far valere l’assenza di giusta causa o giustificato motivo a fronte di un’azione con la quale originariamente era stato prospettato solo il motivo ritorsivo o discriminatorio (Cass. 22.6.2016 n. 12898); ottenere la dichiarazione di nullita’ del licenziamento discriminatorio, sia pure sulla base di circostanze emergenti dagli atti, in fattispecie nella quale era stata dedotta solo la mancanza di giusta causa (Cass. 3.7.2015 n. 13673 e con riferimento al motivo ritorsivo Cass. 28.9.2015 n. 19142); prospettare vizi formali del procedimento disciplinare diversi da quelli denunciati nell’atto introduttivo (Cass. 16.1.2015 n. 655; Cass. 25.5.2012 n. 8293; Cass. 9.3.2011 n. 5555; Cass. 12.6.2008 n. 15795).

In tutte le pronunce richiamate si e’ fatto leva sulle regole del rito, che impongono la tempestiva deduzione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell’azione, e, nelle ipotesi in cui il vizio tardivamente denunciato avrebbe potuto condurre a una dichiarazione di nullita’ dell’atto di recesso, si e’ anche evidenziato che “la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ non puo’ incidere sulle preclusioni e decadenze di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c., ove, attraverso l’exceptio nullitatis, si introducano tardivamente in giudizio questioni di fatto ed accertamenti nuovi e diversi, ponendosi, una diversa soluzione, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost.” (Cass. 17.5.2012 n. 7751).

Si e’ aggiunto che la eventuale nullita’ del licenziamento, per contrasto con norme imperative di legge, non puo’ essere rilevata dal giudice, giacche’ “il principio di cui all’articolo 1421 c.c., che va comunque coordinato con il principio della domanda, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilita’ delle prove, di cui all’articolo 115 c.p.c., non puo’ trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidita’ di un atto a se’ pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di illegittimita’ ritualmente dedotte dalla parte stessa” (Cass. 7.1.2003 n. 9167 e negli stessi termini Cass. 21.12.2004 n. 23683, richiamata in motivazione da Cass. n. 13673/2015 cit.).

8. La non rilevabilita’ di ufficio di un motivo di nullita’ non tempestivamente dedotto e’ stata, quindi, giustificata dalla giurisprudenza di questa Corte anche facendo leva sull’orientamento, all’epoca maggioritario, che in relazione alle patologie contrattuali riteneva che la regola enunciata dall’articolo 1421 c.c., dovesse essere coordinata con il principio dispositivo, e, quindi, dovesse operare solo nelle controversie promosse per far valere diritti presupponenti la validita’ del contratto, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda fosse diretta a fare dichiarare l’invalidita’ del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento.

Come e’ noto detto orientamento e’ stato ripensato dalle Sezioni Unite di questa Corte, dapprima con la sentenza n. 14828 del 4.9.2012 e, piu’ di recente, con la sentenza 12.12.2014 n. 26242, con la quale sono state vagliate le diverse ipotesi in cui la nullita’ negoziale rileva e spiega influenza in seno al processo e, per quel che qui interessa, e’ stato affermato che il potere di rilevazione ex officio della nullita’ negoziale deve essere sempre esercitato dal giudice in tutte le azioni contrattuali, anche qualora venga in rilievo una nullita’ speciale o “di protezione” o emerga una ragione di nullita’ diversa da quella espressamente dedotta dalla parte.

Su questo principio di diritto la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello del (OMISSIS), escludendo la mutatio libelli, ritenuta invece dal giudice di primo grado, perche’, trattandosi di una violazione comportante nullita’ del procedimento disciplinare e della sanzione, la stessa avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio anche in sede di impugnazione.

La statuizione contrasta con l’orientamento consolidato di questa Sezione del quale sopra si e’ dato conto, orientamento che il Collegio ritiene di dovere ribadire, pur a fronte del mutato quadro giurisprudenziale, perche’ non si prestano a essere estese alla impugnativa del licenziamento le ragioni sulle quali le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il potere/dovere del giudice di rilevare d’ufficio le nullita’ negoziali.

9. Non si ignora che a diverse conclusioni e’ pervenuta Cass. 28.8.2015 n. 17286, che ha ritenuto legittimamente esercitato il potere di rilevazione officiosa delle nullita’ verificatesi nel procedimento disciplinare, evidenziando che l’invalidita’ della sanzione derivata dalla “violazione dell’iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra nella categoria delle nullita’ di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare (dall’articolo 7 Stat. in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 53) e’ inderogabile ed e’ fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)”.

Il Collegio non ritiene di potere condividere l’automatica estensione alla materia che ci occupa dei principi affermati dalle Sezioni Unite, posto che la applicabilita’ agli atti unilaterali della normativa che regola la materia contrattuale in tanto e’ possibile ex articolo 1324 c.c., in quanto la disciplina, che a tal fine non puo’ essere disgiunta dalla sua interpretazione, sia compatibile con la natura dell’atto che viene in rilievo e non sia derogata da diverse disposizioni di legge.

10. Rileva, quindi, innanzitutto la presenza di una normativa speciale che, a partire dalla L. n. 604 del 1966, sino al recente Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pur utilizzando le categorie civilistiche della inefficacia, nullita’ e annullabilita’, si discosta, quanto al regime giuridico, dalla disciplina generale, tanto da prevedere anche per il licenziamento nullo che lo stesso debba essere impugnato nel termine di decadenza previsto della richiamata L. n. 604 del 1966, articolo 6 (la cui applicazione e’ stata estesa dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, a tutte le ipotesi di “invalidita’” del recesso e, quindi, anche a nullita’ diverse da quelle previste dalla L. n. 604 del 1966, articolo 4) e la successiva azione debba essere promossa entro termini perentori particolarmente contenuti.

Vigente della L. n. 300 del 1970, articolo 18, nel testo antecedente alla modifica dettata dalla L. n. 92 del 2012, la dichiarazione di nullita’ o di inefficacia dell’atto e la pronuncia di annullamento dello stesso venivano accomunate quanto agli effetti sul rapporto di lavoro, pur nella diversita’ della natura della sentenza (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 18.9.2014 n. 19665), sicche’ all’epoca la disciplina della invalidita’ in senso lato del licenziamento era diversificata non solo in ragione della natura del vizio accertato (che aveva comunque rilievo nei rapporti non rientranti nella cosiddetta tutela reale), ma anche in relazione alla sfera soggettiva, nella quale il recesso veniva a essere collocato.

La specialita’ della normativa rispetto alla disciplina generale della invalidita’ negoziale, ha, quindi, indotto, da un lato, la dottrina a sottolineare che il diritto del lavoro riutilizza le categorie civilistiche e, piegandole alle proprie esigenze, costruisce nozioni di invalidita’ speciali, e dall’altro questa Corte a escludere che, proprio in ragione di detta specialita’, la illegittimita’ del recesso possa essere fatta valere dal lavoratore secondo la disciplina comune e che, quindi, possa sopravvivere una tutela alla maturazione della decadenza (Cass. 21.8.2006 n. 18216; Cass. 3.3.2010 n. 5107; Cass. 6.8.2013 n. 18732).

Non vi e’ dubbio, poi, che la specialita’ debba essere affermata anche in relazione ai successivi interventi normativi che, nel ridurre l’ambito della tutela reintegratoria piena, hanno attribuito rilievo alla natura del vizio e alle cause di nullita’ del recesso, ma sempre differenziando la disciplina rispetto all’azione generale di nullita’.

In relazione al tema che qui viene in rilievo della applicabilita’ dell’articolo 1421 c.c., proprio detti ultimi interventi forniscono un riscontro alla tesi della non rilevabilita’ d’ufficio di profili di nullita’ del licenziamento non dedotti dalla parte, posto che, in un sistema processuale fondato sul principio della domanda e sul conseguente divieto di ultrapetizione, non si giustificherebbe diversamente la previsione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 7, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 e del Decreto Legislativo n. 23 del 2015, articolo 4, nella parte in cui fanno riferimento alla applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio (quindi affetto da nullita’) “sulla base della domanda formulata dal lavoratore”.

11. Si deve, poi, aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte per escludere che il principio dispositivo possa limitare il potere officioso nelle azioni di annullamento o di nullita’ hanno sottolineato, da un lato che in ogni azione contrattuale il negozio viene in rilievo “nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica” con la conseguenza che l’oggetto del giudizio e’ sempre anche il rapporto che da quel negozio scaturisce; dall’altro che la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullita’, in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, e’ equiparabile alla domanda di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, articolate in base a un solo elemento costitutivo.

Nessuna di dette ragioni, poste a fondamento del principio della rilevabilita’ officiosa, si presta a essere estesa alla impugnativa del licenziamento, che, da un lato, resta circoscritta all’atto e non e’ idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto; dall’altro non puo’ essere equiparata all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati, attesa la molteplicita’ dei profili di nullita’, annullabilita’ e inefficacia che possono incidere sulla validita’ in senso lato del recesso e che implicano la deduzione e la allegazione di circostanze di fatto che, per le peculiarita’ proprie del rito, devono entrare a far parte del thema decidendum e del thema probandum sin dal primo atto introduttivo.

12. Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a ribadire l’orientamento di questa Corte richiamato al punto 7, in forza del quale non e’ consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell’atto introduttivo ne’ puo’ il giudice rilevare d’ufficio una ragione di nullita’ del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte.

13. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che procedera’ a un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto che precede e provvedendo sulle spese del giudizio di legittimita’.

Resta assorbito il ricorso incidentale, anche condizionato, in quanto le questioni relative all’ammontare del risarcimento e ai motivi di appello non esaminati dalla Corte territoriale dovranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale autonomo e condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione

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