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Non appare quindi condivisibile l’orientamento risalente espresso da questa Corte con la sentenza n. 1686 del 10 aprile 1978, per cui l’articolo 2125 c.c. lascerebbe il piu’ ampio margine all’autonomia negoziale delle parti, di talche’ la facolta’ di recesso non sarebbe in contrasto con la norma di legge. Detta tesi inoltre e’ stata contraddetta dalla giurisprudenza piu’ recente (Cass. n. 9491 del 13 giugno 2003), che considera la facolta’ di recesso datoriale stipulata in violazione della medesima disposizione codicistica”.
La citata pronuncia n. 9491/03, inoltre, e’ stata parimenti seguita da Cass. lav. n. 212 – 08/01/2013, pressoche’ conforme: “…Nel caso di specie l’obbligo di non concorrenza, ancorche’ operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era gia’ perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua liberta’; ma detta compressione, appunto ai sensi dell’articolo 2125 c.c., non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nella specie finirebbe con l’essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.
Il Collegio, condividendolo, intende dare continuita’ al suddetto orientamento giurisprudenziale, onde deve ravvisarsi la fondatezza del primo motivo di gravame, con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative”.
In seguito, la sentenza n. 25825/2013 non ha affrontato, per profili preliminari di inammissibilita’ delle censure, la questione di merito, mentre la sentenza n. 13352/2014 ha esaminato il caso di una clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza, osservando che il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni ed accettato altra proposta lavorativa e che non era risultata alcuna limitazione del potere negoziale del lavoratore stesso. Di conseguenza, e’ stata ritenuta sussistente la piena liberta’ del lavoratore di svolgere attivita’ concorrenziale fino al momento di esercizio, da parte della societa’, del diritto di opzione, con conseguente legittimita’ della clausola.
La piu’ recente citata pronuncia di Cass. n. 8715/17 ha, invece, affermato che il tenore dell’anzidetta clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza innanzi riportata comprime illegittimamente il potere negoziale del lavoratore e che determina un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti.
Invero, tale clausola era da ritenere nulla in quanto cela l’intento fraudolento di vincolare il lavoratore, sin dalla data di assunzione, una volta superato il periodo di prova, all’adempimento dell’obbligazione contenuta nel patto stesso. Infatti, la sua formulazione prevedeva che il lavoratore attribuisse alla societa’ il diritto di aderire al patto di non concorrenza a fronte di un corrispettivo, la formazione professionale ricevuta alle dipendenze della stessa, che rappresentava, invece, la causa stessa del contratto di formazione e lavoro stipulato fra le parti. La clausola di opzione, quindi, non garantiva alcun corrispettivo a favore del concedente, in quanto la formazione professionale costituiva gia’ la causa del medesimo contratto, con conseguente illecita sperequazione, della posizione delle parti nell’ambito dell’assetto negoziale e violazione della natura contrattuale dell’opzione.
Inoltre, l’obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sorgeva, nella fattispecie, sin dall’inizio del rapporto di lavoro subordinato e proseguiva nei trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto, impedendo al lavoratore stesso di esercitare il suo diritto di scelta di ulteriori occasioni di lavoro. Si realizzava cosi’, anche sotto tale aspetto, la violazione del modello contrattuale dell’opzione in quanto: 1) mentre la parte vincolata all’opzione (ossia alla propria dichiarazione) non e’ tenuta – nella struttura tipica prevista dall’ordinamento – alla prestazione contrattuale finale finche’ la controparte non accetta costituendo, quindi, il rapporto contrattuale finale, 2) nella fattispecie, invece, il lavoratore concedente l’opzione restava immediatamente obbligato, sin dalla stipulazione del patto (ossia sin dal momento di inizio del contestuale contratto di lavoro subordinato) non solo a mantenere ferma la dichiarazione, ma anche ad adempiere all’obbligazione finale consistente nel patto di opzione.
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