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3.3. tutte le censure si risolvono in una inammissibile critica della valutazione delle risultanze processuale effettuata dalla Corte territoriale, alla quale ne contrappongono una difforme, sollecitando un giudizio di merito non consentito in sede di legittimita’ perche’ il controllo di logicita’ sulla motivazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio (Cass. 5.8.2016 n. 16526);
4. il terzo motivo e’ infondato perche’ il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 invocato dalla ricorrente, non e’ applicabile agli enti pubblici economici (Cass. S.U. 9.3.2015 n. 4685; Cass. 10.10.2016 n. 20332; Cass. 19.12.2016 n. 26166; Cass. 18.12.2011 n. 4062), quale e’ la Stazione Sperimentale, qualificata tale dal Decreto Legislativo n. 540 del 1999, articolo 2 che, al successivo articolo 5, prevede espressamente la applicabilita’ ai rapporti di lavoro delle disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
5. il ricorso va pertanto rigettato con condanna dell’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo;
5.1. non sussistono ratione temporis le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
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