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2.1. l’Azienda Speciale, infatti, pone a fondamento della censura il regolamento interno ed il bando di gara ma non ne trascrive nel ricorso il contenuto (nel motivo e’ riportata solo la clausola relativa al divieto di instaurazione di un qualsiasi stabile rapporto, subordinato o parasubordinato) ne’ indica dove, quando e da chi i documenti sono stati prodotti nel giudizio di merito;
2.2. la giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nell’affermare che “il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilita’ del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (Cass. 12.12.2014 n. 26174 e negli stessi termini Cass. 28.9. 2016 n. 19048 e Cass. 7.6.2017 n. 14107);
3. parimenti inammissibile e’ il secondo motivo perche’ “la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione” (Cass. 7.7.2017 n. 16938 e negli stessi termini fra le piu’ recenti Cass. 10.7.2017 n. 17009);
3.1. nel caso di specie la Corte territoriale ha desunto la natura subordinata del rapporto instauratosi fra le parti dalla sottoposizione del (OMISSIS) al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’ente ricorrente, dalla continuita’ della prestazione (la borsa di studio e’ stata rinnovata per quattro anni anche oltre il limite massimo stabilito dal regolamento), dall’inserimento stabile nella organizzazione aziendale;
3.2. in tal modo il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale “la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuita’ della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimita’ ” (Cass. 10.7.2015 n. 14434);
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