Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 7 agosto 2014, n. 34767
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 901/2010 pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna il 7.5.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 4.7.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL’UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GAETA P., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per le parti civili, gli avv.ti (OMISSIS) del foro di Bologna e (OMISSIS) del foro di Forli’, che hanno concluso per la dichiarazione d’inammissibilita’ ovvero, in via gradata, per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv.to (OMISSIS) del foro di Forli’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
All’imputato in qualita’ di medico curante della persona offesa, era stata contestata la condotta colposa consistita nell’aver omesso di adottare tutte le misure necessarie ad arrestare l’emorragia interna provocata, a carico del (OMISSIS), dall’accidentale lesione di un vaso nella fossa iliaca destra, verificatasi nel corso dell’intervento chirurgico laparoscopico per recidiva di ernia inguinale condotto dal medico chirurgo, (OMISSIS).
In particolare, al (OMISSIS) (in qualita’ di medico curante del paziente e responsabile del monitoraggio successivo all’intervento chirurgico al quale lo stesso imputato aveva partecipato quale secondo operatore) erano state contestate le negligenti e imperite modalita’ con le quali lo stesso aveva proceduto alla rimozione del catetere c.d. di Foley (applicato dal chirurgo immediatamente dopo la lesione dallo stesso provocata), senza averne previamente verificato l’efficacia emostatica, e al carente monitoraggio post-operatorio del paziente, in tal modo determinando l’aggravamento dell’emorragia da questi sofferta e il piu’ rapido scompenso dell’equilibrio cardiocircolatorio dal quale era conseguito il grave collasso e il decesso del (OMISSIS).
Su appello dell’imputato, la corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 7.5.2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto la riduzione della pena inflitta al (OMISSIS), determinandola in otto mesi di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi di impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilita’ penale dell’imputato sulla base di una scorretta interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti, avendo omesso di rilevare il carattere esclusivo della responsabilita’ del chirurgo (OMISSIS) nella causazione del decesso del paziente (siccome autore della lesione ch’ebbe a provocarne l’emorragia interna, senza adottare tutte i necessari comportamenti correttivi del caso), viceversa sovrastimando altri elementi in nessun modo espressivi della colpa del (OMISSIS), vieppiu’ trascurando il dato costituito dalla sostanziale irriconoscibilita’ dell’emorragia in corso a carico del paziente e l’inesistenza di segni clinici univocamente diretti a evidenziarne un obiettivo stato di sofferenza.
2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel non tener conto dell’effettiva esecuzione, da parte dell’imputato, di un costante monitoraggio post-operatorio del paziente, dell’avvenuta misurazione della relativa pressione arteriosa e dell’esecuzione di un emocromo, con esiti tali da escludere l’evidenza di alcuna anomalia, e tanto meno di un’emorragia in atto, di per se’ in nessun modo rilevabile, con la conseguente riconoscibilita’, a tutto voler concedere, di una mera colpa lieve dell’imputato, penalmente irrilevante, ai sensi della Legge n. 189 del 2012, articolo 3.
2.3. – Con l’ultimo motivo d’impugnazione, il ricorrente censu-ra la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale inadeguatamente commisurato, il trattamento sanziona-torio dell’imputato, alla lieve partecipazione dello stesso alla determinazione dell’evento letale ai danni della persona offesa.
3. – Con memoria depositata in data 18.6.2014, le parti civili costituite hanno concluso per la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e, in via gradata, per il relativo rigetto.
Osserva il collegio come dall’esame dello sviluppo motivazio-nale seguito in entrambe le decisioni di merito (che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e successive conformi) e’ emerso come la prova della responsabilita’ dell’imputato sia stata raggiunta sulla base di un’articolata considerazione critica di tutti i fatti sottoposti a giudizio, a loro volta ricostruiti secondo coerenti e logicamente ineccepibili linee argomentative.
Nel caso di specie, vale evidenziare – con particolare riguardo al riscontro della correttezza logico-giuridica della motivazione dettata dai giudici del merito in relazione allo sviluppo causale ch’ebbe a determinare il decesso del paziente e all’identificazione dei profili di colpa in tale contesto ascrivibili all’imputato – come la corte territoriale abbia congruamente dato conto, in termini puntuali, della piena conoscenza, da parte dell’odierno imputato, della condizione patologica del (OMISSIS), paziente da tempo del (OMISSIS), essendo stato da quest’ultimo operato pochi mesi prima per la medesima patologia, ed essendo stato dallo stesso imputato nuovamente ricoverato per l’ulteriore intervento con la diversa tecnica laparoscopica affidata al chirurgo (OMISSIS); lo stesso (OMISSIS), secondo il rilievo opportunamente sottolineato dalla corte territoriale, era (o avrebbe certamente dovuto essere) a conoscenza che il paziente era ancora sottoposto a terapia con anticoagulanti orali, sostituiti, in previsione del nuovo intervento chirurgico, con terapia eparinica.
L’imputato aveva quindi presenziato all’intervento chirurgico condotto dal Dott. (OMISSIS), quale secondo operatore, venendo pertanto a conoscenza della lesione all’arteria del paziente e della conseguente emorragia temporaneamente (e in modo verosimilmente inopportuno) tamponata attraverso il ricorso al catetere c.d. di Foley.
Cio’ posto, la corte distrettuale ha coerentemente evidenziato come il (OMISSIS) disponesse di tutti gli elementi di conoscenza utili a rendersi conto che la rimozione troppo tempestiva, o senza cautele, del catetere di Foley avrebbe potuto avere, nella specie, conseguenze assai problematiche, poiche’ i caratteri dell’emorragia provocata a carico del paziente avevano assunto dimensioni riconosciute come “anomale” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), si che il rimedio costituito dal catetere di Foley non aveva (ne’ avrebbe) potuto svolgere alcuna funzione risolutiva del problema limitandosi a tamponare la fuoriuscita di sangue), avendo i sanitari altresi’ trascurato di provvedere all’adozione dell’unico rimedio definitivo, costituito dall’isolamento e dalla sutura chirurgica della lesione.
I dati obiettivi hanno quindi consentito di evidenziare – secondo il coerente discorso giustificativo dipanato nella motivazione della sentenza impugnata – come l’emorragia patita dal (OMISSIS), pur parzialmente tamponata dal catetere, non si era mai fermata, come puntualmente confermato dagli esiti dell’esame autoptico, nel corso del quale sono emersi i segni di un’imponente emorragia interna, difficilmente producibile nei pochi minuti intercorsi tra la rimozione del catetere, da parte dell’imputato, e la morte del (OMISSIS).
Del tutto coerentemente la corte territoriale ha quindi evidenziato come la circostanza, sostenuta dall’imputato, che l’esame dell’emocromo fosse stato tempestivamente eseguito, era rimasta documentalmente smentita dalle risultanze di causa, essendo stato, detto emocromo, eseguito solo in via d’urgenza dopo che il paziente aveva subito il collasso cardiocircolatorio (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); allo stesso modo, la corte d’appello ha evidenziato come il referto delle ore 9,49 aveva evidenziato valori di emoglobina tali da attestare un calo corrispondente a 1500 ml. di sangue, suscettibile di ammonire sull’opportunita’ di non procedere alla rimozione del catetere con i tempi e le modalita’ nella specie seguite dall’imputato.
Il mancato monitoraggio, in termini di costante e diuturno controllo, delle condizioni post-operatorie del paziente (accompagnato dal continuo accertamento dei parametri ematologici; dal ricorso all’esame ecografia); dal controllo specillare dell’orifizio al fine di verificare la persistente fuoriuscita di sangue; della messa a dimora di drenaggi affidabili nel rilievo delle perdite ematiche) e la successiva imprudente e superficiale rimozione del catetere di Foley, hanno dunque significativamente costituito una causa decisiva (sia pure concorrente con l’iniziale lesione provocata dal chirurgo) della prosecuzione dell’emorragia, si da assumere progressivamente le proporzioni successivamente emerse nell’irrimediabile provocazione del decesso del paziente: evento certamente riconducibile al comportamento colposo del (OMISSIS), che i giudici del merito hanno qualificato (nel disattendere l’invocata applicazione della Legge n. 189 del 2012, articolo 3) in termini di irriducibile gravita’, avuto riguardo al consistente scostamento, della condotta dallo stesso nell’occasione tenuta, rispetto ai parametri di diligenza e di prudenza dallo stesso concretamente esigibili.
Deve pertanto ritenersi che la corte territoriale – con particolare riguardo alla conduzione del giudizio controfattuale – abbia esattamente evidenziato come l’eventuale osservanza, da parte dell’imputato, delle regole cautelari ricostruite sulla base delle leges artis, avrebbe consentito con certezza, secondo un giudizio di elevata probabilita’ logica corroborato dalle evidenze probatorie del caso di specie, di evitare l’evento lesivo sulla base dell’oggettivo criterio della relativa prevedibilita’ e prevenibilita’, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico nello specifico settore, apparendo d’intuitiva evidenza come un piu’ attento e scrupoloso monitoraggio della fase post-operatoria avrebbe consentito il tempestivo accertamento dell’emorragia in atto, con la conseguente concreta praticabilita’ di un salvifico intervento terapeutico a beneficio del paziente.
Del tutto priva di pregio, da ultimo, deve ritenersi la doglianza sollevata dal ricorrente con riguardo al trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto (limitata all’illustrazione di inammissibili censure in fatto, non valutabili in questa sede di legittimita’), avendo la corte territoriale in ogni caso provveduto all’opportuna riduzione della pena inflitta all’imputato dal giudice di primo grado, evidenziando l’opportunita’ di determinarla in quella di otto mesi di reclusione, in coerenza alla gravita’ della colpa (ritenuta “non minimale”) concretamente riscontrata a carico dell’imputato.
5. – Il riscontro della manifesta infondatezza del ricorso proposto dal (OMISSIS), nell’attestarne la radicale inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, impedisce il rilievo dell’eventuale ricorso di cause di estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del 22 novembre 2000 (Rv. 217266), secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p..
6. – Alla dichiarazioni d’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
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