Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 giugno 2015, n. 25320
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6599/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, Avv. (OMISSIS);
udito il difensore avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 25.10.2013 la Corte d’Appello di Roma ha confermato l’assoluzione di (OMISSIS) dal reato di violenza sessuale (mediante toccamenti nella zona anale) nei confronti del minore (OMISSIS), alunno della scuola ove l’imputato prestava la propria attivita’ di insegnante. Secondo la Corte di merito la formula assolutoria di cui all’articolo 530 c.p.p., comma 2 adottata dal primo giudice appariva corretta perche’, pur non dubitandosi della capacita’ a deporre e della attendibilita’ “clinica” della parte offesa, e pur riconoscendosi un deprecabile tentativo di screditare la figura del minore (posto in essere da alcuni esponenti dell’istituto scolastico), non poteva ritenersi fugato il dubbio che i disturbi manifestati dal minore fossero riconducibili a grave disagio emotivo originato da fattori causali antecedenti e del tutto autonomi rispetto all’incontro con l’imputato: il problema dunque, secondo la Corte d’Appello, si spostava sulla valutazione della attendibilita’ processuale della deposizione e, dall’analisi delle descrizioni dei vari episodi, le perplessita’ manifestate dal primo giudice andavano condivise.
2. Il Procuratore Generale propone ricorso per cassazione con due motivi incentrati sul vizio di motivazione.
2.1 Con il primo di essi denunzia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui esclude la totale credibilita’ della parte offesa.
Secondo il ricorrente, alle premesse sulla accertata capacita’ di testimoniare del minore, sulla assenza di influenze esterne e sul deplorevole atteggiamento della scuola, finalizzato a screditarne la figura e a determinare una “opacita’ dell’istruttoria dibattimentale espletata, ha fatto seguito una serie di evidentissime contraddizioni in sede di verifica della attendibilita’ della vittima: richiama alcuni passaggi della deposizione dell’insegnante (OMISSIS) (addotta come teste della difesa e redattrice insieme ad altri colleghi di una discutibilissima relazione sul minore) circa il momento in cui avviso’ le psicologhe dei disturbi manifestati dal minore; si sofferma poi sulla deposizione della collaboratrice scolastica (OMISSIS), utilizzata dai giudici di merito benche’ costellata da “non ricordo” e caratterizzata da un atteggiamento idoneo a sollevare dubbi sulla spontaneita’ delle dichiarazioni, in considerazione dell’atteggiamento condizionante riscontrato nell’ambito scolastico.
2.2 Col secondo motivo, strettamente collegato al precedente, il ricorrente, denunzia la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui ha escluso la responsabilita’ dell’imputato. In particolare, sottopone a critica la sentenza laddove ha escluso la credibilita’ “processuale” di (OMISSIS) sulla base di opinioni personali elevate a criteri di giudizio prima e di decisione poi: richiama i passaggi motivazionali riguardanti la descrizione dei bagni dell’istituto o dell’aula di sostegno munita di finestra, utilizzati per porre in dubbio la consumazione del reato.
Richiama il contenuto dei referti ospedalieri sulla compatibilita’ dell’abuso sessuale con le condizioni del minore e ritiene che a fronte di tali dati oggettivi la Corte avrebbe dovuto contrapporre argomentazioni piu’ solide: in conclusione l’errore motivazionale consiste, secondo il PG ricorrente, nell’avere fatto svanire la credibilita’ del minore alla luce di opinioni personali non riconducibili ne’ a fatti notori ne’ a massime di esperienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso – che per la loro attinenza al vizio motivazionale ben si prestano a trattazione unitaria – sono fondati.
Le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. da ultima, Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012; cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 44408 del 18/10/2011 Ud. dep. 30/11/2011 Rv. 251610, in motivazione).
Inoltre, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilita’ in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacita’ a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualita’ e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni.
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. dep. 27/07/2010 Rv. 247740; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 39994 del 26/09/2007 Ud. dep. 29/10/2007 Rv. 237952). La natura dei vizi dedotti dal ricorso rende altresi’ opportuno ricordare che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, perche’ alla Corte di Cassazione e’ preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalita’ e di capacita’ di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).
Fatte queste premesse di ordine generale sulla valutazione della prova e sui limiti del controllo della motivazione nel giudizio di legittimita’, va altresi’ osservato l’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d) elenca, tra i requisiti della sentenza, anche le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Cio’ non significa un obbligo di analitica confutazione di tutti gli argomenti della difesa (in caso di condanna) o dell’accusa (in caso di assoluzione), ma e’ sufficiente che vi sia una valutazione critica dell’ossatura portante dell’impostazione non condivisa, da esplicitare attraverso un ragionamento che sia adeguatamente motivato e logicamente coerente.
Venendo al caso di specie, la decisione impugnata, dopo avere valutato negativamente la posizione assunta da alcuni esponenti dell’Istituto scolastico (pag. 14), ha riconosciuto la capacita’ di rendere testimonianza del ragazzo (pag. 11) escludendo interferenze esterne o intenti calunniosi ed ha riconosciuto la compatibilita’ dei referti medici ospedalieri; ha tuttavia condiviso il dubbio sulla credibilita’ processuale del ragazzo evidenziando le contraddizioni emerse dal racconto in ordine al primo episodio circa il prelievo dell’alunno in classe da parte dell’imputato (rispetto a quanto riferito dalla teste (OMISSIS)); ha sollevato dubbi sulla verosimiglianza del secondo episodio (durante la ricreazione, dentro la stanzetta nei pressi dei bagni affollati e munita di finestra frontistante ad un edificio al di la della strada); ha evidenziato le contraddizioni sulla descrizione della condotta dell’imputato in occasione degli altri episodi (avvenuti in bagno) con particolare riferimento alle percosse in caso di resistenza; ha rilevato la contraddittorieta’ del comportamento di chi, come la parte offesa, trattiene per paura il proprio genitore presso la scuola fino all’inizio delle lezioni e poi vaga da solo per i corridoi; ha sollevato perplessita’ sulla condotta posta in essere in piena ricreazione.
Ebbene, un tale percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per giustificare il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato appare privo di coerenza logica: infatti, partendo da un accertamento positivo della capacita’ di testimoniare (unitamente all’accertamento della assenza di interferenze esterne e di finalita’ ritorsive perseguite dalla parte denunziante o dai suoi genitori), la Corte territoriale omette inspiegabilmente di collegare tali premesse con l’atteggiamento degli organi scolastici (pur ritenuto biasimevole, finalizzato addirittura screditare la figura della parte offesa e a gettare “opacita’ sull’istruttoria dibattimentale”), sia in ordine alla attendibilita’ del racconto della teste (OMISSIS), la cui dichiarazione e’ stata ritenuta determinante e di cui era stata segnalata la frequente assenza dalla postazione di servizio nei pressi dell’aula di sostegno ove sarebbero accaduti i fatti; ancora, nell’analizzare il secondo episodio avvenuto durante la ricreazione e al chiuso della stanzetta (pagg. 17 e 18), la Corte ha finito per valorizzare solo elementi di fatto derivanti da considerazioni personali ma non verificati in concreto, oltre che in parte smentiti da altre circostanze, pure emerse dagli atti: ad esempio, la stessa teste (OMISSIS) ha parlato di un bagno unico e non di un bagno femminile arbitrariamente desunto dai giudici; e poi, quanto alle “perplessita’ sul fatto che nessuno abbia percepito le forti grida del minore” provenienti dalla vicina stanzetta, se e’ vero che di regola durante la ricreazione scolastica si formano le file davanti ai bagni e dunque si crea affollamento, allora dovrebbe essere altrettanto vero che contemporaneamente si crea anche il vociare degli alunni in attesa del proprio turno di accesso ai servizi igienici, che potrebbe sopraffare, confondendole, le grida di aiuto provenienti dall’interno di una stanza chiusa: tale possibilita’ pure meritava una riflessione da parte dei giudici di merito, non potendosi trarre conclusioni da una premessa in fatto “monca”; ancora, la presenza di “un’ampia finestra priva di tende” all’interno in un’aula scolastica e l’esistenza di fabbricati frontistanti e’ un dato che si rivela neutro laddove non si apprezzi contemporaneamente l’ampiezza del locale in cui si trova l’apertura e quindi l’eventuale l’esistenza o meno di zone della stanza non visibili dall’esterno; ed ancora, la preoccupazione del ragazzo, dopo il verificarsi degli episodi, di restare da solo prima dell’inizio delle lezioni (ed alleviata dalla presenza del genitore, pretesa il piu’ a lungo possibile) non e’ in contraddizione con il girovagare piangendo per i corridoi, trattandosi pur sempre di un minore di circa undici anni affetto da disturbi ansiosi e emotivamente provato (come peraltro diagnosticato dai medici ospedalieri).
Ancora, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare che il mutamento dell’atteggiamento psicologico del ragazzo era stato rilevato dalla madre non il primo giorno di scuola (quando puo’ apparire del tutto plausibile un senso di turbamento per il mancato inserimento in una classe formata dai vecchi compagni delle elementari), ma dopo diversi giorni; e parimenti le risultanze degli accertamenti diagnostici eseguiti dagli esperti della struttura Ospedaliera del (OMISSIS) (sfociate in un giudizio di forte compatibilita’ con il racconto di un’esperienza realmente vissuta) avrebbero meritato maggior approfondimento.
I predetti profili di criticita’ logico-argomentativa dell’apparato motivazionale appaiono ancor piu’ significativi ove si consideri che la stessa Corte d’Appello (v. sentenza pag. 16) concorda sulla condizione di “normalita’ psicofisica” del ragazzo al momento del suo ingresso nella scuola e sulla infondatezza dell’affermazione circa una condizione psichica compromessa gia’ dalla fine delle elementari, affermazione – sempre a dire della Corte d’Appello – smentita categoricamente delle psicologhe della scuola: rilevano infatti i giudici di appello che l’unico episodio a cui ha fatto riferimento la psicologa (OMISSIS) nel corso della sua deposizione, verificatosi alla fine delle elementari, e’ “sicuramente inidoneo a giustificare la formulazione di una valutazione finale espressa nei termini sopra riportati”; se a cio’ si aggiunge il fatto che – come pure riporta la sentenza d’Appello a pag. 3 – gia’ il primo giudice aveva dato atto di un netto mutamento dell’umore de ragazzo rilevato dai genitori, deve concludersi per a necessita di una piu’ approfondita riflessione sulla assenza o meno di collegamento tra il mutamento di umore del ragazzo e il contatto col docente, avvenuto a partire daini settembre, anche perche’ le stesse psicologhe della scuola – smentendo la teste (OMISSIS) – avevano riferito di essere state da questa informate per la prima volta verso la fine del mese di ottobre e non il terzo o quarto giorno di scuola come invece affermato dalla (OMISSIS) (v. pag. 16). Infine, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare criticamente le risultanze dei referti ospedalieri espressi in termini di “forte compatibilita’” con una situazione di abuso.
Le esposte osservazioni rendono pertanto necessario un nuovo esame e pertanto la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
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