In materia di lavoro e di legislazione sociale deve essere consentita la procedura di estinzione delle contravvenzioni non gravi attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 8 settembre 2016, n. 37228
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2014 del TRIBUNALE di BOLZANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del FULVIO BALDI che ha concluso per l’annullamento con rinvio (fondato il 1 motivo di ricorso).
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 12 novembre 2014 il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica dichiarava (OMISSIS), nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 18, comma 1, (fatto commesso in Bolzano dal 2010 al 2011), irrogandogli la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di Euro 22.912,00 di ammenda.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato (OMISSIS) a mezzo del suo difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi: in via preliminare con il primo motivo, la difesa lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 15, per avere il Tribunale omesso di verificare se da parte del personale ispettivo che aveva proceduto alla visita nel cantiere ed all’accertamento della violazione, fosse stata inviata diffida con assegnazione di un termine all’imputato onde regolarizzare le violazioni commesse. Con il secondo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione per contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ in punto di valutazione delle prove con specifico riguardo alla omessa valutazione della testimonianza di (OMISSIS). Con il terzo motivo lamenta analogo vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonche’ inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articoli 163 e 164 cod. pen. in connessione con l’articolo 133 stesso codice).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per le seguenti ragioni. Va premesso per un corretto inquadramento della vicenda che vede coinvolto l’odierno ricorrente, che sulla base di alcune irregolarita’ riscontrate da personale dell’Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. (della quale l’odierno ricorrente figura rappresentante legale) in materia di somministrazione di lavoratori ad altra societa’ (la FUCHS HOZLAND s.r.l.) presso la filiale di Bolzano, era emerso che i lavoratori avviati alla ditta avanti avevano formalmente stipulato con la (OMISSIS) s.r.l. un formale contratto di lavoro, ma in realta’ svolgevano la loro attivita’ esclusivamente per conto del negozio di arredi ” (OMISSIS)” facente parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
2. Tanto precisato con il primo motivo di ricorso che, per ragioni di natura sistematica va esaminato in via prioritaria, il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale con specifico riferimento al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articoli 13 e 15.
2.1 La prima di tali norme intitolata “Diffida” prevede al primo comma che “In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”. Si tratta, quindi, di disposizioni riferibili soltanto a violazioni attinenti alla materia del lavoro e della legislazione sociale sanzionabili solo in via amministrativa.
2.2 A sua volta l’articolo 15 intitolato “prescrizione obbligatoria” prevede al comma 1, che “Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e’ affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articoli 20 e 21, e per gli effetti degli articoli 23 e 24, e articolo 25, comma 1, dello stesso decreto”. Ancor piu’ significativamente il comma 3, innovando sulla precedente disciplina contemplata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, prevede che “La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e’ a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione”.
3. Cosi’ precisato il quadro normativo di riferimento, decisivo ai fini della soluzione della questione prospettata dalla difesa del ricorrente e’ il contenuto dell’articolo 15 citato da esaminare in collegamento – stante l’esplicito richiamo contenuto nel testo – con il Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e 21. La prima di tali norme, come e’ noto, dispone che l’organo di vigilanza deve, tra l’altro, impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione; mentre il successivo articolo 21 dispone che nel caso in cui risulti avvenuto l’adempimento delle prescrizioni il contravventore e’ ammesso a pagare sui iniziativa dell’organo preposto alla vigilanza, in un termine prestabilito (30 giorni), una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Lo stesso organo di vigilanza entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ha l’obbligo di comunicare al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione e l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre nel caso di accertato inadempimento alla prescrizione deve darne comunicazione al Pubblico Ministero entro 90 giorni. Seguono poi le disposizioni contenute negli articoli 22 e 23, che riguardano rispettivamente l’attivita’ del Pubblico Ministero nei confronti dell’Organo di vigilanza ai fini della emissione da parte di quest’ultimo della prescrizione e la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il Pubblico Ministero abbia ricevuto dall’organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. In ultimo l’articolo 24 prevede l’estinzione della contravvenzione in caso di accertato adempimento entro i termini della prescrizione impartita al contravventore e del pagamento della relativa sanzione nel termine prefissato.
3.1 Rispetto a tale procedura il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 15, si pone come norma in un certo senso modificativa, con l’aggiunta, riferita al comma 3, del menzionato articolo 15 che la procedura prevista dall’articolo stesso si applica anche: a) nelle ipotesi in cui la fattispecie e’ a condotta esaurita, ovvero; b) nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.
3.2 Evidente, quindi, l’intento del legislatore del 2004 di introdurre una generale procedura di estinzione delle meno gravi contravvenzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda) mediante il pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa previa regolarizzazione (quando sia possibile e necessaria) delle situazioni che avevano dato luogo all’infrazione.
3.3 Cio’ comporta inevitabilmente il superamento di quell’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto non applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, nelle ipotesi di reati istantanei gia’ perfezionatisi (cosi’ Sez. 3, 4.11.2005 n. 47228, Greco, Rv. 233190) ovvero nei casi in cui l’organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione per la gia’ avvenuta spontanea regolarizzazione (cosi’ Sez. 3, 1.2.2005 n. 9474, Pesciaroli, Rv. 231217).
4. Ritiene il Collegio di aderire ad altro e piu’ persuasivo orientamento con specifico riguardo alle condotte cd. “esaurite” espresso da Sez. 3 6.6.2007 n. 34900, P.M. in proc. Loi, Rv. 237199, la quale sottolinea che la finalita’ dell’istituto, oltre volta in termini generali ad interrompere l’illegalita’ ed a ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, consista soprattutto – come gia’ accennato – nel consentire in via generale l’estinzione amministrativa del reato anche quando non vi siano regolarizzazioni da effettuare perche’ il reato e’ istantaneo o perche’ la regolarizzazione e’ gia’ spontaneamente avvenuta.
4.1 Tanto detto, occorre interrogarsi se da parte del Tribunale sia stata verificata o meno la corretta esecuzione della procedura obbligatoria prevista dall’articolo 15 del ricordato Decreto Legislativo n. 124 del 2004, in connessione con il Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20 e segg., articolo 20 e segg.: la risposta non puo’ che essere negativa, evincendosi dal testo della sentenza impugnata unicamente una motivazione incentrata sulla sussistenza della violazione sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Nulla pero’ viene detto in merito all’invio da parte dell’Organo di vigilanza al contravventore della preventiva diffida e delle prescrizioni da adempiere funzionale ad una eventuale estinzione del reato.
4.2 Come condivisibilmente affermato nella sentenza 34900/07 citata va ribadito che “se e’ vero che il reato contravvenzionale sussiste nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si chiuda il procedimento amministrativo in questione, che condiziona la prosecuzione e l’esito del procedimento penale, e se e’ vero che la condotta di inottemperanza all’obbligo di regolarizzazione e di pagamento della sanzione indicato dall’organo di vigilanza, purche’ ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo di colpa, integra una condizione di punibilita’ intrinseca, cioe’ incidente sull’interesse tutelato dalla fattispecie (sez. 3, 22 gennaio 2004, n. 14777, Ranieri, m. 228467), e’ anche vero che l’effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilita’ dell’azione penale”.
4.3 Ne’ appaiono pertinenti le considerazioni svolte con altra risalente decisione di questa Sezione (20.1.2006, n. 6331, Panetta, Rv. 233.486), la quale aveva ritenuto legittima la concessione da parte del giudice del dibattimento di un termine per l’adempimento: tale decisione infatti si fonda esclusivamente sulla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 15, le quali invece sono applicabili nella specie, senza pero’ essere state tenute presenti dal giudice del merito: con la inevitabile conseguenza che il mancato espletamento in tutti i suoi passaggi della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni esaminate preclude al Pubblico Ministero l’inizio della azione penale.
5. Sulla base di tali considerazioni il primo motivo va accolto, con assorbimento dei restanti. Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano che dovra’, in tale sede verificare se da parte dell’Organo ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro nel corso dei sopralluoghi sia stata rispettata la obbligatoria procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 15, in connessione con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20 e segg..
P.Q.M.
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