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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

Sentenza 5 luglio 2013, n. 16864

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14436/2007 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) VED. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) IN (OMISSIS) n. a (OMISSIS), SOC. (OMISSIS) SS (OMISSIS) IN PERSONA DELLA SOCIA AMMINISTRATRICE E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1944/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’avvocato (OMISSIS) in persona con delega per tutti i controricorrenti che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18-1-2002 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino (OMISSIS), la societa’ semplice (OMISSIS) e (OMISSIS) assumendo:

– la (OMISSIS) era proprietaria di un compendio immobiliare in (OMISSIS) ed i (OMISSIS) erano comproprietari di un altro limitrofo compendio immobiliare, tutti con accesso dalla via (OMISSIS);

– a fine dell’anno 1997 i convenuti avevano chiesto ed ottenuto dal Comune di (OMISSIS) l’autorizzazione ad installare un cancello automatico pedonale e carraio all’imbocco della via (OMISSIS) (dai medesimi qualificata come condominiale senza tuttavia averne mai conseguito la proprieta’) dal viale (OMISSIS), cosi’ precludendone agli esponenti il libero accesso;

– i convenuti, installato il cancello, avevano procurato alla (OMISSIS) le chiavi del solo cancello pedonale, non anche di quello carraio, nonostante che la (OMISSIS) esercitasse anche il passaggio veicolare per il tramite della stessa (OMISSIS) alla quale aveva locato un proprio terreno prospiciente anch’esso la via (OMISSIS) ed adibito a parcheggio;

– i convenuti, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato “(OMISSIS)”, avevano inoltre reso di fatto impossibile il passaggio carraio attraverso il cancello, restringendone la larghezza e creando un gradino di notevole dislivello.

Gli attori chiedevano quindi accertarsi la illegittimita’ della ostruzione della via, condannarsi i convenuti a consegnare loro le chiavi del cancello carraio, a ripristinare la normale percorribilita’ della via (OMISSIS) nel tratto prospiciente i loro fabbricati, ad eliminare il dislivello ed al risarcimento dei danni equitativamente determinati.

I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle domande attrici; in via subordinata chiedevano – previa qualificazione di via (OMISSIS) quale strada vicinale – affermarsi il loro diritto di proprieta’ o di passaggio sulla stradina, e condannarsi le controparti alle rifusione delle spese da essi sopportate per l’esecuzione delle opere citate.

Il Tribunale adito con sentenza del 21-1-2004 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame dalla (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) cui resistevano il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) la Corte di Appello di Torino con sentenza dell’11-12-2006 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza la (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in sei motivi seguito successivamente dal deposito di una memoria cui il (OMISSIS) da un lato e la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) dall’altro hanno resistito con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso una funzione pubblica della strada (OMISSIS) sulla base della prova storiografica offerta dagli esponenti, atteso che la dimostrazione di una risalente esistenza di un percorso collinare tra i vigneti comprendente la suddetta via non deponeva per la natura pubblica piuttosto che privata di quest’ultima, considerata anche la finalita’ esclusivamente privatistica del tracciato.

I ricorrenti evidenziano la contraddittorieta’ di tale affermazione, in quanto la stessa Corte territoriale poco prima aveva ritenuto pacifico che la strada in questione era costituita da due tratti, uno posto in collegamento tra (OMISSIS), e l’altro costituente una diramazione vicinale dal viale (OMISSIS), riconoscendo quindi che entrambi i tratti sopravvissuti di via (OMISSIS) avessero uno sbocco su vie pubbliche.

La censura e’ infondata.

La sentenza impugnata ha premesso che sulla base delle informazioni acquisite ex articolo 213 c.p.c., presso il Comune di (OMISSIS) era stato accertato che il tratto di strada (OMISSIS) oggetto di lite non rientrava tra le strade (pubbliche o private con servitu’ pubblica) del sistema viario comunale; in particolare era emerso che la strada (OMISSIS) era caratterizzata da un tratto posto a collegamento tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ed un altro costituente mera diramazione vicinale dal (OMISSIS) verso le proprieta’ private delle parti in causa e la dimora storica del (OMISSIS); oltre tale elemento relativo alla classificazione amministrativa della strada in questione il giudice di appello ha evidenziato il totale disinteresse dell’Amministrazione Comunale per tale tratto della strada, sia dal punto di vista topografico e di segnaletica, sia da quello della sua ordinaria e straordinaria amministrazione; inoltre il tratto di strada in oggetto era privo di qualsiasi vocazione pubblicistica, non svolgendo alcuna funzione di collegamento tra vie di natura pubblica, ovvero private con asservimento pubblico, essendo risultato al contrario che esso, diramandosi dal (OMISSIS), sboccava in mezzo a campi coltivati di proprieta’ privata.

La Corte territoriale poi, dato atto dell’esito controverso della prova testimoniale in ordine alla concreta idoneita’ della strada per cui e’ causa al passaggio carraio, prova dalla quale era comunque emerso un uso di essa non certo “uti cives” ma limitato ai proprietari degli immobili contigui, ha ritenuto decisivo, ai fini dell’esclusione della configurabilita’ della strada della (OMISSIS) quale strada vicinale di uso pubblico, l’insussistenza del suo asservimento pubblico alla generalita’ dei consociati.

Pertanto il giudice di appello, avendo indicato esaurientemente le diverse finti del proprio convincimento, contrariamente all’assunto dei ricorrenti ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, traendo da tale indagine conseguenze corrette sul piano giuridico; infatti i requisiti in base ai quali una strada puo’ rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche sono costituiti dal passaggio esercitato “jure servitutis publicae” da una collettivita’ di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunita’ territoriale, dalla concreta idoneita’ della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, e da un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (Cass. 2-1-1998 n. 10932; Cass. 13-2-1999 n. 1205), nella fattispecie insussistenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, premesso che con la “causa petendi” prospettata in via subordinata essi avevano chiesto la condanna dei convenuti alla consegna delle chiavi del cancello apposto all’inizio di strada della (OMISSIS), nonche’ al ripristino delle condizioni di normale percorribilita’ del sedime stradale, facendo valere la loro posizione di comproprietari di una via vicinale privata, assumono che in maniera del tutto insufficiente ed apoditticamente il giudice di appello ha ritenuto che tale domanda subordinata avesse natura, prima che negatoria, prettamente affermativa di un diritto di comproprieta’.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’articolo 112 c.p.c., e conseguente nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ violazione e/o falsa applicazione degli articoli 948, 1100 e 2697 c.c., rilevano che con la sopra richiamata domanda subordinata essi non avevano modificato il “petitum” sostanziale, ovvero l’accertamento negativo dei diritti materialmente vantati dalle controparti; pertanto l’impugnata sentenza, non avendo qualificato la suddetta domanda subordinata come “actio negatoria”, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Inoltre i ricorrenti sostengono che il giudice di appello ha erroneamente accollato agli appellanti un onere probatorio analogo a quello proprio dell’azione di rivendicazione, ed ha negato ogni efficacia ai numerosi elementi acquisiti (documentazione storica, mappe catastali, testimonianze, scrittura privata di compravendita, ecc.) da cui si sarebbe potuto agevolmente inferire, in via presuntiva, il diritto degli esponenti.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda proposta in via subordinata dagli attori nel giudizio di primo grado aveva natura, prima che negatoria, prettamente affermativa incidentale di un diritto di comproprieta’, nel senso quindi che l’invocato diritto al passaggio carraio sulla strada (OMISSIS) si atteggiava non quale “jus in re aliena”, bensi’ quale normale estrinsecazione di un diritto dominicale comune su di una strada avente natura vicinale privata; ha quindi sostenuto che la qualificazione della domanda in termini di “actio negatoria” presupponeva un dato giuridico – ovvero la proprieta’ o comproprieta’ del sedime stradale da parte degli attori – che avrebbe dovuto invece essere dimostrato.

Tale qualificazione della domanda subordinata e’ del tutto corretta e quindi immune dalle censure sollevate dai ricorrenti, come e’ confermato dalle loro stesse deduzioni articolate in questa sede, dove essi, come si e’ gia’ esposto in precedenza, hanno asserito di aver fatto “valere la loro posizione di comproprietari di una via vicinale privata” (vedi secondo motivo del ricorso in oggetto), cosicche’ le conseguenti domande di accertamento dell’illegittimita’ dell’occlusione posta in essere dalle controparti e di condanna di queste ultime al ripristino dello stato dei luoghi trovavano il loro fondamento proprio nell’invocato diritto di comproprieta’ della strada vicinale privata di via (OMISSIS); in questo senso il fatto che il “petitum” sostanziale della domanda subordinata fosse rimasto immutato rispetto a quello oggetto della domanda proposta in via principale non supera il rilievo che tale “petitum” doveva essere ricondotto ad una diversa “causa petendi”, correttamente qualificata dal giudice di appello sulla base delle domande formulate dagli attori; del resto e’ del tutto logico sul piano giuridico ritenere che, una volta che si chiede accertarsi un diritto di passaggio su di una strada vicinale privata, si debba necessariamente provare il proprio diritto di comunione su detta strada; sotto tale ultimo profilo, poi, e’ appena il caso di rilevare che la Corte territoriale non ha accollato agli appellanti un onere probatorio analogo a quello proprio dell’azione di rivendicazione, ma semplicemente l’onere della prova ai sensi dell’articolo 2697 c.c., quindi in base ai principi generali, della configurabilita’ della strada (OMISSIS) quale strada vicinale privata e della loro partecipazione a tale comunione incidentale “ex agris collatis”.

Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1100, 2697, 2727 e 2729 c.c., e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver affermato che l’accertamento incidentale da operare al fine dell’accoglimento della domanda subordinata concerneva l’esistenza di una comunione incidentale del sedime stradale in questione, e che gli appellanti non avevano provato l’esistenza al riguardo ne’ di un titolo derivativo ne’ di un titolo originario; in tal modo la Corte territoriale non ha dato rilevanza probatoria agli elementi acquisiti, quali la situazione dei luoghi, la posizione del sedime rispetto ai fondi delle parti, le mappe catastali, le esigenze di comunicazione e di coltura dei fondi attraversati, e cosi’ via; inoltre erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che gli esponenti non avevano ne’ specificato ne’ dimostrato il diverso titolo di formazione della comunione incidentale e, per tale via, l’acquisto della proprieta’, laddove tale titolo doveva essere identificato nella formazione naturale della strada.

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, sostengono che la sentenza impugnata, nell’escludere che gli appellanti avessero provato l’invocato diritto di comproprieta’ del sedime stradale “de quo”, ha travisato le risultanze istruttorie, ed ha omesso in particolare l’esame della nota del 17-3-2003 del Comune di (OMISSIS), dalla quale era emerso che la strada (OMISSIS) aveva natura privata; l’assetto comproprietario di tale sedime era poi ricavabile da diversi elementi indiziari, tra cui l’evoluzione storica dei luoghi e lo “status” di proprietari dei fondi finitimi degli esponenti.

Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 825, 832, 2697, 2727 e 2729 c.c., rilevano che, una volta che il giudice di appello aveva accertato la natura non demaniale del sedime predetto, avrebbe dovuto affermare la natura di via vicinale privata della strada (OMISSIS), non essendo quest’ultima destinata ad uso pubblico, e quindi accertare il diritto dominicale degli esponenti.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente in quanto connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata ha affermato che la formazione di una comunione incidentale “ex agris collatis” doveva essere esclusa per la mancanza dei suoi elementi costitutivi (ovvero l’attribuzione da parte di tutti i proprietari frontistanti di una porzione di terreno in vista della creazione di una strada di uso congiunto, l’ubicazione rurale di detto conferimento, la sua connessione funzionale alla coltivazione di campi non altrimenti raggiungibili), con la conseguenza che appariva del tutto tautologica la tesi in base alla quale lo stato di comproprieta’ sarebbe derivato soltanto dalla perdita del carattere pubblicistico assunto dal tratto della strada (OMISSIS) per cui e’ causa e dalla conseguente riespansione del diritto di proprieta’ privata “medio tempore” compresso; invero, indipendentemente dal risalente carattere pubblico della strada (OMISSIS) e dal suo asserito venir meno, non era stato provato che l’assetto dominicale originario del sedime stradale in oggetto fosse caratterizzato da un situazione di comproprieta’ cui partecipassero gli appellanti.

La Corte territoriale poi, premesso la mancata allegazione di un titolo di acquisto derivativo loro proprio da parte degli appellanti, ha attribuito rilievo fondamentale al fatto che alla non confutazione della insussistenza di una comunione incidentale “ex agris collatis” non si era associata la deduzione di un diverso titolo di acquisto originario, non avendo in particolare gli appellanti mai sostenuto di aver usucapito la proprieta’ del sedime stradale ne’ la servitu’ di transitarvi, o di aver diritto alla costituzione coattiva di una servitu’ di passaggio sulla strada in questione, considerato che tutte le loro proprieta’ erano raggiungibili per altra via.

Tale convincimento deve essere pienamente condiviso.

Deve premettersi che le vie vicinali agrarie formate “ex collazione privatorum agrorum” traggono la loro origine da situazioni oggettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volonta’ coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all’effettiva esigenza dei fondi (Cass. 27-7-2006 n. 17111), e che l’accertamento della comunione di una via privata “ex collazione agrorum privatorum” non e’ soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra “communio incidens”, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alla natura dei luoghi, con la conseguente necessita’ di una valutazione complessiva degli elementi anche indiziari addotti al fine di stabilire l’effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio (Cass. 18-7-2008 n. 19994); tuttavia l’insorgenza della comunione presuppone inevitabilmente che tutti i partecipanti abbiano in vario modo o misura contribuito a conferire il sedime della strada, non essendo ipotizzarle che alla comunione partecipi un soggetto che nulla abbia conferito, a meno che non ricorra un diverso titolo negoziale (Cass. 11-2-2005 n. 2751).

Orbene nella specie i ricorrenti non hanno censurato l’affermazione del giudice di appello in ordine al mancato conferimento da parte loro di una parte del sedime stradale in oggetto, e neppure la mancata deduzione di un titolo di acquisto derivativo (a tal riguardo e’ appena il caso di evidenziare l’incongruenza se non l’incomprensibilita’ del richiamo alla “formazione naturale della strada”) o originario; in tale contesto e’ evidente che non hanno alcuna rilevanza nella presente controversia le vicende relative alla strada (OMISSIS) ed al dedotto venir meno della sua natura pubblica una volta che nessun elemento oggettivamente apprezzabile sul piano probatorio e’ stato allegato in ordine alla comproprieta’ da parte dei ricorrenti in ordine a tale strada.

In proposito infine e’ appena il caso di rilevare che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che le argomentazioni contenute nelle censure in esame tendenti a valorizzare elementi di carattere presuntivo a sostegno del proprio assunto da parte dei ricorrenti erano inidonee in radice a provare una situazione di comproprieta’ relativamente alla strada (OMISSIS).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2.500,00 per compensi in favore del (OMISSIS) e di euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi in favore della (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS).

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