cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  5 febbraio 2016, n. 2291 

Svolgimento del processo 

1. Il 29/10/2004 C.A. , N.M.F. , G.G. , Ca.Iv. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell’11/27 agosto 2003 che aveva rigettato la loro domanda di manutenzione nel possesso del mappale 265, asseritamente turbato dall’avvenuta apertura da parte di B.M. di tre porte basculanti nelle autorimesse costruite sul fondo di sua proprietà.
2. Rilevava la Corte territoriale che “il Tribunale ha osservato che tale comportamento non costituiva un’apprezzabile diminuizione del potere di fatto esercitato dai ricorrenti sul cortile, in quanto lo spialo, per le sue dimensioni, consentiva sia il parcheggio delle autovetture dei ricorrenti sia il passaggio dei veicoli del resistente, limitato al transito per accedere al garage di sua proprietà”. Osservava ancora la Corte locale che “gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi a sostegno dell’impugnazione: 1) Omessa configurazione di una molestia possessoria nella condotta posta in essere da B.M. […]; 2) Omessa valutazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio risultante dai titoli a favore del B. ”.
3. Riteneva la Corte di Bologna che “non è configurabile, per le modalità del fatto, alcuna turbativa al possesso degli appellanti. […] La difficoltà di parcheggiare le auto nel cortile, derivante, secondo la prospettazione degli appellanti, dalla possibilità di transito dei veicoli diretti alla proprietà dell’appellato, non è in concreto suscettibile di appressamento, in quanto, allo stato, alcuna alterazione del possesso dell’area cortiliva si è verificata né del resto è stata dedotta, avendo gli appellanti prospettato soltanto il pericolo di un pregiudizio al possesso dell’area, a causa della realizzazione delle porte basculanti dei garage”.
4. I ricorrenti impugnano tale sentenza, formulando tre motivi. Il ricorso è stato notificato all’intimato, presso il suo procuratore in appello ed al domicilio eletto il 7 ottobre 2009. La sentenza è stata notificata ai ricorrenti il 24 giugno 2009. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione 

Il ricorso è tempestivo, posto che la notifica è regolarmente intervenuta il 7 ottobre 2009, prima della scadenza del termine breve (8 ottobre 2009).
1. I motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1170 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”. Pur avendo il giudice dell’appello richiamato il condiviso orientamento secondo cui “la molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell’autore che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l’estrinsecarsi della posizione del possessore”, il giudicante, secondo i ricorrenti, non ha considerato che “affinché sussista turbativa del possesso è sufficiente che l’altrui comportamento risulti idoneo a porre in pericolo od in dubbio il libero esercizio del possesso stesso”, ben potendo “l’anione di manutenzione essere esperita anche in via preventiva, ogniqualvolta sussista una minaccia di compromissione della preesistente situazione di fatto in ragione di un comportamento nel quale siano ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso”. Nel caso in questione, il B. , nel realizzare, a confine tra le due proprietà, tre garage muniti di porta basculante, “aveva rimosso la cancellata sino ad allora esistente sul confine fra le due proprietà, lasciando, per la parte non occupata dai garages, solo un piccolo cancello di passaggio che rimaneva peraltro aperto in quanto privo di serrature”. Secondo i ricorrenti, “l’apertura delle porte basculanti nei garages… costituisce una minaccia di compromissione della situazione di fatto preesistente… essendo stata piuttosto determinata dall’intensione di consentire il passaggio delle autovetture attraverso l’area cortiliva posseduta dai coniugi C. -N. e G. -Ca. ”. Osservano i ricorrenti che “l’apertura delle porte basculanti che si aprono direttamente sull’area posseduta dai ricorrenti integra, pertanto, una condotta nella quale sono ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento (il transito delle autovetture ivi custodite) direttamente lesivo del possesso dei ricorrenti, in quanto essa esprime la chiara e inequivoca volontà di transitare sull’area predetta”. Concludono i ricorrenti affermando che “l’anione di manutenzione è stata esperita dai ricorrenti in via preventiva, a fronte di una precisa minaccia di compromissione del possesso esercitato sull’area cortiliva per cui è causa, minaccia dipendente da un contegno nel quale sono ravvisabili i presupposti di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del loro possesso”.
Viene formulato il seguente quesito: “l’apertura, nei garages costruiti sul confine con il fondo finitimo, di porte basculanti che si affacciano direttamente su detto fondo, in modo da consentire il transito attraverso tale area degli autoveicoli ivi custoditi, costituisce una molestia idonea a ledere l’altrui possesso sull’area interessata dal transito, in quanto, minacciando di comprimere la preesistente situazione di fatto, presenta i presupposti logico-materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso?”.
12 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Rilevano i ricorrenti che “a fronte della difesa svolta dal convenuto B. , il quale ha sostenuto l’esistenza, a favore del fondo di sua proprietà, di una servitù di passaggio sull’area cortiliva in oggetto […] gli odierni ricorrenti hanno replicato che, trattandosi di servitù riconosciuta entro limiti temporali e spatriali alquanto ristretti, il resistente ne avrebbe esteso la sfera a loro danno, poiché detta serviti) non interessa tutta l’area cortiliva di loro proprietà, insistendo solamente su quella parte di detta area idonea a consentire l’accesso alla corte di cui al mappale 2126, di proprietà del B. , attraverso il cancello esistente all’epoca della costituzione della servitù stessa, cancello sostituito nel 2001 da un altro di più ridotte dimensioni posto a fianco delle porte basculanti realizzate dal resistente”. Osservano che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto “procedere all’esame dei titoli costitutivi di detta servitù per stabilire, sia pure ad colorandam possessionem l’esistenza e l’estensione del diritto allegato dall’odierno resistente. Non avendo tuttavia il Giudice di primo grado effettuato siffatta verifica, tale omissione era stata censurata dagli odierni ricorrenti con il secondo motivo” d’appello, “in quanto siffatta valutazione avrebbe permesso di accertare la sussistenza nella condotta del resistente degli estremi della molestia possessoria”. Espongono, quindi, i ricorrenti il contenuto dei titoli d’acquisto della servitù, illustrando i limiti di tempo (orari per giorni feriali e festivi) e di spazio ivi previsti e concludono, osservando che “dalla documentazione sopra ricordata si evince che al signor B. è stata conferita la servitù di passaggio sull’area in questione entro limiti ben determinati […] Detta servitù non è estesa a tutta l’area cortiliva di proprietà dei ricorrenti, insistendo solamente su quella parte di detta area idonea a consentire l’accesso alla corte di cui al mappale 2126, di proprietà del B. , attraverso il cancello esistente all’epoca della costituzione della servitù stessa, sostituito nel 2001 da un altro cancello di più ridotte dimensioni posto a fianco delle porte basculanti (illegittimamente realizzate) dal B. stesso. In altre parole, la servitù di passaggio riconosciuta al B. non gli permette assolutamente di transitare liberamente, come più gli aggrada, attraverso il cortile dei ricorrenti, ma gli consente solamente di percorrere, oltretutto con veicoli leggeri, quella parte di detta area strettamente necessaria per poter accedere dalla Via Bologna alla sua proprietà (mappale 2126)”. Da ciò consegue, secondo i ricorrenti, che “l’area sulla quale può essere esercitata la servitù di passaggio non interessa in alcun modo la parte del cortile antistante le porte basculanti aperte nei garages costruiti dal B. , insistendo solamente sulla porzione del cortile che permette di attraversare il cancello che divide le due proprietà, sicché è evidente che egli non potrebbe in nessun caso accedere a (o recedere da) tali garages attraverso l’area di proprietà dei ricorrenti”.
Viene formulato il seguente quesito: “in una controversia sul possesso, a fronte dell’eccezione del presunto autore della molestia, proprietario del fondo dominante a favore del quale è stata costituita servitù di passaggio, di avere operato in conformità del proprio diritto che gli permetterebbe di transitare liberamente sull’intero fondo servente, il Giudice di merito deve esaminare l’estensione e le modalità di esercizio della servitù di passaggio vantata dall’autore della turbativa, quali risultano dai titoli costitutivi, al fine di accertare se il comportamento da costui posto in essere, volto alla realizzazione di opere dirette a limitare il godimento e l’uso del fondo servente oltre il necessario per il godimento della predetta servitù, abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo ed integri pertanto gli estremi della molestia possessoria?”.
1.3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sul secondo motivo dedotto nell’atto d’appello in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.”.
Precisano i ricorrenti di aver lamentato, con il secondo motivo dell’appello, “l’omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, sia pure ad colorandam possessionem, dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio risultante dai titoli a favore del signor B.M. , in quanto siffatta valutazione avrebbe permesso di accertare la sussistenza nella condotta del resistente degli estremi della molestia possessoria”. Secondo i ricorrenti “la Corte d’Appello di Bologna ha invece omesso di pronunciarsi sul secondo motivo dedotto nell’atto d’appello, nonostante un’adeguata valutazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio vantata dal signor B. avrebbe consentito di ravvisare nella condotta da costui posta in essere gli estremi della molestia o della turbativa del possesso dei ricorrenti, avendo il resistente realizzato opere dirette a limitare l’uso e il godimento del fondo servente da parte dei relativi proprietari possessori oltre il necessario per il godimento della servitù di cui si vanta titolare, conformemente all’orientamento sopra ricordato”.
Viene formulato il seguente quesito: “in una controversia sul possesso, a fronte dell’eccezione del presunto autore della molestia, proprietario del fondo dominante a favore del quale è stata costituita servitù di passaggio, di avere operato in conformità del proprio diritto che gli permetterebbe di transitare liberamente sull’intero fondo servente, l’omesso esame, da parte del Giudice d’appello, del motivo di impugnazione con il quale si censura la sentenza di primo grado laddove non ha provveduto all’esame dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio vantata dall’autore della turbativa, quali risultano dai titoli costitutivi, al fine di accertare se il comportamento da costui posto in essere, volto alla realizzazione di opere dirette a limitare il godimento e l’uso del fondo servente oltre il necessario per il godimento della predetta servitù, integri gli estremi della molestia possessoria, costituisce vizio di omessa pronuncia?”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 – Il primo motivo è infondato.
Occorre premettere che la complessiva argomentazione sviluppata dai ricorrenti si fonda sull’affermazione, secondo la quale sarebbe possibile invocare la tutela possessoria anche solo in presenza di un astratto pericolo di pregiudizio al possesso così come esercitato. Con l’argomentazione, anche ampiamente sviluppata nella memoria ex articolo 378 c.p.c., si sostiene, nella sostanza, che l’ampliamento delle aperture di accesso ai locali box, da parte del titolare della servitù del fondo dominante, avrebbe di per sé comportato quanto meno un aggravamento della limitata servitù di passaggio prevista dai titoli. Viene citata a sostegno Cass. 2000 n. 14868, nonché Cass. 1994 n. 5162. In tal senso è anche il quesito avanzato dai ricorrenti.
I precedenti invocati dai ricorrenti riguardano ipotesi non in tutto assimilabili a quella oggi in esame.
La fattispecie decisa da Cass. 2000 n. 14868 riguardava una servitù d’acquedotto gravante su fondo di proprietà di Tizio, che aveva apposto una valvola sulla diramazione dell’acquedotto adduttore alla proprietà di Caio, che chiedeva di conseguenza “l’immediata reintegrazione e/o manutenzione nel possesso della predetta servitù mediante ordine d’eliminazione della valvola apposta”. Il Pretore accoglieva la domanda, mentre il Tribunale la rigettava, ritenendo carente la prova che la dedotta “carenza” e “discontinuità” nel flusso dell’acqua derivasse dalla valvola. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, affermando il principio così massimato: “Perché sussista turbativa del possesso non è necessario che siano state poste in essere alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tute labile, ma è sufficiente che l’altrui comportamento denunciato dal ricorrente, risulti idoneo a porre in pericolo o in dubbio il libero esercizio del possesso, di guisa che l’azione di manutenzione devesi considerare utilmente esperita anche in via preventiva ogniqualvolta sussista una minaccia di compromissione della preesistente situazione di fatto in ragione di un comportamento nel quale siano ravvisabili i presupposti logico e materiale di un possibile successivo ulteriore comportamento direttamente lesivo del possesso”. (Sez. 2, Sentenza n. 14868 del 16/11/2000, Rv. 541787). Nella motivazione, questa Corte ha chiarito che “nel caso in esame, il giudice del merito – pur avendo dato atto che Tizio aveva realizzato sulla condotta d’estrazione dell’acqua dal pozzo una derivazione verso il proprio fondo al di sotto di quella d’adduzione al fondo di Caio, ed apposto tra le due derivazioni una valvola d’intercettazione del flusso idonea ad inibirlo verso quella superiore dirottandolo esclusivamente verso quella inferiore – ha del tutto omesso di considerare la potenzialità lesiva di detta predisposizione, tanto sotto il profilo del corpus, in relazione all’idoneità ad impedire l’esercizio dello ius aquae ducendae, quanto sotto il profilo dell’animus, in relazione all’idoneità a manifestare l’intendane dell’agente di servirsene ad libitum onde riservare al proprio fondo Finterà portata della condotta d’estrazione impedendone il deflusso nella derivazione diretta al fondo dominante”.
La fattispecie decisa da Cass. 1994 n. 5162 riguarda invece la tutela in via possessoria richiesta in conseguenza della costruzione in corso sul contiguo fondo di “un grosso edificio interamente nuovo, non configurabile cioè come ampliamento di quello già esistente, a distanza di circa cinque metti dalla parete finestrata invece che a dieci metri”. Questa Corte ha sostanzialmente concluso nel senso che anche solo lo “sbancamento e la posa in opera delle fondazioni” può configurare “aggettivamente molestia”, quando dall’estensione del primo e dal posizionamento delle seconde possa dedursi un concreto pericolo di lesione alla posizione giuridica tutelata.
Come si è detto, entrambe le citate sentenze non possono essere invocate come precedenti specifici, utili per decidere il caso in questione. Nella prima, infatti, la ratio decidendi va individuata nella circostanza secondo la quale l’apposizione della valvola da sola era sufficiente a determinare la lesione, perché la sua utilizzazione era in tutto e per tutto riservata alla parte che l’aveva installata, così rendendo possibile in ogni momento la lesione paventata.
Nella seconda vicenda portata all’esame della Corte, si trattava di verificare se dalla posizione delle fondazioni (rispetto al confine) e dell’ampiezza dello scavo (sempre rispetto al confine) si potesse già dedurre una lesione attuale, nonché una conseguente lesione futura alla posizione tutelata.
In entrambi i casi citati, il pericolo (e la lesione) erano del tutto concreti ed andavano specificamente apprezzati e valutati. Nel caso oggi in esame, il pericolo viene prospettato soltanto in astratto, avendo gli stessi ricorrenti sempre chiarito che nessuna violazione, di nessun tipo si era in concreto verificata, anche rispetto al titolo della servitù di transito pacificamente in capo all’odierno intimato. Questa è la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che correttamente ha argomentato la esclusione della tutela proprio sulla base delle affermazioni dei ricorrenti. Non basta, in definitiva, il solo pericolo astratto a consentire la tutela possessoria ma occorre, invece, un serio e concreto pericolo, anche quanto alla ventilata ipotesi di aggravamento della servitù, pericolo questo non integrato, così come opinato con apprezzamento di merito non suscettibile di censura in questa sede, perché adeguatamente motivato, dalla sola installazione di porte basculanti per i garages, porte insistenti sul terreno del proprietario di questi ultimi (come non appare contestato).
2.2 – Patimenti infondato è il secondo motivo, col quale si lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di merito della corrispondenza tra l’attività posta in essere (ampliamento degli spazi di accesso ai box) e il contenuto della servitù come risultante dal titolo, che prevedeva consistenti limiti giornalieri ed orari per l’accesso alla proprietà del fondo dominante. È sufficiente osservare che la Corte di appello, correttamente, ha preso atto che non veniva nemmeno dedotto l’utilizzo della servitù diverso da quello risultante dal titolo, sicché l’esame del contenuto del diritto non risultava determinante ai fini della pronuncia.
2.3 – Infine, è parimenti infondato l’ultimo motivo del ricorso, col quale si denuncia l’omessa pronuncia sulla valutazione del titolo alla servitù, per le ragioni già indicate con riguardo al secondo motivo.
3. Nulla per le spese non avendo parte intimata svolto attività in questa sede.

P.T.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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