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Testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 giugno 2013 n. 15715[1]

L’improcedibilità dell’appello è comminata dall’articolo 348, primo comma, c.p.c. per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una c.d. ‘velina’ dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla ‘velina’


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/appello-valido-anche-col-deposito-della-velina-se-segue-loriginale-notificato.html

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