L’elemento soggettivo dei delitto di ricettazione è costituito dal dolo eventuale che riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, anche il reato presupposto, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità del provenienza illecita del bene ricettato e nell’accettazione di tale eventualità
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 20 giugno 2016, n. 15654
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza dei 10 dicembre 2013, ha confermato la condanna inflitta dal locale Tribunale in data 1 aprile 2010, a X.X., limitatamente al capo di imputazione sub B), ovvero per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. perché, «al fine di trarne profitto, acquistava e comunque riceveva prodotti medicinali (denominati E.B. e N.B.) di provenienza illecita, in quanto importati clandestinamente in Italia in violazione dell’art. 292 T. U. Leggi Doganali e dell’art. 147, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 219/2006». Contestualmente l’imputata è stata assolta dal reato di cui all’art. 348 cod. pen. (capo C) perché il fatto non costituisce reato, mentre il reato di cui al capo A (art. 147, comma 2, d.lgs. n. 219/2006) è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
L’imputata ricorre avverso detta sentenza deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, sotto diversi profili. In particolare, osserva che non vi sarebbe prova della provenienza illecita dei prodotti in questione, ossia della loro illecita importazione; che, in ogni caso, nella specie non potrebbe trovare applicazione l’art. 292 T.U. Leggi Doganali, bensì il successivo art. 295-bis, non essendovi la prova che il valore dei prodotti in questione superi la soglia che segna il discrimine fra l’illecito amministrativo testé citato e la fattispecie penale ipotizzata come reato presupposto; che, trattandosi di merci contenute nel bagaglio personale di un viaggiatore, dovrebbe comunque applicarsi l’esenzione prevista dal Regolamento CEE n. 918/83 (in vigore al tempo di commissione dei reato); che difetta la prova dell’elemento soggettivo, in quanto non risulta da alcun atto istruttorio che l’imputata fosse conoscenza della pretesa illecita importazione dei beni ricevuti; che tali beni non hanno natura medicinale, in quanto né il R.I.S. dei Carabinieri né l’Istituto superiore di sanità hanno saputo individuare il dosaggio dei principio attivo.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio.
L’imputata è stata trovata nel possesso di 48 confezioni di un olio avente «proprietà farmacologiche» e dunque «natura di medicinale» che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, erano «esposte in vendita nel negozio, in parte esibite nei pressi del registratore di cassa, in parte collocate in vetrina, in altra parte su una scaffalatura del negozio».
Nonostante la ritenuta natura farmacologica dei prodotto e la chiara esposizione dello stesso per la vendita, l’imputata è stata però assolta dal delitto di esercizio abusivo della professione di farmacista, con la seguente motivazione: «ritiene la Corte che sussista ragionevole dubbio che l’imputata abbia posto in vendita i prodotti in questione con la consapevolezza delle loro proprietà farmacologiche ed abbia pertanto coscientemente svolto attività abusiva di farmacista. […] La natura dei prodotti (olii per il corpo), il loro confezionamento (flaconi privi del caratteristico confezionamento dei farmaci), la non immediata percezione delle loro caratteristiche medicinali, inducono a dubitare che l’imputata fosse consapevole di vendere – non autorizzata – preparati farmacologicamente attivi».
Tale motivazione è in contraddizione con la condanna dell’imputata per il delitto di ricettazione.
Com’è noto, l’elemento soggettivo dei delitto di ricettazione è costituito dal dolo eventuale che – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite – riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, anche il reato presupposto, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità del provenienza illecita del bene ricettato e nell’accettazione di tale eventualità (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 – dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246323).
Ma dall’accertamento sull’elemento psicologico effettuato in relazione al delitto di cui all’art. 348 cod. pen. porta ad escludere in capo all’imputata la rappresentazione, anche solo eventuale, della provenienza illecita degli olii sequestrati.
Infatti, il reato presupposto della ricettazione è indicato nella violazione dell’art. 292 T.U. Doganale e dell’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 219/2006. Detta violazione dipende dalla natura farmacologica del prodotto, che altrimenti sarebbe potuto entrare liberamente nel territorio nazionale.
Pertanto, l’ignoranza della effettiva natura farmacologica del prodotto dovrebbe comportare l’esclusione del dolo eventuale in ordine al reato presupposto della ricettazione, a meno che la provenienza illecita dell’olio per il corpo non dipenda da altre circostanze non esplicitate in motivazione.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata, relativamente al solo capo di imputazione per il quale è pervenuta alla condanna della ricorrente, con rinvio alla corte di merito per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata in ordine al capo B) con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sul punto
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