Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 9 giugno 2014, n. 12951

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28115-2007 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA alfa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott.

I.A.,;

– ricorrente –

contro

FABEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore

– controricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO;

– intimato –

sul ricorso 31935-2007 propostoda:

COMUNE DI S. ANGELO ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore,

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

alfa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA FABEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2964/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BERGAMINI DOMENICO, con delega avv. MODESTI M.G., che si riporta;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI S. ANGELO ROMANO, l’Avvocato BERGAMINI DOMENICO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso, riuniti i ricorsi, per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 4.7.2007) la Corte di appello di Roma ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. alfa emessa dal Tribunale di Tivoli su istanza del Comune di S. Angelo Romano.

La Corte di merito ha ritenuto tempestivo l’appello proposto dalla società perchè la sentenza dichiarativa di fallimento (depositata il 16.10.2006) era stata notificata il 13.1.2007, al liquidatore della fallita, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nonostante il curatore fallimentare avesse ricevuto, il 9.1.2007, la dichiarazione di domicilio in Monterotondo fatta dal liquidatore nel corso dell’interrogatorio. La Corte di appello, poi, ha ritenuto fondato il motivo di appello con il quale era dedotta la violazione della L. Fall., art. 15, posto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza era avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c. senza che ne ricorressero i presupposti, essendo mancati gli accertamenti dell’ufficiale giudiziario.

Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso la s.r.l. alfa nonchè il Comune di S. Angelo Romano, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale adesivo fondato su due motivi.

2.1.- Con il primo motivo la curatela fallimentare denuncia la violazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 17, nonchè dell’art. 327 c.p.c. e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito: se è vero che la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento è compito della Cancelleria del Tribunale che ha emesso il relativo provvedimento e deve essere richiesta ed eseguita sulla scorta delle risultanze degli atti del procedimento o delle ricerche effettuate presso uffici pubblici e che l’appello della alfa s.r.. è stato proposto oltre il termine stabilito dall’art. 325 c.p.c.. Deduce che in forza della L. Fall., art. 17, è la cancelleria che provvede alla notificazione entro il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento. Nella specie la richiesta di notificazione è stata formulata il 22.12.2006. Non

sussiste alcun dovere per il curatore di fornire informazioni alla cancelleria, la quale poteva solo richiedere la notifica ex art. 143 c.p.c..

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. e “omissione di pronuncia”.

Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti: se è vero che le attestazioni dell’Ufficiale

Giudiziario circa le attività svolte per reperire il destinatario erano valido presupposto alla effettuazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e che i gravi motivi costituiti dalla prossima scadenza dell’anno e dalla impossibilità di ricorrere alla abbreviazione dei termini di cui alla L. Fall., art. 15, consentivano al Tribunale di prescindere dalla preventiva convocazione del debitore; vero che il termine annuale di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 10 come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 9 è da ritenere suscettibile di interruzione o sospensione. A quest’ultimo riguardo si chiede alla Ecc.ma Corte di voler sollevare anche questione di illegittimità costituzionale del R.D. n. 267 del 1942, art. 10 come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 9 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui la norma non prevede che il termine annuale ivi previsto sia suscettibile di interruzione o sospensione, in violazione delle norme a tutela dei creditori.

3.- Il ricorso incidentale del Comune intimato ripropone le medesime censure della curatela ricorrente.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento della seconda censura. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte si può procedere alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione (Sez. 1, n. 7964/2008).

Ora, la Corte di appello, nel ritenere invalida la notificazione della sentenza di fallimento eseguita su richiesta della Cancelleria ha fatto riferimento a notizie apprese dal curatore del fallimento nel gennaio 2007. Laddove la sentenza dichiarativa di fallimento risale all’ottobre 2006.

La L. Fall., art. 17, comma 1, – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 c.p.c. al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento.

L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. Il richiamo al domicilio eventualmente eletto in sede prefallimentare rende evidente che la cancelleria non è tenuta ad attendere l’accettazione della carica da parte del curatore e l’acquisizione – da parte sua – della eventuale variazione della residenza o del domicilio che il fallito è tenuto a comunicare ai sensi della L. Fall., art. 49. Obbligo operante, per il fallito, dopo la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Talchè il primo motivo è fondato perchè la Corte di appello ha fatto riferimento a notizie apprese dal curatore dopo che la cancelleria aveva legittimamente richiesto la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

L’impugnata sentenza, dunque, deve essere cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’appello perchè proposto tardivamente.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza mentre possono essere compensate le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello. Condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ciascuna parte ricorrente in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge e dichiara compensate le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014
 

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