La massima
La contraddittorietà della motivazione consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa
Il vizio della illogicità manifesta consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Suprema Corte di Cassazione penale
Sezione I
Sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3675
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza, deliberata il 27 luglio 2011 e depositata il 28 luglio 2011, il Tribunale ordinario di Messina, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 8 luglio 2011, di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di G.C. e R.G., indagati pel delitto di estorsione aggravata, ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in danno della Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.) – Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e del presidente L.R. L..
1.1 – I giudici di merito hanno accertato – sul piano della gravità indiziaria – che R. e G. avevano imposto dal 2000 fino al 2007 il pagamento all’ente della somma di Euro 20.000 all’anno, versata in due riprese di uguale importo agli indagati, quale prezzo per la protezione della locale cosca mafiosa.
1.2 – Il Collegio ha illustrato nei termini che seguono il compendio probatorio.
L.R. ha dichiarato: R. richiese il pagamento della tangente nel giugno del 1999 a A.P., funzionario della associazione (deceduto nel 2007), in stretto contatto con gli ambienti criminali, in occasione di un incontro conviviale al quale anche egli aveva partecipato; fino al 2006 esso L.R. corrispose le somme mediante consegna all’ A.; costui, a sua volta, le versava al proprio nipote G.,.i.q.a.a.a.c.d.
c.La Rosa ,.p.d.c.l.c.a.i.d.
r.a.e.(.Carmelo @D’Amico e.Mariano @Foti ).e.n.n.2.s.e.r.d.La Rosa e.a.
p.l.r.n.d.Sebastiano @Messina ,.
e.a.a.p. T.d.p.e.d.n.f.d.n.d.
c.d.c.d.La Rosa .I.1.d.2.e.
r.i.p.d.E.2.c.c.”.A. La.Ro. ha spiegato che di tale somma Euro 20.000 erano stati corrisposti alla cosca; mentre i residui Euro 2.000 erano stati pagati “per l’affitto della segreteria”. Ulteriori annotazioni di pagamenti di Euro 10.000 con la stessa causale “amico” sono riportate nel documento contabile.
M.M., amico di infanzia di L.R., ha confermato, nell’interrogatorio del 7 febbraio 2011, che il sodale gli aveva confidato di essere costretto a pagare la tangente al R..
S.A.V., consorte di L.R. e componente del consiglio di amministrazione dell’A.I.A.S. ha dichiarato di aver udito alcune conversazioni del marito con A., che concernevano i periodici pagamenti erogati a G. “per il mantenimento dei detenuti”.
Ulteriore elemento di conferma della attendibilità delle accuse di L.R. è offerta dalla intercettazione della conversazione tra presenti intercorsa il 7 gennaio 2004 tra A. e G.: il primo chiede all’indagato di metterlo in contatto con R. (indicato dagli interlocutori col diminutivo del prenome, ma univocamente individuabile per il riferimento a un lutto familiare recentemente subito, del quale G. informava lo zio), in quanto a cagione dei controlli era necessario soprassedere temporaneamente alla corresponsione dei pagamenti.
La negativa di R., circa la conoscenza di A., è stata smentita dalla vedova, di costui, D.A.: ella, pur reticente in merito alla conoscenza della estorsione, ha dichiarato che il defunto consorte si incontrava con R., individuato fotograficamente.
1.3 – Con riferimento ai motivi di riesame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, il Tribunale ha osservato quanto appresso.
In rito è infondata l’eccezione difensiva di inefficacia, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10, per il mancato inoltro al giudice del riesame delle dichiarazioni rese da M. il 28 gennaio 2011 e degli atti del procedimento instaurato a carico di L. R. per il delitto di peculato in danno dell’A.I.A.S. Si tratta, invero, di atti che il Pubblico Ministero non ha trasmesso al giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta cautelare. E il giudice per le indagini preliminari, peraltro, dato atto della indagine a carico di L.R., ha valutato la “credibilità soggettiva del propalante”.
Le dichiarazioni di costui sono coerenti, logiche, scevre da intenti calunniosi.
Nel merito, circa la attendibilità intrinseca del L.R. devono ribadirsi le considerazioni del primo giudice alla luce del rilievo che L.R. non ha negato “la dazione di somme denaro dell’A.I.A.S. ai politici e agli amministratori”, sicchè le dichiarazioni a carico di R. e G. sono affatto disinteressate, posto la estorsione denunciata non rappresenta per il dichiarante “una ancora di salvataggio”.
Nè la circostanza che L.R. ha reso le dichiarazioni indizianti, nel mese di maggio 2010, dopo l’avviso delle indagini a suo cario, può comportare, come pretende la difesa, che debba negarsi l’attendibilità della fonte.
Il riferimento del dichiarante, quali partecipi alla cena con R. nel giugno 1999, a persone ormai decedute non inficia la credibilità della dichiarazione: L.R., dopo oltre dieci anni, ha ricordato chi conosceva; le gravi condizioni di salute di uno dei commensali (tal B.) non escludono che questi potesse aver effettivamente partecipato alla riunione conviviale; comunque le circostanze relative ai commensali non hanno rilievo in quanto la richiesta estorsiva fu riservatamente avanzata da R. ad A., il quale nella immediatezza ragguagliò L.R., senza che gli altri presenti ne fossero messi a parte.
Le frequentazioni di A. con gli appartenenti alla cosca di Barcellona Pozzo di Gotto non contraddicono – ma anzi avvalorano – la circostanza che il funzionario, per il ruolo ricoperto all’interno dell’A.I.A.S., potesse essere il destinatario della richiesta estorsiva.
L’erroneo riferimento alla morte della madre, piuttosto che della nonna di R. ( N.A.), operato da G. nel corso della conversazione intercettata con A., non compromette la individuazione dell’indagato (indicato dagli interlocutori col solo diminutivo del prenome): si tratta di notizia che G. aveva appreso (come precisato ad A.) al mercato e le indagini in proposito eseguite hanno, peraltro, accertato che nessuna delle persone di sesso femminile, decedute all’epoca nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva un figlio di nome G..
Inoltre, G., nel corso dell’interrogatorio di garanzia, non è stato in grado di indicare alcuna altra persona come oggetto della menzione onomastica operata.
La collocazione di R. ai vertici della cosca di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’arresto di G.G., è, peraltro, concordemente riferita dalle altre fonti orali ( B.C., T.T., C.A.G. e G.S.).
Circa il coinvolgimento di G. nella associazione mafiosa, soccorre il richiamo alla ordinanza coercitiva a suo carico per il delitto associativo.
Conclusivamente le dichiarazioni di L.R. sono coerenti, logiche, scevre da intenti calunniosi, assolutamente affidabili.
L’attendibilità è confermata dal puntuale riscontro offerto dalle dichiarazioni rese da M. nel corso dell’interrogatorio, dalle sommarie informazioni testimoniali della S., dai riferimenti delle altre succitate fonti orali, dalla ridetta intercettazione e dalla documentazione contabile.
2. – Ricorrono per cassazione entrambi gli indagati, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia: R., mediante allo recante la data del 2 agosto 2011, redatto dagli avvocati Francesco Scattareggia Marchese e Tommaso Autru Riolo, e G., mediante atto recante la data dell’11 agosto 2011. 2.1 – I difensori di R. sviluppano cinque motivi con corredo di produzioni di atti del procedimento.
2.1.1 – Con il primo motivo i difensori dichiarano di denunziare, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. “b)”, inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., reiterando l’eccezione di inefficacia della ordinanza di custodia cautelare in carcere, e, in proposito deducono:
le spontanee dichiarazioni rese da M. il 28 gennaio 2011 avevano costituito oggetto di richiamo e di lettura nella sede del successivo interrogatorio dell’11 (rectius: 7) febbraio 2011; la mancata allegazione delle prime dichiarazioni lede il diritto di difesa e comporta la “menomazione dei poteri conoscitivi del collegio”, pur se l’atto non era stato trasmesso al giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta cautelare; secondo la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità è imposta al Pubblico Ministero la “anticipata discovery”; in ogni caso le propalazioni di M. sono inutilizzabili; anche gli atti del procedimento a carico di L.R. dovevano essere rimessi al giudice del riesame ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in ordine alla attendibilità della dichiarazioni di accusa.
2.1.2 – Con il secondo motivo i difensori dichiarano di denunziare promiscuamente ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), d) ed e), “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancata considerazione di una prova decisiva, mancanza di motivazione”, asserendo che R. è stato assolto dal delitto associativo, giusta sentenza della Corte di appello di Reggio di Calabria, 24 marzo 2011, non presa in considerazione dal giudice del riesame.
2.1.3 – Con il terzo motivo i difensori denunziano ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando la valutazione della intrinseca attendibilità di L.R. e, in proposito, deducendo: le accuse sono state formulate nel maggio 2010, dopo la revoca della carica di presidente; L.R. ha inscenato l’estorsione per eludere le proprie responsabilità per il peculato, commesso per alimentare il vizio del giuoco di azzardo; gli altri accusati ( G., F. e D.) hanno, con genuine e concordanti dichiarazioni, disvelato le reali motivazioni della falsa accusa.
2.1.4 – Con il quarto motivo i difensori denunziano ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’accertamento della richiesta estorsiva rivolta in occasione della cena nel giugno 1999, opponendo: L.R. ha menzionato tra i commensali oltre al R. nessun altra persona che non fosse successivamente deceduta; è impossibile che non conoscesse, nè ricordasse gli altri intervenuti; B. non poteva partecipare al convivio per espresso divieto dei medici comprovato dalla documentazione sanitaria (allegata al ricorso).
2.1.5 – Con il quinto motivo i difensori denunziano ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), illogicità e carenza della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in relazione all’art. 629 cod. pen., in ordine all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, opponendo: L.R. non è attendibile; nelle dichiarazioni iniziali non ha fatto riferimento a R.; i supposti riscontri sono meramente apparenti, autoreferenziali e circolari; la imputazione alla tangente della somma di Euro 20.000 (parte del maggior importo di Euro 22.000 contabilizzato) contraddice la ricostruzione del pagamento in due rate semestrali di Euro 10.000; la causale annotata – “amico” – in relazione ai pagamenti accredita l’ipotesi della illecita elargizione in favore di un esponente politico, tenuto conto che secondo quanto dichiarato da L.R. la residua somma di Euro 2.000 sarebbe stata destinata alle spese della segreteria; peraltro uno degli esponenti politici oggetto della inchiesta sulla A.I.A.S. si chiama D.; e ulteriori elargizioni contabilizzate appaiono riferibili ad altro uomo politico; privo di pregio è il rilievo del Tribunale circa la ammissione da parte di L.R. in merito ai pagamenti ai politici, in quanto il dichiarante ha sostenuto di “non aver commesso nulla di penalmente rilevante” colle elargizioni in parola; quanto alla telefonata intercettata, la difesa ha dimostrato (mediante produzione della nota della Squadra mobile della Questura di Messina, 9 febbraio 2005) che G. era in contatto con altro soggetto “chiamato danni”; il “tono” della conversazione porta a escludere che il relativo oggetto concernesse tangenti, apparendo, invece, “comunanza di interessi” e “rapporti amichevoli” degli interlocutori; è, poi, una “forzatura” collegare il riferimento alla morte della madre di “danni” al decesso della nonna di R.; le indagini in proposito sono state incomplete;
le dichiarazioni di M. sono tardive e posteriori alle accuse di R.; inoltre il Tribunale ha trascurato che “il contatto tra il M. e il R.” in relazione al sequestro dell’impianto (di betonaggio di V.F.) risale al 2003, come documentato dalla difesa; e ha sottovalutato gli elementi favorevoli all’indagato, atteso che nessuna persona vicina a R. è stata assunta dall’A.I.A.S..
2.2 – Il difensore di G. denunzia à sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo con corredo di produzioni di atti del procedimento e anche sulla base di personali conoscenze quale ex difensore di A.P. e di cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto: il Collegio omesso di valutare la attendibilità soggettiva di L.R. avendo in proposito richiamato l’apprezzamento del giudice per le indagini preliminari; le accuse formulate a carico dei politici, delle quali peraltro è dato avere “un minimo sentore”, non valgono a escludere la calunnia nei confronti del ricorrente; è assurdo supporre che A.P., già imputato di associazione di tipo mafioso e, comunque, persona contigua alla cosca di Barcellona Pozzo di Gotto e “collante tra la mafia, le istituzioni e la politica”‘ “pagasse il pizzo a R. G. tramite il nipote G.C.”; A. era il vero “padre-padrone” della A.I.A.S., mentre la L.R. era soltanto una “testa di legno”; L.R., dal 1990 “gravitante nella mafia barcellonese e nella più bieca e losca politica locale”, ha peculato e sperperato, col gioco di azzardo e colla frequentazione di “donne di facili costumi” due milioni di euro; non è stato arrestato; ha calunniato e venduto “persone che gli inquirenti desideravano anzi bramavano sentirsi nominare, ergo accusare”; dopo la rimozione dall’A.I.A.S. ha commesso ulteriori reati ed è stato denunziato dai commissari dell’Ente; nelle sommarie informazioni del 2 agosto 2008 ha sfrontatamente sostenuto di aver sempre lavorato onestamente e di non aver commesso “nulla di penalmente rilevante”; siffatta affermazione denunzia “la assoluta inattendibilità” dell’accusatore;
contrariamente alla rappresentazione del giudice del riesame, le fotocopie della nota di cassa non appartengono a L.R., ma furono sequestrate ad A. nel 2003; le elargizioni contabilizzate si riferiscono in realtà al dott. D.N., assessore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto e referente politico del gruppo di A., e al senatore S.S., detto T.; nel documento contabile il soprannome è stato corretto in T.;
A. e L.R. sono stati condannati per voto di scambio in relazione alla candidatura di D. nelle elezioni provinciali dell’anno 2003; il parlamentare e l’assessore sono indicati dalla polizia come “soci occulti” della A.I.A.S.; quanto alla conversazione (del 7 gennaio 2004) intercettata, non è riferibile al pagamento del pizzo di Euro 10.000 l’affermazione di A. di non poter “fare movimenti enormi”; e “molto verosimilmente” il riferimento di G. a Gi. (cui era morta la madre), riguarda il “vecchio mafioso barcellonese” S.G., menzionato da G. nel corso dell’interrogatorio; in occasione della successiva conversazione (intercettata) del 5 febbraio 2004 tra A., L. R.L. e lo stesso difensore, autore del ricorso, avvocato Bernardo Garofalo, A. parlò di S.G.; il personale ricordo del redattore dell’atto di impugnazione è suffragato dal responso dell’avvocato Tommaso Autru Riolo (difensore di R.); il legale, nel corso della udienza camerale del 26 luglio 2011, con riferimento all’ascolto della registrazione della succitata conversazione (5 febbraio 2004), ha dichiarato di aver percepito A. pronunciare o cognome di S., a dispetto dalla trascrizione, nella quale il cognome non è riportato, perchè ritenuto incomprensibile dal trascrittore; la consorte del L.R., S.A.V. avrebbe dovuto essere esaminata con l’assistenza del difensore, essendo “coindagata col marito”., le sue dichiarazioni sono compiacenti; la vedova A., A. D., la quale “era un tutt’uno col marito ed era la migliore confidente”, ha smentito i coniugi L.R. S., in quanto ha negato di essere a conoscenza della estorsione; illogica è la considerazione del Tribunale circa la supposta reticenza della testimone; M. ha reso le dichiarazioni soltanto nel 2011; la propalazione è de relato e non è credibile la evocazione della confidenza ricevuta nel 2006 dall'”assessore” L.R., in quanto costui si era dimesso tre anni prima da tale carica; L.R., che in precedenza aveva asserito di aver appreso da A. dei versamenti fatti a G., ha, poi, mendacemente sostenuto di aver avuto “percezione diretta” del passaggio di denaro; ha, altresì, falsamente affermato di aver incontrato nel municipio di Terme Vigilatore il mafioso T.M., mentre costui, all’epoca, era latitante; in relazione alla cena del 1999 “gli unici testi presenti o sono morti o mai escussi come il prof. M. S.”; ha, ancora, dichiarato, in contrasto colla precedente versione, di aver anche consegnato direttamente Euro 20.000 a G.; contrasti si registrano, inoltre, sugli importi e la periodicità dei pagamenti; è inverosimile che G. si recasse nel 2008 da L.R. per caldeggiare “il rientro del prof. M.S. in seno all’A.I.A.S.”; e, mendace, è infine la denunzia della rapina, assertivamente subita da L.R. nel periodo natalizio del 2002 o dell’anno seguente; conclusivamente “la estorsione .. non è mai esistita”. 3. – Alla odierna udienza in camera di consiglio gli avvocati Francesco Scattareggia Marchese e Tommaso Autru Riolo hanno prodotto memoria recante la data del 18 gennaio 2012 con corredo di copiosa documentazione specificamente indicata nell’atto.
Motivi della decisione
1. – Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. – Deve essere, innanzitutto, disattesa l’eccezione in rito di perdita di efficacia, à termini dell’art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10, della ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Invero è pacifico e fuori discussione che il Pubblico Ministero non presentò giudice per le indagini preliminari – a corredo della richiesta cautelare à termini dell’art. 291 cod. proc. pen., comma 1, – le dichiarazioni rese da M. il 28 gennaio 2011 e gli atti del procedimento instaurato a carico di L.R. per il delitto di peculato in danno dell’A.I.A.S. Difetta, pertanto, in punto di fatto il presupposto procedimentale – l’omessa trasmissione (integrale) degli “atti presentati a norma dell’art. 91 cod. proc. pen., comma 5 – cui la legge connette l’effetto sanzionatorio della perdita di efficacia della ordinanza coercitiva, previsto dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 10.
Sicchè irrilevanti e prive di pregio giuridico sono le elucubrazioni difensive circa gli atti che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto presentare al giudice per le indagini preliminari colla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.
3. – Il richiamo nel corso di un atto di indagine del contenuto di un precedente atto, ovvero la lettura del relativo processo verbale, non comportano alcun onere di allegazione dell’atto richiamato o letto.
Tale formalità non è contemplata da alcuna delle norme (artt. 134 142 cod. proc. pen.) del titolo terzo del secondo libro del codice rito.
E tampoco è configurabile veruna ipotesi di inutilizzabilità. 4. – Per il resto non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
5. – Non possono essere prese in esame le denunzie dei ricorrenti circa l’omessa considerazione da parte del giudice del riesame delle specifiche questioni fattuali variamente agitate nei motivi dei rispettivi ricorsi dai difensori.
Costoro, a dispetto delle copiose produzioni a corredo delle impugnazioni, non hanno rappresentato e dimostrato di aver – colla richiesta di riesame, mediante motivi nuovi o mediante memorie ovvero, ancora, mediante dichiarazioni inserite nel processo verbale della udienza camerale – debitamente prospettato al giudice a quo le deduzioni di cui censurano l’omesso esame.
In proposito – è appena il caso di rilevare – deve, bensì, darsi atto, che dalle produzioni risulta l’inserimento (nel verbale del 26 luglio 2011 della udienza davanti al giudice del riesame) della generica dichiarazione dell’avvocato Autru Riolo in ordine alla propria soggettiva percezione, in occasione dell’ascolto di conversazioni intercettate (non meglio indicate), del riferimento degli interlocutori a S.G. (v. allegato 12 del ricorso di G.). Ma, secondo quanto precisato dall’autore della produzione (l’avvocato Bernardo Garofalo), si sarebbe trattato (non della conversazione del 7 gennaio 2004 dalla quale il giudice del riesame ha tratto argomento della identificazione di R. col “danni” menzionato da G. col riferimento alla circostanza del recente lutto familiare, ma) della diversa – e non rilevante – conversazione del 5 febbraio 2004, ore 8.19.57, n. 622/1290; e, peraltro, il cognome ( S.) sarebbe stato proferito non da G., neppure presente al colloquio, bensì da A. (v. p. 8 dei motivi redatti dall’avvocato Garofalo). Sicchè la produzione de qua è assolutamente ininfluente e priva di pregio.
Conclusivamente (là dove, se nessuna delle quaestio facti, agitate dai ricorrenti, è stata dedotta davanti al giudice del riesame, non è configurabile verun vizio della motivazione per l’omessa considerazione della questione non proposta) i ricorsi sono, sul punto, entrambi inammissibili per la inosservanza del canone della autosufficienza, il quale è espressione del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c).
6. – Neppure sono ravvisabili gli ulteriori vizi della motivazione denunciati dai ricorrenti.
Il giudice del riesame ha dato conto adeguatamente – come illustrato nei paragrafi che precedono sub 1.2 e sub 1.3 – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
– nè il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;
– nè il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3. 7. – Conseguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
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