Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 23 giugno 2015, n. 12994
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3076-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1940/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Commissario dell’Amministrazione straordinaria della s.p.a. (OMISSIS) (ammessa alla procedura con decreto del 10/3/92, previa dichiarazione d’insolvenza del 22/2/92)chiedeva nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. la revoca L.F., ex articolo 67 dei pagamenti ricevuti da detta convenuta nel periodo successivo al 10/3/92, la declaratoria di nullita’ della cessione di crediti per lire 1.293.358.628 di cui alla scrittura privata del 16/12/91, e l’inefficacia delle cessioni di credito di cui agli atti di significazione successivamente inviati ai clienti (OMISSIS) ed “individuate nell’elenco (OMISSIS) spa”; deduceva che nel novembre 1991, la (OMISSIS) aveva posto in essere con (OMISSIS), all’epoca (OMISSIS), un’operazione di finanziamento in forza della quale il successivo 15 novembre era stato effettuato sul conto della cedente presso il (OMISSIS), filiale di (OMISSIS), il versamento della somma di lire 999.036.100, preceduto dalla lettera dell’11/11/91, di richiesta di “anticipo credito” di lire 1 miliardo e seguito da altra lettera del 16/11/91, con cui (OMISSIS) aveva offerto i crediti di complessive lire 1.293.358.628; esponeva che (OMISSIS) aveva comunicato ai clienti la cessione dei crediti chiedendone il pagamento e che dopo l’ammissione alla procedura, (OMISSIS) aveva incassato alcuni di detti crediti; assumeva che lo stato di insolvenza era reso noto dall’esistenza di pegni, privilegi, vincoli di riservato dominio su quasi tutti i beni sociali e che alla data di notifica delle cessioni di credito era stato gia’ dichiarato lo stato di insolvenza preceduto dalla comunicazione, inviata anche alla convenuta, relativa alla decisione di chiedere l’ammissione alla procedura.
(OMISSIS) si costituiva, eccepiva la prescrizione quinquennale, atteso che l’azione era stata esercitata con citazione notificata l’11/3/97, decorsi cinque anni dalla sentenza dichiarativa di insolvenza del 22/2/92 e dall’ammissione alla procedura del 10/3/92; negava la scientia decoctionis.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda per la contrarieta’ alla normativa comunitaria della Legge n. 95 del 1979.
La Corte d’appello, con sentenza del 26/10- 7/12/2006, dichiarata la procedibilita’ della domanda, l’ha respinta nel merito, compensando per la meta’ le spese, e condannando (OMISSIS) alla rifusione della restante frazione.
La Corte di merito, nello specifico, superata la c.d. pregiudiziale comunitaria, ha rilevato:
che (OMISSIS) nella citazione di primo grado si era limitata a domandare la “nullita’ della pretesa cessione di credito del 16/12/1991”, senza precisare i profili della dedotta nullita’;
che con gli scritti difensivi, anche quelli di primo grado, aveva aggiunto che “l’indeterminatezza sarebbe conseguenza della inopponibilita’, per mancanza di data certa, dei tabulati allegati alla lettera 16/12/91 e della mancata corrispondenza tra l’importo complessivo risultante dai tabulati allegati alla lettera 16/12791 e della mancata corrispondenza tra l’importo complessivo risultante da tali tabulati e quello dello scritto 16/12/91”;
che la tardivita’ dell’eccezione di inopponibilita’, sollevata solo con la conclusionale di primo grado, non consentiva di separare lo scritto dagli allegati per inferirne l’indeterminatezza dell’oggetto, e che l’incongruenza tra l’importo risultante dallo scritto e quello indicato negli allegati(peraltro nemmeno provata in mancanza di un conteggio complessivo) costituiva al piu’ errore materiale, che non impediva di individuare i crediti ceduti in quelli riportati nei fogli allegati; che la nullita’ dello scritto del 16/12/91 era infondata, atteso che era evidente che il factoring si era andato perfezionato nel tempo, completandosi proprio con detto scritto, e relativamente ai soli crediti di cui agli allegati.
Cio’ posto, la Corte d’appello, respinta l’eccezione preliminare di prescrizione, ha respinto nel merito la domanda, ritenendo non provata da (OMISSIS) la scientia decoctionis in capo alla cessionaria, atteso che l’invio alla societa’ di factoring della lettera del 2/2/92 era successiva alla cessione e quindi irrilevante; ne’, infine, esclusa l’inefficacia della cessione, l’appellante poteva conseguire la restituzione dei pagamenti eseguiti dai debitori ceduti alla cessionaria (OMISSIS) dopo l’ammissione alla procedura.
Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS) in a.s. e in liquidazione, sulla base di quattro motivi.
Si difende (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS), con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Procedura chiesto non solo la nullita’ della cessione dei crediti, ma anche la dichiarazione di inefficacia della cessione stessa e dei relativi pagamenti (p. 4 della citazione) e quindi dell’inopponibilita’, mentre la Corte d’appello si e’ pronunciata solo sulla questione dell’inopponibilita’ degli atti di significazione.
2.1.- Il motivo e’ infondato.
La ricorrente, in chiusura del motivo, ha articolato il quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, richiedendo alla Corte se sia stato correttamente applicato l’articolo 112 c.p.c., “la’ dove si ometta di pronunciare sulla domanda volta a dichiarare l’inefficacia nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria (OMISSIS) di atto di cessione di crediti, ritenendola assorbita da quella avente ad oggetto l’inopponibilita’ dei documenti dai quali risulta la notificazione della cessione effettuata dal cessionario (OMISSIS) ai debitori ceduti”.
Avuto riguardo a detto quesito, volto a prospettare la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per la mancata valutazione da parte della Corte d’appello della domanda ritenuta “assorbita”, deve concludersi per la reiezione del motivo, sul rilievo che il Giudice del merito e’ tenuto a pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente fatte valere in secondo grado, ma non gia’ sulle domande non accolte in primo grado e non espressamente riproposte nel giudizio di gravame, che si intendono pertanto rinunciate, ex articolo 346 c.p.c..
1.2.- Col secondo mezzo, la Procedura si duole della violazione e falsa applicazione della Legge n. 52 del 1991, articoli 5 e 7 nonche’ del vizio di motivazione in relazione “alla mancata considerazione delle circostanze attestanti la conoscenza dello stato di insolvenza del cedente (OMISSIS) da parte del cessionario (OMISSIS)”.
La ricorrente deduce che nella specie ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla Legge n. 52 del 1991, articoli 5 e 7 e di avere provato la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente al momento del pagamento, da cui l’inopponibilita’ della cessione alla Procedura, ex articolo 7 della Legge cit., mentre il Giudice del merito non ha considerato tutti gli elementi addotti dalla Procedura a tal fine.
2.2.- Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente ha articolato un unico quesito “misto”, col quale richiede a questa Corte se siano stati correttamente applicati la Legge n. 52 del 1991, articoli 5 e 7 “la’ dove, in presenza di una domanda tendente a tale accertamento, si escluda l’inopponibilita alla procedura di una cessione di crediti assoggettata alla legge in questione, senza aver valutato tutte le circostanze esistenti al momento del pagamento del corrispettivo della cessione ed idonee a comprovare la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente, e senza dare alcun rilievo alla qualita’ professionale del cessionario.” E’ di chiara evidenza la commistione nel quesito di profili attinenti ai due vizi denunciati, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed anche a porsi nell’ottica di verificare comunque se detto “quesito” composito possa valere almeno come idoneo ai fini della denuncia del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3 o del vizio motivazionale, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, deve concludersi in senso negativo.
Ed infatti, il richiamo alle norme di legge e’ seguito dal riferimento alla valutazione dei fatti, di talche’ non puo’ ritenersi articolato il quesito di diritto, che, per costante giurisprudenza, deve comprendere sia l’indicazione della “regula juris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in relazione alla fattispecie (cosi’, tra le ultime, la pronuncia delle Sezioni unite 21672/2013, e le pronunce rese a sezione semplice, 3675/2013, 4146/2011, 80/2011, 8463/2009).
Ne’ puo’ ritenersi il quesito articolato come momento di sintesi, stante il riferimento del tutto generico alle “circostanze” non valutate, inidoneo ad individuare il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3; sostiene che, posta la ricostruzione del rapporto in questione, fatta propria dalla sentenza impugnata, come unico negozio di factoring, e visto che la Legge n. 52 del 1991, articolo 7 ha riguardo alla questione dell’opponibilita’ della cessione alla procedura ma non anche alla revocabilita’, per la quale occorre fare riferimento alla disciplina generale della L.F., ne consegue che la cessione del 16/12/1991 (successiva all’unico pagamento del cessionario del quale era diretta a garantire la restituzione) ha assunto la veste di garanzia costituita per un debito preesistente non scaduto, da cui la revocabilita’ L.F., ex articolo 67, comma 1, n. 2, e quindi l’onere probatorio a carico del cessionario e non della procedura.
2.3.- Il motivo e’ infondato.
La ricostruzione offerta dalla parte nel motivo non tiene conto ne’ delle norme specifiche sul contratto di factoring ne’ dei principi affermati in materia da questa Corte.
Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”.
Come rilevato nella recente pronuncia 16828/2013, alla stregua della ricostruzione della dottrina, nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.
1.4.- Con il quarto motivo, la procedura si duole sia del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3 che del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla valutazione della prova della scientia decoctionis, che secondo la parte sarebbe stata condotta senza considerare le altre circostanze probanti della conoscenza dello stato d’insolvenza offerte dalla Procedura ( quali l’elevato numero dei vincoli costituiti a favore di terzi sulla quasi totalita’ del patrimonio, l’esistenza di ipoteche sino al sesto grado sul patrimonio immobiliare).
2.4.- Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente ha articolato in chiusura del motivo un “quesito” misto, in ogni caso idoneo ad essere considerato un corretto quesito di diritto, nella carenza del contenuto proprio dello stesso, o una corretta sintesi, nel generico riferimento alla mancata valutazione di tutte le circostanze, per le quali comunque, anche a ritenersi superata la genericita’ facendosi riferimento alle indicazioni di cui a pag. 18 del ricorso, ha indicato quando e come le avrebbe sottoposte al giudice del merito.
3.1. Il ricorso va conclusivamente respinto e le spese giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinga il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,- oltre spese forfettarie come per legge.
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