Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 8 settembre 2016, n.17763

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a quello di cui all’art. 163bis c.p.c., per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA 8 settembre 2016, n.17763

Ritenuto in fatto

C.P. ha proposto opposizione, nei confronti del Casinò Municipale di Venezia S.p.A., ora C.M.V. S.p.A., contro il decreto del 26 gennaio 2009 con cui il Tribunale di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di un milione di Euro dovuto in pagamento di gettoni da gioco.
p.2. – Il Tribunale di Venezia ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, nel contraddittorio con la società opposta, per tardività della costituzione dell’opponente, affermando che, avendo egli assegnato all’opposta un termine di comparizione inferiore a 90 giorni, dovesse costituirsi entro termini automaticamente dimidiati.
p.3. – Proposto appello da parte di C.P. , al quale C.M.V. S.p.A. ha resistito, esso è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 25 febbraio 2015.
Ha in breve ritenuto la Corte territoriale, in sintonia con quanto già affermato dal Tribunale, che, alla luce dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, secondo cui: “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice”, l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni comportasse l’automatica dimidiazione del termine di costituzione, termine che il C. non aveva rispettato.
p.4. – Per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello C.P. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
C.M.V. S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.5. – Il ricorso contiene due motivi.

p.5.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 4 a pagina 10 del ricorso, sotto la rubrica: ‘Violazione dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 2011 e degli articoli 645, 163 bis e 165 in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.’.

Nel motivo si sostiene, in breve, che la Corte territoriale avrebbe male inteso il significato della norma di interpretazione autentica richiamata in rubrica, la quale comporterebbe la dimidiazione dei termini di comparizione non già automaticamente, in conseguenza dell’assegnazione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello di legge, bensì soltanto in conseguenza di una consapevole scelta acceleratoria dell’opponente, scelta nel caso in discorso insussistente, dal momento che esso C. non aveva affatto inteso assegnare alla parte opposta termini di costituzione inferiori a quelli di cui all’articolo 163 bis c.p.c., tant’è che l’invito a costituirsi rivolto alla stessa opposta indicava il termine di 20 giorni prima dell’udienza e non quello di cui all’articolo 166 c.p.c. ridotto alla metà.

p.5.2. – Il secondo motivo è svolto in via subordinata sotto il titolo: ‘Incostituzionalità dell’articolo 2 della legge numero 218 del 2011 e degli articoli 645, 163 bis, 165 c.p.c. per violazione degli articoli 24 e 111 Cost.’.

Il motivo è volto a sostenere che, ove si riconnettesse la dimidiazione dei termini per la costituzione al fatto oggettivo dell’assegnazione di un termine minore di quello ordinariamente previsto dalla norma, indipendentemente dalla volontà dell’opponente a decreto ingiuntivo, la disposizione così congegnata sarebbe incostituzionale per violazione del diritto di azione e di difesa nonché del principio del giusto processo.

p.6. – Il ricorso va respinto.

p.6.1. – Il primo motivo è infondato.

L’articolo 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, stabilisce che: ‘Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice’.

La norma, del tutto chiara ed inequivoca nella sua formulazione letterale, fa dunque discendere la riduzione del termine di costituzione dell’attore dal fatto stesso dell’assegnazione, da parte dell’opponente all’opposto, di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’articolo 163 bis, primo comma, c.p.c..

Non vi è viceversa alcun elemento letterale tale da indurre a credere, come vorrebbe il ricorrente, che il congegno di dimidiazione del termine per la costituzione dell’opponente debba essere ancorato ad una indagine in ordine alla d’altronde non verificabile, e comunque sempre opinabile, intenzione del difensore, che, nel provvedere a fissare con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione l’udienza di comparizione davanti al giudice adito, abbia assegnato all’opposto un termine inferiore a quello altrimenti previsto. In tal senso questa Corte ha già avuto modo di osservare che, ‘nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica purché questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, c.p.c., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell’opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini’ (Cass. 20 marzo 2013, n. 6989).

D’altronde, non può essere invocato, per i fini dell’accoglimento dell’interpretazione prospettata dal ricorrente, il principio secondo cui: ‘In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, autenticamente interpretando l’articolo 165, primo comma, c.p.c., esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente sia automatica e ragionevolmente la correla all’eventuale scelta acceleratoria compiuta dall’opponente stesso tramite assegnazione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell’articolo 163-bis, primo comma, c.p.c.’ (Cass. 17 maggio 2012, n. 7792). Tale pronuncia, infatti, lungi dal postulare un’indagine rivolta al foro interno del difensore della parte opponente, riconnette per l’appunto la scelta acceleratoria di quest’ultima, in piena armonia con la giurisprudenza di questa Corte, al fatto stesso dell’assegnazione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell’articolo 163-bis, primo comma, c.p.c..

La lettura dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, nei termini prospettati, si raccorda d’altronde con l’interpretazione che questa Corte ha per decenni offerto dell’articolo 645. Ed invero, la disposizione di interpretazione autentica contenuta nel citato articolo 2 altro non ha fatto, nel contraddire in parte il dictum di Cass., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19246 (e cioè nella sola parte in cui aveva affermato, sia pure in obiter, che la dimidiazione dovesse trovare applicazione in ogni caso di opposizione a decreto ingiuntivo), se non ripristinare il pregresso indirizzo giurisprudenziale, consolidato per oltre mezzo secolo, secondo cui, nel quadro di applicazione dell’articolo 645 c.p.c., nel testo allora vigente, il termine di costituzione andava dimidiato sol quando l’opponente avesse, anche inconsapevolmente, assegnato un termine a comparire inferiore al minimo legale di cui all’articolo 163 bis c.p.c., avvalendosi di quanto previsto nella ultima frase dell’articolo 645, secondo comma, c.p.c., interpretata quale mera facoltà anziché cogente obbligo, come al contrario ritenuto dalle Sezioni Unite nella ricordata decisione.

In tal senso è stato espressamente stabilito che la dimidiazione del termine di costituzione ‘consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo’. (Cass. 15 marzo 2001 n. 3752; vedi pure Cass. 4 settembre 2004 n. 17915 secondo cui ‘la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’articolo 645, secondo comma, c.p.c., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore’).

p.5.2. La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, non risulta rilevante ed è manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, è agevole osservare che il ricorrente ha sostenuto di aver operato inconsapevolmente la assegnazione alla società opposta di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall’articolo 163 bis, primo comma, c.p.c., ma non ha affatto dimostrato il proprio assunto (sull’esigenza della dimostrazione dell’inconsapevolezza per i fini della rilevanza della questione di costituzionalità v. Corte cost. 407 del 2008).

Ed anzi, proprio ristrettezza dell’arco redazione dell’atto di citazione (21 marzo 2009: così a pagina 7 del ricorso) e l’udienza indicata o in citazione (6 luglio 2009), lungi dal dimostrare la dedotta inconsapevolezza, induce piuttosto a ritenere che il C. bene dovesse essersi rappresentato l’eventualità poi concretizzatasi, quale l’assegnazione all’opposta di un termine di comparizione inferiore ai 90 giorni.

Ciò è tanto più vero, ed anzi è ineluttabilmente vero, ove si consideri che l’atto di citazione, asseritamente redatto il 21 marzo 2009, è stato passato alla notifica il 7 aprile per l’udienza del 6 luglio, quando il termine di 90 giorni di cui si è detto, che a tenore dell’articolo 163 bis, primo comma, c.p.c. è un termine libero, non poteva ormai più essere rispettato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, al di là del rilievo di ordine generale che la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale (Cass. 11 novembre 2011, n. 23630), e che, ‘se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento’ (Corte cost. 163 del 2010), è sufficiente richiamare in proposito la decisione di questa Corte secondo cui: ‘È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 c.p.c., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell’atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all’ufficiale giudiziario), anche quando l’opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. Corte cost. n. 18 del 2008). Quest’ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell’opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall’articolo 111 Cost. e dall’articolo 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo’ (Cass. 3 luglio 2008, n. 18203).

Detta decisione si pone nella scia della pronuncia proveniente dalla Consulta, ivi richiamata, secondo cui: ‘È manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l’abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di, tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore’ (Corte cost. 18 del 2008).

p.6. – Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

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