Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 14 settembre 2017, n. 41796. In ordine alla bancarotta per dissipazione è necessario che le condotte dell’imprenditore siano del tutto incoerenti con le esigenze dell’impresa

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In tale ambito, l’assenza di elementi giustificativi della condotta dissipativa posta in essere dal (OMISSIS) si traeva dall’andamento di due operazioni imprenditoriali, costituite dalla risoluzione contrattuale dei lavori di restauro e risanamento conservativo del canale (OMISSIS) eseguita il 31/12/2008, nonche’ dalla risoluzione contrattuale dei lavori di realizzazione di un capannone industriale eseguita nella presumibile data del 19/02/2008.
A fronte della perdita di guadagni derivanti da tali risoluzioni contrattuali, sulla scorta delle verifiche contabili eseguite dal dott. (OMISSIS), si evidenziavano i contratti, regolarmente conclusi dalla ditta del (OMISSIS), la cui esecuzione si rivelava scarsamente proficua per la sua azienda. Tra questi, si richiamavano i contratti conclusi con la societa’ (OMISSIS) s.a.s., con la (OMISSIS) s.a.s. e con la societa’ (OMISSIS).
Parimenti dimostrata si riteneva la bancarotta semplice ascritta al (OMISSIS), conseguente al fatto che l’imputato teneva le scritture contabili della sua impresa in maniera irregolare e incompleta, come attestato nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero che si e’ richiamata, non riportando nel libro degli inventari la consistenza analitica delle rimanenze e delle immobilizzazioni collegate all’attivita’ imprenditoriale svolta dal ricorrente, cosi’ come contestatogli ai sensi della L. Fall., articolo 217.
Sulla scorta di una tale ricostruzione degli accadimenti criminosi il (OMISSIS) veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello il ricorrente, a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli articoli 192 e 546 c.p.p., L. Fall., articoli 216 e 223, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto, limitatamente alla bancarotta patrimoniale, degli elementi probatori necessari alla configurazione dell’ipotesi di reato contestata, rispetto alla quale la risoluzione dei contratti di appalto stipulati dalla ditta dell’imputato era priva di rilievo processuale.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli articoli 192, 530 e 546 c.p.p., conseguenti al fatto che la decisione impugnata non teneva conto delle prove dichiarative acquisite su impulso della difesa del (OMISSIS) – tra le quali rilievo decisivo doveva essere attribuita alla deposizione resa dall’ing. (OMISSIS) – che consentivano di ricostruire le operazioni imprenditoriali censurate dai Giudici di merito e le ragioni che le giustificavano.
Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’articolo 546 c.p.p., lettera e), L.F. , articoli 216, 223 e 224, conseguenti al fatto che il provvedimento in esame risultava sprovvisto di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto, limitatamente alla bancarotta fraudolenta per dissipazione, della rilevanza delle operazioni imprenditoriali censurate nei sottostanti giudizi, attribuendo rilievo decisivo alla risoluzione dei contratti stipulati dalla ditta dell’imputato e non valutando contestualmente i contratti portati a termine dall’impresa medesima, indispensabili per valutare la condotta illecite del (OMISSIS).
Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli articoli 42 e 43 c.p., L. Fall., articoli 216, 223 e 224, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto, limitatamente alla bancarotta semplice, degli elementi probatori acquisiti, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che si riteneva insussistente alla luce delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, Dott. (OMISSIS), che evidenziava come i proventi delle attivita’ imprenditoriali del (OMISSIS) erano destinati al pagamento dei creditori.
Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’articolo 546 c.p.p., lettera e), e L. Fall., articolo 217, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della bancarotta documentale semplice, rispetto alla quale il compendio probatorio non consentiva di ipotizzare alcun atteggiamento del (OMISSIS) preordinato a eludere i controlli contabili previsti dalla legge, anche in considerazione del fatto che il Dott. (OMISSIS) ricostruiva integralmente l’attivita’ imprenditoriale del ricorrente.
Con il sesto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 546 c.p.p. e L. Fall., articolo 219, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico seguito, che veniva censurato sia sotto il profilo del riconoscimento del danno di rilevante gravita’, sia sotto il profilo del giudizio di equivalenza effettuato tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ fondato limitatamente alla violazione della L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1; mentre, deve essere dichiarato inammissibile relativamente alla bancarotta semplice, contestagli ai sensi della L. Fall., articolo 217, comma 2.
2. Tanto premesso, occorre innanzitutto soffermarsi sulle censure proposte dalla difesa del (OMISSIS) in relazione alla bancarotta semplice, nell’ambito del quarto e del quinto motivo del ricorso in esame, che si ritengono manifestamente infondate.
Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivamente conto degli elementi costitutivi della bancarotta documentale semplice, cosi’ come contestata al (OMISSIS) ai sensi della L. Fall., articolo 217, comma 2, la cui sussistenza doveva ritenersi smentita dalle emergenze probatorie, sulla base delle quali si riusciva a ricostruire integralmente l’attivita’ imprenditoriale del ricorrente quale rappresentante legale della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Tali censure appaiono manifestamente infondate, atteso che, sulla configurazione della bancarotta semplice, il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, al contrario di quanto affermato dalla difesa del (OMISSIS), risulta ineccepibile e corroborato dalle risultanze processuali, che impongono di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato oggetto di contestazione.

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