Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2407. In tema di omesso versamento Iva in caso di esterovestizione, non vi è un obbligo di cooperazione tra le autorità fiscali se l’attività della Guardia di finanza italiana è ritenuta esaustiva.

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7. Ed invero, rileva il Collegio, in cio’ condividendo quanto argomentato dal P.G., il ricorso proposto dalla difesa del ricorrente dev’essere complessivamente rigettato. In via preliminare, questa Corte osserva che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p., consente il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, e anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non puo’, invece, essere dedotta l’illogicita’ manifesta della motivazione, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lettera e) dell’articolo 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non e’ consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione.
8. Tenuto conto dell’ambito cognitivo, il ricorso sollecita complessivamente alla Corte una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi in fatto gia’ valutati dal Tribunale del riesame con riguardo alla ritenuta esterovestizione della societa’ (OMISSIS) GMBH, invocandone una lettura alternativa e piu’ favorevole in punto di fumus commissi delicti e, in particolare, sotto il profilo di presunte violazioni di legge in realta’ insussistenti. Le doglianze devono essere dunque complessivamente disattese alla luce della motivazione con cui Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il fumus con motivazione assolutamente congrua e non certo apparente.
9. Procedendo in ordine logico – sistematico, puo’ seguirsi lo schema proposto dal P.G. nella propria requisitoria scritta. Possono, anzitutto, essere esaminati congiuntamente – attesa l’omogeneita’ dei profili di doglianza ad essi sottesi – il primo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia in sostanza la mancanza del fumus delicti in ordine al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, per mancato rispetto del maccanismo di cooperazione in materia di IVA di cui al reg. n. 904 del 2010 e della direttiva 2011/16/UE per come recepita nel nostro ordinamento nonche’ l’erroneo richiamo all’articolo 4, TU IVA, quanto alla individuazione della residenza nel territorio nazionale del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Sul punto, deve anzitutto, essere rilevato come non sussistano dubbi alla luce di quanto emerge dall’ordinanza impugnata circa la configurabilita’ del delitto in esame. A tal proposito, si rileva come il procedimento traeva origine da una verifica fiscale IVA che, muovendo dagli accertamenti disposti nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.n.c., investivano la (OMISSIS) GMBH, da cui la predetta societa’ italiana aveva acquistato beni per oltre 400.000,00 Euro; la societa’ tedesca, con sede legale dichiarata in Germania ed un magazzino in Austria, avente ad oggetto sociale il commercio all’ingrosso di legname e semilavorati, risultava avere socio unico l’indagato che deteneva altresi’ il 98% del capitale della (OMISSIS) s.r.l., esercente la medesima attivita’ della societa’ tedesca, ma con sede a san Severino Marche; dalle indagini svolte alla GdF e dall’analisi della banca dati VIES emergeva che la societa’ tedesca aveva un volume di vendite in Italia tra il 2009 ed il 2014 di svariati milioni di Euro, che rappresentavano il 100% del fatturato dal 2009 al 2012, circa il 98% del fatturato per gli anni 2013 e 2014 ed il 94% circa per il 2015; le perquisizioni operate presso la sede delle (OMISSIS) s.r.l. e presso l’abitazione privata del (OMISSIS) avevano condotto al rinvenimento della documentazione relativa al periodo soggetto a verifica e dell’intera contabilita’ ufficiale della (OMISSIS) GMBH, insieme a documenti ritenuti significativi, ossia la quasi totalita’ delle e-mail riferibili alla (OMISSIS) GMBH provenivano dal territorio nazionale; i numeri di telefono e fax risultavano riferibili indifferentemente all’una ed all’altra societa’; in Italia risulta siano stati accesi i cc/cc personali dell’indagato ed altri rapporti intestati alla societa’ tedesca su cui transitavano gli incassi delle vendite effettuate in Italia; emergeva, pertanto, che pur avendo formalmente la sede in un altro Paese membro dell’UE, la (OMISSIS) GMBH avesse il proprio centro operativo e decisionale in Italia, paese in cui svolgeva l’oggetto principale della sua attivita’ coincidente con la (OMISSIS) s.r.l.; ne conseguiva, pertanto, anche per la (OMISSIS) GMBH, avente residenza fiscale all’estero, l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA avendo “stabile organizzazione” in Italia, dove avveniva la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento del fine sociale.
10. Sul punto, la ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i requisiti per configurare la esterovestizione della societa’ e cioe’ che detta societa’ avesse stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinche’ sia raggiunto il fine sociale, individuando negli elementi fattuali dianzi descritti la prova della predetta stabile organizzazione nel Paese.
Affermazione coerente con quanto e’ gia’ stato riconosciuto da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 29724 del 26/05/2010, P.M. in proc. Castagnera, Rv. 248109, laddove si e’ affermato il principio di diritto secondo cui “L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di societa’ avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia”;
stabile organizzazione in Italia della societa’ formalmente residente all’estero che deve essere desunta da elementi fattuali rilevanti ai fini dell’accertamento della presenza in Italia della sede delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie (c.d. alta amministrazione), nonche’ di quelle piu’ rilevanti dell’amministrazione della societa’. In altri termini della conduzione in Italia dell’attivita’ costituente l’oggetto sociale della medesima. Tale accertamento e’ stato compiuto dal Tribunale con una motivazione immune da censure e da vizi logici e giuridici.
Peraltro, se e’ vero che, nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (tra le altre, Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694), dall’altro lato, il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta correlato con la fase delle indagini preliminari nella quale, come e’ noto, la delibazione che viene compiuta e’ diversa da quella piena della fase del giudizio. Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si inserisce la fase incidentale del riesame del provvedimento cautelare, il giudizio che viene compiuto e’ un giudizio di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto che non puo’ tradursi in una anticipata decisione sulla responsabilita’ del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita’ tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicita’ penale del fatto (per tutte, Sez. 2, n. 26457 del 22/06/2005, P.M. in proc. Farnitano, Rv. 231959; Sez. U. n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, Pansini, Rv. 212511).
11. Quanto, poi, alla questione della mancata cooperazione tra autorita’ fiscali in base al reg. n. 904 del 2010, che il ricorrente pone alla base della diffusa ed articolata censura di cui al primo motivo, e’ sufficiente in questa sede richiamare quanto argomentato dal tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, in particolare evidenziando come l’attivita’ di indagine svolta dalla GdF italiana rendeva superflua l’attivazione di qualsiasi richiesta con il collaterale organo tedesco, non soltanto per ragioni di natura sostanziale (in Italia, infatti, risulta essere stata rinvenuta tutta la documentazione contabile presso la sede della (OMISSIS) s.r.l., oltre alla piu’ significativa documentazione bancaria e commerciale, dovendosi a cio’ aggiungere che la circostanza che la societa’ tedesca avesse in Italia la “stabile organizzazione”, oltre che sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato, non risulta essere stato smentito, come del resto l’ordinanza chiarisce inequivocabilmente, dal documento con il quale – a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso fosse redatto in lingua tedesca e non italiana – il (OMISSIS) era stato autorizzato a trasferire in Italia tutta la contabilita’, essendo presente presso la sede della (OMISSIS) s.r.l. anche tutta la corrispondenza bancaria e commerciale della societa’ (OMISSIS) GMBH), ma anche per ragioni giuridiche, dovendosi in tal senso ritenere corretta la lettura del giudici del riesame circa l’inesistenza di un obbligo collaborativo tra autorita’ fiscali che, invece, la difesa dell’indagato vorrebbe far discendere dalla lettura del § 59 della sentenza CGUE 17.12.2015 in C419/2014, WebMindLicenses Kft. c. Nemzeti Ado – es Vamhivatal Kiemelt Ado – es Va’m Folgazgatosag.

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