Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2280. In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità

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2. Tali principi vanno dunque ribaditi, richiamando peraltro l’attenzione sul fatto che l’articolo 54 c.p., si riferisce, pur sempre, alla necessita’ di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo che non deve essere causato volontariamente dall’agente e non altrimenti evitabile. Sicche’, anche volendosi richiamare a quelle decisioni di questa Corte che hanno interpretato in maniera estensiva la disposizione in esame, ricomprendendo nel concetto di danno alla persona anche il diritto all’abitazione, non puo’ certo ritenersi giustificata la condotta di chi realizzi una costruzione abusiva al fine di evitare un mero danno alle cose. Senza poi considerare che, come pure si e’ osservato, tale interpretazione estensiva dell’esimente dello stato di necessita’ si risolve, nella pratica, in una mera petizione di principio, dal momento che l’ulteriore requisito della inevitabilita’ del pericolo risulta difficilmente dimostrabile, stante la possibilita’ di richiedere il titolo abilitativo per la realizzazibne dell’intervento edilizio (in tal senso si e’ espressa Sez. 3, n. 41577 del 20/9/2007, Ferraioli, Rv. 238258, cit. la quale esclude, in tali casi, anche l’ipotesi della putativita’ dell’esimente, perche’ l’omessa presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il titolo edilizio sarebbe quanto meno determinata da negligenza).
3. Deve conseguentemente essere ribadito che in materia di abusivismo edilizio, non e’ configurabile l’esimente dello stato di necessita’ in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilita’ del pericolo e che, in ogni caso, la realizzazione della costruzione abusiva non puo’ essere giustificata dalla mera necessita’ di evitare un danno alle cose.
4. Tale ultima evenienza e’ quella cui, sostanzialmente, fa riferimento il ricorso, ove l’unico richiamo al pericolo che si sarebbe inteso evitare e’ quello, peraltro del tutto eventuale, della caduta di pietre e massi sul fabbricato quale conseguenza dello smottamento di una vicina scarpata, senza alcun riferimento al pericolo, anch’esso del tutto ipotetico ed indiretto, per le persone.
La Corte territoriale, inoltre, ha chiaramente specificato che, sulla base della documentazione fotografica, quanto prospettato dall’imputato risultava indimostrato e, a fronte di tale accertamento in fatto, il ricorrente propone, in questa sede, una inammissibile valutazione alternativa delle emergenze processuali.
5. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso.
Questa Corte ha infatti gia’ avuto modo di specificare che il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti piu’ favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 (dep. 2008), Cilia, Rv. 238850).
Si e’ conseguentemente rilevato, alla luce di tale condivisibile principio, che dalla mera constatazione dell’avvenuta ultimazione delle opere abusive all’atto dell’accertamento non puo’ meccanicamente scaturire una situazione di incertezza sulla data del commesso reato (Sez. 3, n. 7065 del 7/2/2012, Croce, non massimata).
6. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, va rilevato come, nella fattispecie, difetti qualsiasi incertezza circa la’ data del commesso reato.
Invero, pur essendo stato riportata nel capo di imputazione la data dell’accertamento dei fatti, la Corte di appello, con argomentazioni coerenti e prive di cedimenti logici e, come tali, insindacabili in questa sede, ha individuato la data di ultimazione dei lavori nella fine del marzo 2012 e cio’ ha fatto sulla base di una dichiarazione confessoria dell’imputato il quale, nel corso dell’esame cui si era sottoposto, aveva affermato innanzi al giudice di primo grado di aver personalmente eseguito i lavori tra il mese di febbraio e gli inizi di quello di marzo 2012, portandoli a conclusioni alla fine del mese.
7. Anche la infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
Nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
Nella fattispecie, i giudici del merito hanno negativamente valutato la personalita’ dell’imputato e la presenza di precedenti penali specifici. La sentenza impugnata risulta pertanto, anche sul punto, immune da censure.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria dí inammissibilita’ consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende

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