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2. Costituisce orientamento consolidato che: la confisca puo’ essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purche’ sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualita’ che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprieta’ non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3,n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, puo’ emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita’ della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 262893); il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918), tanto sul fondamentale rilievo che la confisca puo’ essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purche’ sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualita’ che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprieta’ non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, 04/02/20 – 13, n. 17066, Volpe, Rv. 255113).
3. Va, poi, rimarcato come con la legge finanziaria del 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143) veniva estesa l’applicazione dell’articolo 322 ter c.p., anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11. Secondo tale disposizione nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 c.p.p., conseguiva la confisca obbligatoria (“… si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322 ter c.p.”) dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’attivita’ illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Successivamente, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha introdotto nel corpo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, il nuovo articolo 12 bis, recante la disciplina speciale della confisca applicabile ai delitti tributari, che regola specificamente la confisca per i reati tributari (estendendone anche l’applicazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ed escludendo l’operativita’ della confisca sui beni, laddove vi sia un impegno del contribuente a versare, anche in parte, all’erario quanto dovuto); tale articolo indica quale presupposto per l’adozione della confisca la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, individua l’oggetto del provvedimento ablativo (beni che costituiscono profitto o prezzo del delitto tributario) ed indica come obbligatoria la confisca diretta dei beni- salvo che appartengano a persona estranea-oppure, laddove tale tipologia di confisca non sia possibile, la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente.
2. Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al alla Corte di appello di Ancona limitatamente all’omessa applicazione della confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ della confisca e rinvia alla Corte di appello di Ancona.
Motivazione semplificata.
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