La confisca puo’ essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purche’ sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualita’ che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprieta’ non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.
Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, puo’ emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita’ della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare.
Il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero, tanto sul fondamentale rilievo che la confisca puo’ essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purche’ sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualita’ che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprieta’ non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.
Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1584
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata statuizione della confisca, irrogazione della confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza resa in data 12.7.2016, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5, relativo all’anno di imposta 2011 (imposta evasa a fini IRPEF pari ad Euro 139.713,00 e imposta evasa a fini Iva pari ad Euro 161.547,00) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2; L. 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, comma 143; articolo 322 ter c.p.). Rileva che, nel caso di specie, e’ stata illegittimamente pretermessa l’applicazione della prescritta confisca (eventualmente nella forma per equivalente) dei beni costituenti il profitto del reato per i quali l’imputato ha riportato condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply