Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5542. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente , ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 322 c.p.p.

Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5542
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia (nonche’ procuratore speciale) di (OMISSIS), terza estranea nell’ambito del procedimento penale che vede in qualita’ di indagato – tra gli altri – il di lei marito, (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di L’Aquila, adito ai sensi dell’articolo 322, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse della prevenuta, a carico della quale, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura reale del sequestro preventivo per equivalente delle somme di Euro 8.594,72 ed Euro 96.898,00, quale profitto di plurimi fatti di corruzione ipotizzati nei riguardi del menzionato (OMISSIS), si e’ fatto luogo ad imposizione del vincolo sul conto corrente di cui figura come intestataria (con delega ad operare rilasciata al piu’ volte citato (OMISSIS)).
2. Assume il legale ricorrente che la motivazione posta dal Tribunale abruzzese a sostegno della statuizione assunta – secondo cui l’impugnazione a suo tempo proposta avrebbe avuto ad oggetto “non gia’ il provvedimento impositivo del vincolo reale, ma le concrete modalita’ con cui le forze dell’ordine vi davano esecuzione”, in tal caso competendo al titolare dei beni appresi unicamente il diritto di “chiedere al g.i.p. il dissequestro del bene (lamentandone l’erronea apprensione, in difformita’ dal titolo”, ferma la facolta’, in caso di rigetto di siffatta istanza, di “adire con l’appello di cui all’articolo 322 bis c.p.p. il Tribunale provinciale” – sarebbe inficiata da violazione della legge sostanziale e processuale, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) e c). Cio’ in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimita’ a tal fine richiamata, non e’ consentito che il terzo, “attinto dal sequestro in fase di esecuzione del provvedimento genetico della misura”, sia “espropriato del diritto di far valere sui beni sequestrati le proprie ragioni, posto che l’articolo 322 c.p.p. legittima anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324 c.p.p.”, a nulla rilevando, in senso contrario, che, come nel caso – qui ricorrente – di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il bene non sia stato indicato nel provvedimento impositivo della misura reale, bensi’ individuato solo in fase di esecuzione della misura medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione proposta e’ fondata e merita pertanto accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il testo dell’articolo 322 c.p.p., opportunamente richiamato dal difensore ricorrente, e’ esplicito nel riconoscere la titolarita’ alla proposizione dell’istanza di riesame (anche) alla “persona alla quale le cose sono state sequestrate”, come pure a “quella che avrebbe diritto alla loro restituzione”.
Logico corollario di quanto sopra e’ che la (OMISSIS), nel momento in cui rivendicava la titolarita’ formale non solo del conto corrente di cui trattasi, ma anche – come leggesi nell’atto d’impugnazione, che richiama in proposito il tenore del riesame – dei “fondi ivi presenti”, significando altresi’ come essi fossero “del tutto compatibili con le sue capacita’ economiche”, documentate con la produzione della busta paga relativa all’attivita’ espletata e l’attestazione delle rendite rivenienti dagli immobili di sua esclusiva proprieta’, era per certo legittimata alla proposizione dell’istanza prevista dal citato articolo 322, quale sicura portatrice dell’interesse a conseguire, mediante la pronuncia del giudice adito, un risultato giuridicamente apprezzabile.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale aquilano riecheggia l’affermazione, consolidata nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al P.M.” (cosi’ Sez. 3, sent. n. 37848 del 07.05.2014, Rv. 260148; conf. Sez. 2, sent. n. 24785 del 12.05.2015, Rv. 264282 e n. 36464 del 21.07.2015, Rv. 265058).
Sennonche’ detto insegnamento giurisprudenziale e’ maturato con riferimento a casi in cui il ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensi’ la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimita’ di un provvedimento sol perche’ privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro, dunque al di fuori di una critica in ordine ai requisiti di legge della misura reale, alla cui verifica e’ demandato il riesame, essendo peraltro il Tribunale privo dei poteri necessari per l’effettuazione del sollecitato controllo, salvo solo situazioni di evidente sproporzione, rilevabili ictu oculi: donde l’enunciazione del connesso principio di diritto per cui, in siffatte ipotesi, l’indagato e’ tenuto a rivolgere apposita istanza al p.m., con facolta’ d’impugnativa, mediante appello cautelare, dell’eventuale provvedimento negativo del g.i.p., ove l’originaria istanza di riduzione del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza) non sia stata accolta dal p.m. inizialmente adito.
Ben diversa, invece, e’ l’ipotesi – qui ricorrente – in cui il ricorrente non sia l’indagato, bensi’ il terzo proprietario del bene: cio’ in quanto, in tal caso, rilevando il bene non nella sua specificita’ ma solo come unita’ di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, la disponibilita’ in capo all’indagato del bene da confiscare “per equivalente” costituisce anch’essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 322 ter c.p., comma 1 e articolo 321 c.p.p., comma 2, onde la sua effettiva sussistenza va verificata dal giudice e non puo’ essere sottratta al controllo del Tribunale del riesame, qualora posta in discussione da colui che risulti formale proprietario del bene, malgrado quanto ritenuto in sede esecutiva. Il che si conforma puntualmente al principio ripetutamente affermato da questa Corte – e che il Collegio condivide appieno, per l’effetto reiterandolo – secondo cui, “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 322 c.p.p.” (cosi’ Sez. 3, sent. n. 38512 del 22.06.2016, Rv. 268086; conf. Sez. 2, sent. n. 20685 del 21.03.2017, Rv. 270066, cui adde Sez. 2, sent. n. 20686 del 21.03.2016, n.m.).
In definitiva, l’ordinanza impugnata – che finisce con il risolversi in una sorta di non consentita interpretatio abrogans del chiaro dettato dell’articolo 322 c.p.p. – va senza meno annullata, con la conseguente statuizione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti, per l’ulteriore corso, al Tribunale di L’Aquila

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