Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2380. Ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, il termine “elude” va, pertanto, inteso in senso ampio

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Integra, pertanto, una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori, rilevante ai sensi dell’articolo 388 c.p., comma 2, anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravita’, quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 12391 del 18/03/2016, M., Rv. 266675).

Ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, il termine “elude” va, pertanto, inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, senza che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento debba essere necessariamente caratterizzata dall’uso di scaltrezza o da condotta subdola, onde anche la inazione dell’obbligato puo’ assumere rilievo, ogni volta che l’esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione (Sez. 6, 11.5.2010; Sez. 6, 18.11.1999; Sez. 6, 8.5.1996. Cosi’ di recente anche Sez. 6, 26.6.2014, n. 31712, secondo la quale ai fini dell’integrazione del reato in commento e’ sufficiente la realizzazione di un’omissione contrastante con l’obbligo stabilito nel provvedimento giudiziale). Ritiene, pertanto, il Collegio che la Corte di appello abbia fatto buon governo di tali consolidati principi, atteso che l’esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario nella specie postulava la collaborazione del genitore affidatario della figlia minorenne.

Nella sentenza impugnata, del resto, si rileva congruamente che in data 11 dicembre 2010, nonostante la tardivita’ del preavviso del (OMISSIS), la (OMISSIS) aveva negato la visita all’ex coniuge, adducendo che la minore aveva febbre e tosse, ancorche’ secondo quanto riferito dal dottore Angelo Belfiore, fosse in buone condizioni di salute e, comunque, le stesse fossero perfettamente compatibili con l’esercizio del diritto di visita del padre.

Analogamente nell’episodio contestato del 22 dicembre 2010, alla richiesta dei Carabinieri di consentire alla parte civile di esercitare il diritto di vista alla figlia, la (OMISSIS) aveva risposto “dici a quella specie di marito che la figlia ha la febbre”.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, nonche’ in riferimento all’articolo 62 cod. proc. pen..

La Corte di Appello aveva argomentato la sussistenza del dolo generico considerando “pretestuosi” i dinieghi opposti dalla imputata, ma, valorizzando, ai fini della prova del dolo, la dichiarazione rese dal Carabiniere (OMISSIS), aveva violato il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’indagato.

La motivazione in ordine al dolo era, inoltre, viziata, in quanto la volonta’ di eludere il provvedimento dell’autorita’ giudiziale non poteva essere desunta da un unico atteggiamento, seppur manifestato in forme sgradevoli ed inurbane, che non poteva assumere ex se valenza dimostrativa della rappresentazione e della volonta’ di eludere il provvedimento giudiziale.

La Corte territoriale, inoltre, non aveva preso in considerazione gli elementi addotti dalla difesa e, segnatamente, che le condizioni di salute della minore ed il mancato preavviso della visita, costituivano un plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza.

5. Anche tale motivo si rivela infondato.

6. Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato sancito dall’articolo 62 cod. proc. pen., essendo diretto ad assicurare l’inutilizzabilita’ di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone, infatti, che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacche’, in quest’ultima ipotesi, il divieto non puo’ operare, assumendo l’oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D’Elia, Rv. 267699; Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, Baschini, Rv. 266127; Sez. 2, n. 46607 del 19/12/2009, Sanza, Rv. 246563, nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la mancata applicazione del divieto ad una conversazione con un ispettore di polizia che non stava svolgendo indagini).

I giudici di merito hanno, pertanto, legittimamente utilizzato le dichiarazioni rese alla udienza dibattimentale del 3 marzo 2014 del teste (OMISSIS), in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Caserta, cui il (OMISSIS) si era rivolto, chiedendone l’intervento in data 22 dicembre 2010 a fronte dell’ennesimo rifiuto opposto dalla (OMISSIS) all’esercizio del proprio diritto di visita alla figlia minore.

Le dichiarazioni della imputata riportate dal (OMISSIS), aventi ad oggetto la risposta ricevuta per telefono dalla stessa, pertanto, sono state rese al di fuori del contesto di un procedimento penale e prima ancora della insorgenza dello stesso.

Nessun divieto probatorio era, pertanto, operante sul punto.

7. La valenza delle condizioni di salute della minore e del mancato preavviso quale idonee cause di giustificazioni del rifiuto opposto dalla imputata costituiscono, peraltro, mere deduzioni in fatto, che esulano dai limiti delibatori propri della giurisdizione di legittimita’ e che, peraltro, sono state congruamente disattese dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.

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