L’espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale
Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1838
Data udienza 22 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2805-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 850/2016 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto raccoglimento dell’istanza di regolamento di competenza con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Siena.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che (OMISSIS) Srl si e’ opposta a decreto ingiuntivo notificatole il 17 aprile 2013 con cui il Tribunale di Siena le ordinava di pagare la somma di Euro 28.197, oltre interessi ed accessori, a (OMISSIS) S.p.A. per saldare fatture derivanti dalla locazione operativa di una macchina selezionatrice di banconote; l’opponente lamentava la presenza di vizi nella macchina che controparte non aveva eliminato, cosi’ da costringerla ad acquistarne una nuova, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo nonche’ per la condanna della opposta a restituirle quanto gia’ pagato a titolo di canone, oltre accessori, in via preliminare eccependo peraltro l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 15 delle Condizioni Generali del contratto dalle parti stipulato il 1 luglio 2009, statuente: “Per ogni controversia sara’ competente il Foro di Milano”;
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