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la societa’ attrice chiese pertanto la condanna della convenuta alla rifusione di quanto pagato alla (OMISSIS);
con sentenza 8 gennaio 2014 n. 163 il Tribunale di Milano rigetto’ la domanda, ritenendola non provata;
osservo’ il Tribunale, in particolare, non esservi prova che il mittente del contratto di trasporto ( (OMISSIS)), in conseguenza della sottrazione del carico, avesse indennizzato i destinatari della merce, subendo cosi’ una perdita patrimoniale ed acquistando il diritto di credito nei confronti del vettore, successivamente trasferito all’assicuratore per effetto di surrogazione;
soggiunse altresi’ il Tribunale che la prova testimoniale, articolata al riguardo dalla societa’ attrice, era inammissibile perche’ avente ad oggetto il pagamento;
la sentenza venne appellata dalla parte soccombente;
la Corte d’appello di Milano, con ordinanza 22 maggio 2015 n. 2087, pronunciata ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., dichiaro’ inammissibile l’appello;
la sentenza di primo grado e’ stata conseguentemente impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., con ricorso fondato su un solo motivo;
la (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta la societa’ ricorrente ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; lamenta la violazione degli articoli 1685, 1689 e 1696 c.c.;
osserva la ricorrente che il Tribunale, per accogliere la domanda di surrogazione formulata dall’assicuratore del mittente, ha preteso la prova che quest’ultimo avesse effettivamente indennizzato i destinatari della merce andata perduta, pagando loro il controvalore di essa; osserva tuttavia la societa’ ricorrente che il mittente, per ottenere dal vettore il risarcimento del danno causato dalla perdita della merce trasportata, non deve affatto dare questa prova; deduce che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al mittente, a nulla rilevando che questi abbia o non abbia indennizzato il destinatario per il mancato arrivo della merce;
il motivo e’ fondato;
l’assicuratore che, pagato l’indennizzo, dichiari di volersi surrogare all’assicurato (ovvero, volendo, scelga di farsi cedere da questi i suoi diritti di credito verso il terzo responsabile del danno), subentra nella medesima posizione dell’assicurato verso la persona che, con la propria condotta, ha determinato l’avveramento del rischio, assicurato; la (OMISSIS), pertanto, nel caso di specie ha assunto verso la (OMISSIS) (vettore) la medesima posizione che, nei confronti di questa, aveva la (OMISSIS) (mittente);
sicche’, essendo incontroverso che la merce fosse stata rubata (il reo fu condannato in sede penale), il danno patito dal mittente era pari al valore della merce sottratta, e tale valore il Tribunale aveva il compito di accertare, senza indagare se il mittente avesse o meno indennizzato il destinatario;
un’indagine su quest’ultima circostanza sarebbe stata necessaria solo se il vettore convenuto avesse eccepito che il mittente aveva ricevuto ugualmente il prezzo della merce del destinatario, e che quest’ultimo non ne avesse poi chiesto la restituzione;
il ricorso incidentale. deve quindi essere accolto, in base al seguente principio di diritto:
il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indenniato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a desti nazione, spettera’ invece al vettore, quale onerato della prova del fritto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva gia’ percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione;
col primo motivo del proprio ricorso incidentale la (OMISSIS), pur non inquadrando formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., nella sostanza lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di titolarita’ del credito risarcitorio in capo alla (OMISSIS);
il motivo e’ inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa della (OMISSIS);
il Tribunale, infatti, affrontando espressamente la suddetta questione, ritenne che la sottrazione del carico avesse fatto sorgere in capo al mittente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore, e che tale diritto fosse stato trasferito per effetto di surrogazione alla (OMISSIS); sarebbe stato, pertanto, onere della (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dedurre di avere espressamente riproposto tale questione in appello, indicando in quali termini;
col secondo motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la sua eccezione di prescrizione; deduce che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla (OMISSIS), in quanto provenienti da soggetto non titolare di alcun credito nei confronti del vettore, non potevano produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione;
il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso incidentale;
le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.
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