Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754. I diritti di abitazione del coniuge superstite si applicano sia nella successione necessaria che in quella legittima.

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1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” degli articoli 540, 581 e 582 c.c., per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che non spettasse a (OMISSIS) il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in relazione all’immobile di (OMISSIS), quale coniuge erede di (OMISSIS), deceduto ab intestato, trattandosi di disposizione applicabile nelle sole successioni necessarie al fine di garantire il coniuge pretermesso da disposizioni testamentarie lesive della legittima.
In subordine, quale secondo motivo del suo ricorso, (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” dell’articolo 115 c.p.c., degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto non fondate le sue obiezioni circa l’inammissibilita’ e la novita’ delle contestazioni mosse dalla (OMISSIS) con riguardo all’insussistenza del diritto di abitazione spettante alla (OMISSIS).
Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” degli articoli 91 e 92 c.p.c. quanto alla disposta parziale compensazione delle spese di lite.
1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 540, 581 e 582 c.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che non spettasse a (OMISSIS) il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in relazione all’immobile di (OMISSIS).
Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2700, 2730, 2736, 978 e 1026 c.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, circa il riconoscimento del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS), contenuto nel contratto di vendita di una quota del medesimo immobile stipulato il 30 marzo 1998 tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 167, 112 e 88 c.p.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, quanto alla tardiva contestazione processuale operata dalla (OMISSIS) del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS).
2. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), che possono essere esaminati congiuntamente perche’ del tutto omologhi, sono fondati, e rimangono, nell’accoglimento di essi, assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale.
Non sussistono riguardo a tali motivi le ragioni di inammissibilita’ eccepite dalla controricorrente (OMISSIS), in quanto si tratta di censure per violazione e falsa applicazione della legge, il cui contenuto si esaurisce nelle critiche delle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative richiamate e con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, e non quindi fondate sulla errata o mancata valutazione di atti o documenti dei quali sia indispensabile la specifica indicazione in ricorso ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
La decisione della Corte d’Appello di Genova, avendo negato il diritto di abitazione spettante a (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS), di proprieta’ del defunto marito (OMISSIS), dalla stessa rivendicato sul presupposto che si trattasse di casa adibita a residenza familiare, e dunque agli effetti dell’articolo 540 c.c., comma 2, non si e’ uniformata all’orientamento di questa Corte, autorevolmente espresso da Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847.
Com’e’ noto, l’ordinanza Cass., Sez. 2, 04/05/2012, n. 6774, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, ravvisando una questione di massima di particolare importanza, oggetto di contrasto nella giurisprudenza, proprio sul punto della spettanza al coniuge superstite, in caso di successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso e, nell’ipotesi affermativa, della necessita’ di aggiungere, o meno, tali diritti alla quota intestata prevista dagli articoli 581 e 582 c.c. I dubbi serbati al riguardo dal Codice Civile non erano stati, infatti, dissipati da Corte Cost. 5 maggio 1988, n. 527, la quale pure aveva dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli articolo 3 e 29 Cost., della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 581 c.c., proprio nella parte in cui esso non attribuirebbe al coniuge, chiamato all’eredita’ in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Si erano cosi’ registrati, nella giurisprudenza della S.C., due contrastanti approcci interpretativi al tema: l’uno, espresso da Cass. Sez. 2, 13/03/1999, n. 2263, secondo cui doveva ritenersi conforme ad “opinione incontroversa” che il precetto di cui all’articolo 540 c.c., comma 2, dettato in tema di successione necessaria, si applichi anche alla successione legittima; l’altro, emergente da Cass. Sez. 2, 06/04/2000, n. 4329, che ravvisava l’esigenza di tener distinte le ipotesi della successione necessaria e della successione legittima e negava che dall’articolo 584 c.c., comma 1, fosse consentito inferire che nella successione legittima al coniuge “vero” spettino anche i diritti di abitazione e di uso.
Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847, risolvendo detto contrasto, ha cosi’ riconosciuto che i diritti di abitazione sull’appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c. Cio’ le Sezioni Unite hanno affermato argomentando dalla “ratio” dei diritti contemplati dall’articolo 540 c.c., comma 2, riconducibile alla “volonta’ del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilita’ delle abitudini di vita della persona; tale finalita’, allora, rileva in favore del coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicche’ i diritti di abitazione e di uso devono trovare applicazione anche in quest’ultima”. D’altra parte, anche dal punto di vista testuale, l’articolo 540 c.c., comma 2, prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati”, ipotesi che (come osservato pressoche’ unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria; cio’ conferma che l’attribuzione dei diritti previsti dall’articolo 540 c.c., comma 2, opera anche al di fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli articoli 581 e 582 c.c.
La domanda (OMISSIS), volta a conseguire la condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni (in sentenza qualificato come “Indennita’ di occupazione”) per l’occupazione senza titolo dell’appartamento di (OMISSIS), da parte della vedova di (OMISSIS), va dunque rivalutata verificando se alla stessa spettassero in concreto le facolta’ di godimento e di disponibilita’ del bene insite nel diritto di abitazione dell’immobile agli effetti dell’articolo 540 c.c., comma 2, in quanto diritto da tale norma attribuito al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima.

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