segue pagina antecedente
[…]
diversa opinione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23052 del 23/04/2015) non tiene, infatti, conto di tale progressione criminosa e finisce per affermare l’irrilevanza penale delle indicate condotte di appropriazione indebita solo perche’ le stesse sono state erroneamente qualificate come condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in contrasto con il potere, ed il dovere, del giudice di attribuire al fatto storico sottoposto al suo giudizio l’esatta qualificazione giuridica. Del resto questa Corte ha anche affermato che, ai fini della configurabilita’ del reato di riciclaggio, non si richiedono l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206).
3.2.2 In relazione all’ulteriore profilo di carenza assoluta di motivazione denunziato in ordine al diverso reato di appropriazione indebita, va evidenziato che per legittimare la richiesta di sequestro preventivo occorre ipotizzare la ricorrenza di una ipotesi di reato (di cui peraltro il P.m. istante ha delineato la ricorrenza in relazione alla ipotesi distrattiva da considerarsi, per quanto sopra detto, assorbente) e che pertanto deve ritenersi assolto da parte della pubblica accusa e da parte del tribunale impugnato l’obbligo motivatorio in relazione alla prospettazione del fumus criminis.
4. Il terzo motivo di doglianza e’ invece fondato sotto due profili.
4.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270302), il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneita’ ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione cosi’, anche Sez. 2, Sentenza n. 48316 del 06/11/2015 Cc. (dep. 07/12/2015) Rv. 265379 Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 21/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015) Rv. 263155).
Orbene, la motivazione impugnata non risponde correttamente al profilo da ultimo tratteggiato, incorrendo nella denunziata violazione di legge nella misura in cui ha configurato il reato ipotizzato nel capo 7 della imputazione provvisoria (riciclaggio a carico del (OMISSIS)) sulla base del solo profilo della ricezione delle somme oggetto delle distrazioni. Ed invero, l’elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’articolo 648-bis c.p. e’ la idoneita’ della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, puo’ valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio.
Occorre pertanto che il Tribunale del riesame riesamini la questio facti alla luce del principio di diritto qui riaffermato.
4.2 In ordine, ancora, al vizio di carenza assoluta di motivazione ovvero di motivazione apparente per la partecipazione del (OMISSIS) al reato presupposto, occorre concordare con quanto denunziato dalle difese, atteso che la mera indicazione del (OMISSIS) come soggetto che non rivestiva cariche sociali nelle societa’ oggetto di distrazioni rappresenta, all’evidenza, solo un simulacro di motivazione che, pertanto, non si confronta con il rilevante argomento che il (OMISSIS) viene descritto, nello stesso capo di imputazione, come l’organizzatore ed il promotore dell’associazione a delinquere volta alla commissione di svariate ed indeterminate ipotesi di bancarotta distrattiva, non potendosi conciliare, per la clausola di salvezza prevista negli articoli 648 bis e 648 ter c.p., il ruolo di distrattore di beni delle societa’ fallite con quella di riciclatore degli stessi beni.
Anche in tal caso occorre un approfondimento argomentatativo della questione prospettata dalle difese.
5. Il quarto motivo – articolato in relazione al capo di imputazione 34 ascritto alla (OMISSIS) – e’ invece infondato.
Si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 648 bis c.p. in capo alla ricorrente (OMISSIS) con argomentazioni che in realta’ evidenziano, al piu’, un vizio argomentativo, come tale non denunziabile in questo peculiare giudizio di legittimita’ ove la cognizione giudiziale e’ astretta nei limitati vincoli del vizio di violazione di legge.
Ad ogni buon conto, la motivazione impugnata, sul punto qui da ultimo in discussione, non puo’ ritenersi ne’ apparente ne’ tanto meno inesistente, atteso che emerge in modo evidente dallo scrutinio del materiale indiziario sin qui raccolto che l’indagata fosse a conoscenza della provenienza illecita dei fondi oggetto dell’illecito reinvestimento. Ed invero, dalla lettura dei verbali delle assemblee dei soci emergerebbe chiaramente che l’indagata, quale socia e delegata della fiduciaria della (OMISSIS) nell’attivita’ di finanziamento della (OMISSIS), era del tutto consapevole che i fondi investiti provenivano da bonifici effettuati non solo da un conto corrente cointestato al marito, ma addirittura da un conto della quale solo lei ricorrente era intestataria.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply