segue pagina antecedente
[…]
3.3. Nelle pronunce che hanno affrontato il tema della configurabilita’ della condotta distrattiva, in relazione all’avviamento commerciale, traspare, in sostanza i una indubbia preoccupazione di non affidare a parametri generici, evanescenti ed opinabili l’oggetto della bancarotta, tenuto conto della natura di bene immateriale dell’avviamento, riconducibile al maggior valore attribuibile al complesso aziendale rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono e la necessita’ di ancorarlo a dati concreti e materiali, quali la distrazione delle singole componenti dell’azienda e del patrimonio aziendale.
Cio’ emerge anche da pronunce piu’ recenti, secondo cui ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta e’ necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non puo’ costituire oggetto di distrazione l’avviamento commerciale di un’azienda, ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014). Ed ancora, in tema di bancarotta fraudolenta non puo’ costituire oggetto di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda, ove questo venga identificato con fattori aziendali inidonei a rappresentare una posta attiva di bilancio quest’ultima (Sez. 5, n. 31677 del 04/04/2017 Rv. 270866).
3.4. Tanto premesso, deve rilevarsi come la vicenda in esame rientri pienamente nelle ipotesi considerate dalla giurisprudenza di legittimita’ ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dell’avviamento, avendo il (OMISSIS) “di fatto” trasferito (cosi’ impedendo eventuali azioni revocatorie, evitando nel contempo di trasferire le passivita’) alla societa’ della figlia l’azienda con tutti i suoi elementi positivi (clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc.) determinanti l’avviamento, valutato dal consulente tecnico nel valore di Euro 169.429,00.
4. Manifestamente infondati si presentano il quinto e sesto motivo di ricorso circa la graduazione della pena. Ed invero, l’imputato quanto all’entita’ della distrazione di cui al capo b), sviluppa censure in fatto – contestando il criterio di valutazione utilizzato dal consulente per l’individuazione del valore dell’avviamento da ricondurre, invece, ad un valore inferiore – inammissibili in questa sede di legittimita’. Sul punto, la Corte territoriale ha, con motivazione non illogica, dato compiutamente conto delle ragioni circa la correttezza della quantificazione in questione, essendo la percentuale di redditivita’ l’unico dato coerente in relazione alla scarna documentazione contabile rinvenuta, considerando la percentuale di redditivita’ per l’anno 2007, in assenza di indicazioni contrarie che essa rispecchiasse anche quella dei due anni precedenti A fronte di tale argomentazione alcuna valutazione specifica o pertinente e’ stata effettuata dal ricorrente che si e’ limitato ad evidenziare come tale valutazione sia superficiale, illogica e carente di adeguata motivazione.
4.1. Per quanto concerne poi la determinazione della’ pena, neppure merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto congrua quella irrogata al primo giudice, non potendo essere ridotta in dipendenza del precedente penale da cui risulta gravato l’imputato, in linea con i reati oggetto di contestazione ed ha ritenuto di non di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena ex articolo 163 c.p..
Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto, come nella fattispecie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).
Peraltro, rientra nel potere discrezionale del giudice la concessione, anche d’ufficio, del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010). 4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Leave a Reply