Il regime di contabilità semplificata non esonera dalla tenuta delle scritture contabili.
Sentenza 5 febbraio 2018, n. 5357
Data udienza 30 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PEZZULLO ROSA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DI NARDO MARILIA;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Udito il difensore: l’avvocato (OMISSIS), si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11.5.2016 la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Patti del 26.10.2012, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per l’omessa tenuta, quale titolare della sua omonima impresa dichiarata fallita in data (OMISSIS), delle scritture contabili dal 2004 al 2008, del registro IVA per l’anno 2005 e del libro dei beni strumentali, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonche’ per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dell’avviamento della sua impresa, quantificabile in oltre 169.000,00 Euro, conferendolo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., amministrata dalla figlia, che svolgeva la medesima attivita’ negli stessi locali.
2. L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso con il quale lamenta:
– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla contestata condotta di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2; ed invero la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l’impresa fallita svolgeva in prevalenza attivita’ di prestazione di servizi, per cui, in relazione a tale attivita’ risultava di gran lunga superato il volume di affari che non consentiva la possibilita’ di adottare il regime di contabilita’ semplificata, non risulta in alcun modo corredata da prova sul punto; dalla stessa sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva affidato nel corso degli anni a piu’ professionisti qualificati la compilazione delle scritture contabili e non aveva modo di ritenere che questi non adempissero regolarmente all’incarico ancor piu’ nell’ottica della scelta corretta del regime semplificato; in ogni caso al piu’ egli dovrebbe rispondere del reato di alla L. Fall., articolo 217, per omesso controllo sui professionisti incaricati;
– con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in ordine alla sussistenza del dolo, quanto al reato di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, essendosi l’imputato affidato a professionisti qualificati per la tenuta della contabilita’ e, comunque, non vi e’ prova che avesse voluto od accettato il rischio della irregolare tenuta dei libri contabili; in ogni caso, non e’ dimostrato il dolo specifico – e cioe’ del fine di pregiudicare i creditori o di impedire la ricostruzione del patrimonio, specie considerando che il fallimento e’ successivo rispetto ai periodi in cui le contestate carenze appaiono piu’ importanti e significative;
– con il terzo e quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in ordine alla sussistenza degli elementi per la configurabilita’ della bancarotta per distrazione di cui al capo B, atteso che la condotta di bancarotta per distrazione dell’avviamento e’ configurabile nel caso in cui vengano trasferiti da una societa’ all’altra senza corrispettivo contratti gia’ in corso; inoltre, tutti i beni e le attrezzature erano nella disponibilita’ e nella proprieta’ del fallito e la Curatela li apprendeva riscuotendone l’affitto per poi alienarli nell’ambito della procedura concorsuale;
– con il quinto e sesto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in ordine alla stima del valore del bene oggetto della condotta distrattiva e conseguente graduazione della pena, nonche’ inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex articolo 133 e 163 c.p., in relazione alla contestata condotta di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1; invero, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione della stima del perito della procura, quanto al valore dell’avviamento, basata sulla sola percentuale di redditivita’ del 2007, presumendo che rispecchiasse quella dei due anni precedenti, con operazione superficiale, illogica e carente di adeguata motivazione; inoltre, carente ed illogica appare la motivazione relativa alla mancata rideterminazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex articolo 163 c.p., in relazione al precedente, di cui e’ gravato l’imputato circa il mancato versamento di ritenute previdenziali per modesti importi, che, invece, non e’ grave e non e’ di nessun allarme sociale, senz’altro tale da non determinare la concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo di ricorso – con il quale l’imputato adduce l’assenza di prova circa l’attivita’ di prestazione di servizi svolta in prevalenza dalla sua impresa, tale da comportare l’applicazione del limite di Euro 309.874,14, vigente all’epoca dei fatti, al fine di poter beneficiare della contabilita’ semplificata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 18 – si presenta destituito di fondamento e, comunque, non decisivo ai fini dell’esclusione della responsabilita’ per i fatti in contestazione.
In primo luogo, deve rilevarsi come l’imputato sviluppi in proposito una censura del tutto generica, che non si confronta con il chiaro tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 3, n. 4, che indica tra le attivita’ di prestazioni di servizi quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi; l’impresa dell’imputato consisteva appunto in un ristorante, pizzeria, bar e birreria, nonche’ gelateria, pasticceria e rosticceria nella nuova unita’ locale (come si ricava dalla sentenza di primo grado da leggersi congiuntamente a quella di appello, costituendo un unicum inscindibile), impresa per la quale non illogica appare la valutazione secondo cui l’attivita’ prevalente era appunto quella di somministrazione di alimenti e bevande.
1.1. In ogni caso, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la questione dell’applicabilita’ o meno della contabilita’ semplificata non appare dirimente, posto che anche in tal caso l’imputato avrebbe dovuto tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie. Sul punto, e’ sufficiente richiamare quanto piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilita’ semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’articolo 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento puo’ integrare – ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014); il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 18, che ammette una contabilita’ semplificata per i contribuenti minori, infatti, fa “salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.
2. La seconda questione, di cui al primo motivo di ricorso, ed il secondo motivo di ricorso – secondo cui l’imputato aveva affidato a professionisti qualificati la tenuta delle scritture contabili e la contabilita’ stessa, circostanza questa che escluderebbe il dolo e comunque determinerebbe quantomeno la configurabilita’ del reato di cui alla L. Fall., articolo 217 – si presentano del pari infondate. Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore e nel caso di bancarotta cosiddetta impropria – gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilita’ per il fatto che la contabilita’ sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilita’ stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, percio’, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilita’ (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, Rv. 197268).
2.1. Neppure puo’ ritenersi configurabile nella fattispecie l’ipotesi della bancarotta semplice L. Fall., ex articolo 217.
E’ noto che in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice – in cui l’illiceita’ della condotta e’ circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge – l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorche’ non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L. Fall., articolo 217, comma 2. Diverso e’, poi, l’elemento soggettivo, costituito, nell’ipotesi di bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, esclusivamente dal dolo (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016).
2.1.1. Tanto precisato, si osserva che nella fattispecie in esame, con valutazione congrua, immune da censure, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo. A tal ultimo proposito la Corte ha evidenziato che gia’ negli anni 2004-2005 il (OMISSIS) aveva omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie, benche’ mantenesse sotto il profilo fiscale il regime ordinario e tale circostanza e’ stata ritenuta, senza illogicita’, rappresentativa della sua volonta’ di non rispettare gli obblighi specifici su di lui gravanti, quale imprenditore, in ordine alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, a prescindere dal regime prescelto, e che intendeva rendere impossibile la ricostruzione delle vicende finanziarie della sua impresa.
3. Infondati si presentano, altresi’, il terzo e quarto motivo di ricorso, circa l’insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo b), in relazione all’avviamento della ditta.
3.1. Va premesso, innanzitutto, che la Corte territoriale ha evidenziato in fatto che: il (OMISSIS) cessava l’attivita’ ai fini IVA nell’agosto del 2008, in prossimita’ del fallimento, senza la cancellazione dal registro delle imprese e, all’atto in cui il curatore si recava sul posto per l’inventario, constatava che nei locali della fallita svolgeva la medesima attivita’ la societa’ (OMISSIS) s.r.l., societa’ questa amministrata dalla figlia dell’imputato, che utilizzava i beni strumentali della ditta fallita, con l’avviamento, e che aveva ottenuto in data 20 marzo 2009, autorizzazione di somministrazione, richiesta in data 18 agosto 2008, subito dopo che l’imputato aveva depositato la sua; dunque, l’imputato evitava un formale trasferimento dell’azienda alla figlia, al fine di impedire eventuali azioni revocatorie, e nel contempo il trasferimento delle passivita’; la (OMISSIS) s.r.l. del resto acquistava i beni strumentali all’esito della vendita eseguita dagli organi fallimentari, perseguendo fruttuosamente l’obiettivo di mantenere medio tempore il possesso dei beni e, dunque, in sostanza il fatto che la (OMISSIS) s.r.l. avesse proseguito negli stessi locali la medesima attivita’ della ditta fallita, utilizzando i medesimi beni strumentali, nonche’ la clientela, beneficiando cosi’ del patrimonio aziendale della ditta paterna, senza che la cessione fosse stata regolarizzata, da’ conto esaurientemente della distrazione dell’avviamento commerciale da parte dell’imputato in favore della figlia; nel caso, infatti, in cui fosse stata regolarizzata la cessione, quest’ultima sarebbe stata esposta al rischio di un’azione revocatoria e, comunque, nella cessione avrebbero dovuto essere ricomprese le passivita’.
3.2. In tale contesto, non merita censura la valutazione in diritto della Corte territoriale che ha richiamato condivisibilmente una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012), nel ritenere configurabile, nella fattispecie in esame il reato in contestazione. Con tale pronuncia e’ stato evidenziato come in tema di bancarotta fraudolenta, non sia suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima, o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo, peraltro, quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012). In particolare, nella motivazione di tale pronuncia e’ stato messo in risalto come il principio affermato in una piu’ risalente sentenza (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357) – che riteneva in se’ l’avviamento bene economicamente apprezzabile e, come tale, suscettibile di bancarotta per distrazione, poiche’ nel concetto di beni, agli effetti della L. Fall., articolo 216, rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri – si pone in apparente contrasto con i principi affermati in altra sentenza (Sez. 5, n. 9813 dell’08/03/2006), secondo cui ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta e’ necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non puo’ costituire oggetto di distrazione l’avviamento commerciale di un’azienda. L’apparente contrasto – sempre secondo la richiamata pronuncia n. 3817/2012 – in concreto e’ destinato a dissolversi analizzando il concetto di avviamento, da definirsi, nei suoi termini generali, come capacita’ di profitto di un’attivita’ produttiva, ossia come quell’attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili, attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono, in maniera tale che, se l’azienda appartiene, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, a tutti i soci nella stessa proporzione (salva prova contraria), ogni suo incremento e’ imputabile alla capacita’ personale ed al contributo di mezzi ed opere di ciascun socio; pertanto, la semplice constatazione della rilevanza delle capacita’ personali nell’attitudine dell’azienda a produrre reddito non vale, di per se’, a distaccare i diritti patrimoniali di ciascun socio, che quelle attivita’ imprenditoriali esercita, dal criterio di proporzionalita’ con i conferimenti effettuati (arg. ex Cass. civ. Sez. 1, n. 8470 del 02/08/1995). In definitiva, se per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la “capacita’” di profitto di un’azienda (rectius: la capacita’ di produrre sovraredditi) e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, non e’ dubitabile che esso non rappresenti per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un “valore” dell’azienda che lo incorpora. In tal senso, dunque, l’avviamento sarebbe una mera qualita’ del bene (nello specifico l’azienda) ed in quanto tale non potrebbe costituire oggetto di distrazione indipendentemente dal bene cui e’ riferito; in breve: oggetto di distrazione sono i beni dell’impresa e non il “valore” di quest’ultima, in quanto questo dipende inevitabilmente dalla sommatoria dei primi che lo incorporano. In quanto autonoma componente del valore dell’azienda, l’avviamento presenta una indubbia natura patrimoniale ed e’ suscettibile di quantificazione economica, ma non per questo puo’ costituire oggetto di autonoma disposizione, risultando inscindibile dall’azienda medesima. Una volta stabilito che l’avviamento ha una intrinseca natura patrimoniale ed e’ suscettibile di valutazione economica, il suo essere una “qualita’” dell’azienda non ne pregiudica la vocazione a costituire l’oggetto materiale della bancarotta, quantomeno nei termini indicati (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012).
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