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1. In primo luogo deve affermarsi come effettivamente, con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sia intervenuta la depenalizzazione del delitto d’ingiurie, per cui in relazione a tale fattispecie deve pronunziarsi sentenza di annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ piu’ previsto come reato.
Sempre agli effetti penali, deve, conseguentemente, operarsi una rideterminazione della pena, eliminando quella inflitta per il delitto d’ingiurie ormai depenalizzato.
2. Viceversa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto all’ulteriore contestazione di minacce.
Deve, infatti, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioe’ a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. 4, 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non e’ accaduto nel caso di specie.
Esso, inoltre, si risolve in una contestazione in punto di fatto dell’impugnata sentenza con particolare riferimento alla valutazione della deposizione testimoniale della persona offesa, compiuta dai Giudici del merito, che nel motivare logicamente e congruamente il proprio convincimento circa l’attendibilita’ della stessa, si sottrae al sindacato di legittimita’ di questa Corte.
3. Agli effetti civili, questa volta, vanno revocate le statuizioni civili conseguenti alla condanna per il reato d’ingiurie poiche’, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 29 settembre 2016 n. 46688), in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato depenalizzato e qualificato come illecito civile, il Giudice dell’impugnazione ne deve revocare i relativi capi. L’esercizio della corrispondente azione risarcitoria civile sia per l’accertamento dell’illecito depenalizzato, con l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria, che per la quantificazione del danno per l’ulteriore reato di minacce servira’ alla persona offesa, costituita parte civile, ad ottenere il ristoro dei pretesi danni.
4. In definitiva, deve, poi, operarsi la rideterminazione della pena per il residuo reato di minacce che, in considerazione dell’epoca di commissione dei fatti (2012), appare equo determinare in Euro 51,00 di multa.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto di cui all’articolo 594 c.p. non e’ previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il reato di cui all’articolo 612 c.p. in Euro 51,00 di multa.
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