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3.1. Occorre premettere che le doglianze introdotte con l’impugnazione in esame si articolano attraverso quattro motivi di ricorso, riguardanti la sussistenza delle condotte distrattive poste in essere in danno della societa’ (OMISSIS) s.r.l., prospettata con il primo motivo di ricorso; l’inesistenza delle operazioni contabili relative alle fatture pagate dal ricorrente in favore della societa’ (OMISSIS) s.a.s. per un importo di 27.660,00 Euro, per attivita’ promozionali, indicate nel punto Al seconda parte, prospettata con il secondo motivo di ricorso; l’inesistenza delle condotte distrattive indicate nel punto A2, relative alla fatturazione di biglietteria aerea da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., prospettata con il terzo motivo di ricorso; l’inesistenza delle condotte distrattive indicate nei punti A3 e A6, relative al pagamento degli emolumenti corrisposti a (OMISSIS) e (OMISSIS) nel corso del 2003, prospettata con il quarto motivo di ricorso.
Osserva, in proposito, il Collegio che l’articolazione di tali censure non tiene conto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, che, nell’annullare la sentenza emessa dalla Corte di appello di
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Milano il 17/06/2014, relativamente alla posizione dell’imputato (OMISSIS), indicava nel punto 3 della parte motiva della decisione di legittimita’, il passaggio argomentativo sul quale la Corte territoriale di rinvio si sarebbe dovuta confrontare. Ne consegue che, su questo specifico segmento motivazionale, si imponeva un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, su cui occorre confrontarsi in questa sede processuale.
La Corte di cassazione, al contempo, censurava in termini generali la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014, sotto il profilo dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato a (OMISSIS), enucleando tale criticita’ nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimita’, in correlazione alla posizione di (OMISSIS).
3.1.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte di legittimita’, nel punto 3 della parte motiva della decisione di annullamento, esplicitato nelle pagine 5 e 6, su cui ci si e’ analiticamente soffermati nel paragrafo 2.1.2, aveva imposto alla Corte territoriale di rinvio di sanare le discrasie argomentative relative al trasferimento della sede della societa’ (OMISSIS) s.r.l. alla societa’ (OMISSIS) s.a.s., per effetto del contratto di locazione di azienda sottoscritto il 07/03/2002.
Tali carenze argomentative, come gia’ evidenziato nel paragrafo 2.1.2, non venivano sanate nella sentenza impugnata, che ometteva di soffermarsi sull’esatta scansione degli accadimenti che portavano alla conclusione di tale operazione contrattuale.
La Corte di appello di Milano, invero, si limitava a collegare la valutazione del ruolo gestionale di (OMISSIS) alle operazioni economiche condotte dai fratelli (OMISSIS), senza distinguere quale ruolo avesse avuto il ricorrente nella gestione dei rapporti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., con specifico riferimento al trasferimento della sede del primo ente societario nei locali del secondo di tali enti, che traeva origine dal contratto di locazione di azienda sopra richiamato.
Su tale passaggio motivazionale, come precisato nel paragrafo 2.1.2, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel piu’ ampio contesto dei rapporti esistenti tra le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s., tenendo conto del ruolo gestionale svolto dall’imputato (OMISSIS).
Ne discende l’accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), in conseguenza del fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si conformava alle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 3 della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015.
Nel rivalutare tali passaggi argomentativi, la Corte territoriale dovra’ tenere ulteriormente conto delle indicazioni, fornite in termini generali, dalla Corte di cassazione, nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimita’ presupposta, nei termini su cui ci si e’ gia’ soffermati nel paragrafo 2.1.5, cui si rinvia.
3.1.2. Nell’effettuare tale verifica residuale, al contempo, la Corte territoriale di rinvio dovra’ tenere conto della posizione di garanzia ricoperta da (OMISSIS) nella societa’ (OMISSIS) s.r.l., che ne impone una valutazione correlata alle condotte degli amministratori di fatto e di diritto di tale ente societario e del ruolo svolto al suo interno da (OMISSIS) e (OMISSIS), nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di reato omissivo improprio, secondo cui: “La titolarita’ di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilita’ colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso” (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 5273 del 21/09/2016, dep. 2017, Ferrentino, Rv. 270380; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267813).
L’applicazione del principio di colpevolezza, del resto, esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilita’ penale, imponendo la verifica, in concreto, da parte dell’amministratore non soltanto della regola cautelare, ma, soprattutto della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire. L’individualizzazione della responsabilita’ penale impone, quindi, di verificare non soltanto se la condotta gestionale di (OMISSIS) abbia concorso a determinare l’evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l’imputato poteva prevedere, con un giudizio ex ante, quello specifico sviluppo causale – che avrebbe portato alla concretizzazione delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale che si stanno considerando in questa sede – attivandosi per impedirne la concretizzazione (Sez. 4, n. 5404 dell’08/01/2015, Corso, Rv. 262033; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, Di Domenico, Rv. 261768; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
4. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, affinche’ provveda a sanare le discrasie processuali che si sono evidenziate, nel rispetto dei principi che si sono enunciati e tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, con sentenza emessa il 19/05/2014.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
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