Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1523. Il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, legittima il ricorso per cassazione

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Eccepisce, ancora:

– l’inattendibilita’ dei testi di accusa che hanno riportato le confidenze dell’imputato di farsi riformare prima della pensione, avendo i giudici trascurato “la spiccata antipatia dei predetti nei confronti dell’imputato, al punto di “stendere nei confronti del predetto un memorandum”.

– la valenza probatoria riconosciuta al perito dott. Tancredi (pp. 24-26 del ricorso) il cui contributo si appalesa neutro ai fini accusatori e difensivi, in quanto il predetto, da un lato aveva attestato la cronicita’, la recidiva e la possibilita’ di fasi di acuzie della patologia del (OMISSIS), dall’altro aveva dichiarato la propria incapacita’ di identificare la collocazione temporale e la durata della patologia medesima.

Lamenta, infine, l’errato concetto di malattia seguito dai giudici nella valutazione operata, ancorato ad una valenza assoluta, senza considerare che nel caso di patologia invalidante al lavoro cio’ che rileva e’ soltanto l’impossibilita’ per l’interessato di svolgere le mansioni cui e’ proposto. Per esemplificare l’assunto si cita l’esempio del pianista con un polso slogato che, pur non essendo in grado di suonare, puo’ certamente fare la spesa, recarsi dal fisioterapista e svolgere le proprie quotidiane e personali attivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto si articola in motivi che non superano la soglia della genericita’, corredati da valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimita’.

2. La corte militare territoriale – sulla scorta anche di quanto gia’ affermato dal giudice di primo grado – ha ritenuto raggiunta la prova piena della responsabilita’ dell’imputato per i reati ascrittigli sulla base dei seguenti elementi:

– l’anomalia consistente estensione temporale di alcuni periodi di convalescenza prescritti al (OMISSIS) dal proprio medico di fiducia;

– l’immotivata ed incomprensibile scelta dell’imputato di rivolgersi per il rilascio di questi certificati ad un medico diverso da quello curante che ben conosceva il suo pregresso stato di salute;

– la condotta tenuta dall’imputato in entrambe le occasioni in cui era stato giudicato idoneo allo svolgimento del servizio da parte delle competenti commissioni mediche militari, consistita nel rivolgersi il giorno successivo a tali giudizi al “solito” medico di “fiducia” che gli concedeva ulteriori giorni di riposo, pur senza attestare l’insorgenza di manifestazioni acute della patologia;

– il silenzio serbato dall’imputato ai medici privati in merito alle visite mediche suindicate conclusesi con un giudizio di idoneita’ al servizio;

– l’aver contribuito il (OMISSIS) sia alla formulazione della diagnosi (che veniva dai sanitari di fiducia emessa sulla base della sintomatologia a loro riferita dal paziente), sia alla indicazione della prognosi che veniva concordata riguardo agli estremi temporali in modo da renderla confacente alle esigenze del prevenuto collegate anche ai periodi di festivita’;

– lo svolgimento nel periodo in contestazione di normali attivita’ di vita quotidiana da parte dell’imputato senza evidenziazioni di particolari sofferenze;

– le confidenze del (OMISSIS) ad alcuni colleghi della sua aspirazione ad ottenere un provvedimento di riforma per motivi di salute.

– i risultati della perizia medico-legale (disposta, in secondo grado, su sollecitazione della difesa) secondo cui “appare verosimile che nell’arco di tempo oggetto di contestazione, il periziando abbia potuto lamentare fasi di acuzie della patologia di riferimento, ma tali fasi si ritiene siano state circostanziali, di durata limitata e tali comunque da non estendersi all’intero periodo di convalescenza fruito, la cui collocazione pero’ non e’ possibile identificare”.

3. Si tratta di un percorso argomentativo che consente di apprezzare una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova, sviluppata in un organico quadro interpretativo, in grado di conferire all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio il crisma della plausibilita’.

Cio’ esclude in radice qualsiasi fondamento alle eccepite (peraltro, come si dira’, genericamente) violazioni di legge (articolo 6, comma 2, CEDU (presunzione di innocenza); articolo 187 cod. proc. pen. (onere della prova a carico della parte pubblica); articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, (errata valutazione della prova); articolo 159 c.p.m.p. (simulazione di infermita’) e articolo 234 c.p.m.p., comma 1 e comma 2, n. 1, (truffa militare aggravata)).

4. Il ricorso, sostanzialmente articolato in fatto, non incide affatto sulla solidita’ della motivazione.

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