Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2018, n. 202. Il pagamento dell’obbligazione contributiva da parte dell’azienda, nonostante le misure sospensive, non realizza un indebito pagamento

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RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, la societa’, deducendo violazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.202, n. 3253 e dei Decreti del Presidente della Regione Molise 14.2.2003, n. 5 e 19.2.2002, n. 7 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assume la correttezza del versamento della contribuzione relativa al periodo ottobre-giugno 2003 per essere stato incluso, il comune di Campochiaro, tra quelli terremotati solo nell’agosto 2003 (come da decreto del Presidente della Regione Molise, 16 agosto 2003, n. 17), per cui si versava in ipotesi non gia’ di ignoranza di un termine sibbene di mera condotta prudenziale; che la normativa emergenziale, per il suo carattere straordinario, ha introdotto una sospensione ex lege dell’obbligazione contributiva, fino alla data del 31 dicembre 2005, sicche’ i pagamenti effettuati nella vigenza delle disposizioni di cui all’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 non costituiva adempimento spontaneo di un’obbligazione prima della scadenza ma pagamento indebito, alla stregua del decreto di inclusione retroattiva del comune di Campochiaro tra quelli terremotati, come tale non suscettibile di iscrizione a ruolo e correttamente recuperati con il modello DM/10 del novembre 2003, compensando con somme ancora dovute all’INPS per altro periodo contributivo.
6. Il ricorso, ammissibile, per essere la dedotta erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata, superabile per la chiara indicazione, nell’illustrazione, della cartella esattoriale n. (OMISSIS) opposta, oggetto del thema decidendum della sentenza impugnata, e’ infondato.
7. La censura investe, come emerge dall’illustrazione del motivo, non solo gli atti attuativi del Decreto Legge n. 245 del 2002, articolo 4, come la rubrica lascerebbe intendere, ma anche la norma primaria dalla quale quegli atti sono derivati, solo cosi’ potendo ritenersi correttamente devoluta la censura per violazione di legge, della normativa di rango primario e secondario applicabile alla vicenda.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, n. 25107 ha dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, prorogato al 30 giugno 2003, con D.P.C.M. 8 novembre 2002, n. 25240.
9. Il Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245 (convertito, con modificazioni, con L. 27 dicembre 2002, n. 286) ha previsto, all’articolo 4, che: “Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonche’ 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…”.
10. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253 ha stabilito, all’articolo 7, comma 1, che: “Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche’ di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverra’ mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa”.

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