Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2018, n. 669. L’attivita’ di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio

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8. L’indicata onnicomprensivita’ della disciplina prescritta, che ha ad oggetto piu’ che le “imprese” i “datori di lavoro” – perche’ si prescinde dall’esercizio in forma imprenditoriale delle diverse attivita’ prese in considerazione – porta ad includere, si afferma nelle citate Cass. nn. 11327/2008 e 3228/2014, nel terziario pure “le attivita’ professionali” anche se le stesse vengono svolte in forma di impresa. Corollario di quanto sinora rilevato e, piu’ specificamente, del piu’ volte rimarcato carattere generale della disciplina in esame, e’ che nella individuazione di criteri determinativi e regolatori degli obblighi contributivi non puo’ che farsi riferimento in assenza di norme successive dotate di una peculiare specificita’ – ai comparti indicati nell’articolo 49 con la conseguenza che correttamente, si sottolinea nelle menzionate sentenze, l’INPS procede all’inquadramento di coloro che forniscono un servizio investigativo a persone o enti a cio’ interessati nella gestione dei commercianti, non potendo costoro considerarsi liberi professionisti, come tali iscrivibili nella gestione separata per i lavoratori autonomi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49 e dalle successive modifiche. Neppure e’ condivisibile, si rimarca, la tesi volta ad equiparare, ai fini previdenziali, l’attivita’ svolta dall’investigatore privato a quella caratterizzante le (libere) professioni intellettuali ex articolo 2229 c.c., per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi ed elenchi. Infatti, non puo’ trascurarsi la considerazione che nel nostro ordinamento e’ con frequenza riscontrabile una classificazione di una stessa attivita’ lavorativa in forme divergenti a seconda delle differenziate finalita’ cui e’ funzionalizzata la classificazione stessa, come e’ dimostrato tra l’altro dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la classificazione di una impresa ai fini del beneficio della cassa integrazione guadagni si pone in termini distinti rispetto all’inquadramento della stessa impresa ai fini, invece, previdenziali (Cfr. al riguardo: Cass. 5 marzo 2004 n. 4335 ed ÃÆ’­n epoca piu’ recente Cass. 25 gennaio 2007 n. 1675). Del resto, sottolinea questa Corte nelle sentenze in parola, non puo’ negarsi una netta distinzione tra le professioni intellettuali che richiedono ex articolo 2229 c.c. l’iscrizione in appositi albi ed elenchi, e quella di investigatore privato che presta i suoi servizi a favore di quanti hanno necessita’ di acquisire notizie o conoscenze, e che per il disposto del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 134, richiede, invece, apposita licenzia e l’iscrizione nel registro delle imprese.

9. Tutto cio’ porta a concludere che nel “settore terziario” confluiscono, oltre alle tradizionali attivita’ del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attivita’ di produzione e prestazione dei servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, sicche’ per effetto di tale definizione di settore confluiscono ora nel terziario le attivita’ che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, articolo 49, venivano normalmente attribuite alla industria, quali quelle di leasing, di factoring, di marketing, di organizzazione e consulenza aziendale, di servizi di pulizia di uffici e stabilimenti, di servizi di nettezza urbana e similari, di stabilimenti idropinici e idrotermali, nonche’ delle case di cura e degli istituti di vigilanza. D’altro canto dalla L. n. 88 del 1989, articolo 49, lettera d), emerge la volonta’ del legislatore di equiparare ed assimilare le attivita’ commerciali, comprese quelle di prestazione di servizi, alle “attivita’ professionali ed artistiche” al fine di assicurare, anche a queste ultime attivita’, una analoga tutela previdenziale, ma nello stesso tempo emerge l’intento di differenziare la posizione di coloro che prestano un servizio, sia pure di natura professionale, dai professionisti in senso stretto (quali, ad esempio, gli avvocati), non bisognosi di alcuna tutela perche’ gia’ scritti ad un albo ed ad una cassa previdenziale.

10. In tale ottica ricostruttiva va, secondo questa Corte, individuata la ratio del disposto della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, rappresentata, non certo dalla volonta’ di abrogare (in via espressa o implicita) la generale ed esaustiva normativa dettata dalla L. n. 88 del 1989, articolo 49, nella parte in cui assegna al commercio ogni attivita’ di produzione di servizi (quale quella dell’investigatore privato), ma dalla diversa volonta’ di riconoscere un trattamento pensionistico in favore di quei liberi professionisti che, seppure iscritti in appositi albi professionali, risultavano all’epoca sprovvisti di una cassa previdenziale (quali ad esempio gli psicologi) e che, quindi, non avevano a livello previdenziale ed assistenziale una tutela efficace come quei professionisti gia’ iscritti, invece, ad una propria cassa. In tale assetto va letto anche il disposto della L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 202, – a norma del quale “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ estesa ai soggetti che esercitino in qualita’ di lavoratori autonomi le attivita’ di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, articolo 49, comma 1, lettera d), con esclusione dei professionisti ed artisti” – che non puo’ essere considerato come modificativo, ai fini previdenziali ed assistenziali, della classificazione delle attivita’ operato dalla L. n. 88 del 1989, ma anzi va configurato come norma di chiusura dell’intero sistema, volta cosi’ ad attestare, in via definitiva, come l’iscrizione nel settore commercio debba contemplarsi anche per quei lavoratori autonomi che spiegano una attivita’ di cui alla L. n. 88 del 1989, articolo 49, comma 1, lettera d) e che, quindi, svolgano una attivita’ professionale che, seppure qualificata per l’apporto intellettuale che richiede, non e’ pero’ inquadrabile in quella propria dei “professionisti”.

11. Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida, in favore del contro ricorrente, nella misura di Euro 2000,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

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