Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 769. Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicche’ nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice

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Come affermato piu’ volte da questa Corte, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicche’ nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, puo’ fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 13592/2006; Cass. 17199/2013; Cass. 18196/2015). Invero, l’articolo 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, ne’ determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 605/2017).

La Corte d’appello, in ordine alla situazione economica reddituale del (OMISSIS), il quale (chiedendo la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di primo grado) adduceva di avere chiuso l’attivita’ di idraulico, nel 2012, di essere disoccupato ed alla ricerca di nuova occupazione, di vivere grazie al contributo dell’attuale convivente, ha affermato che erano “poco credibili” sia le deduzioni del (OMISSIS) in ordine allo stato di disoccupazione, avendo lo stesso “una professionalita’ sempre richiesta, quale quella dell’idraulico, settore che non conosce crisi”, ed in ordine alla necessita’ di ricorrere all’aiuto della attuale compagna convivente, avendo quest’ultima “uno stipendio di soli 1.050 mensili”, sia le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. La Corte ha concluso nel senso di ritenere che il (OMISSIS) svolgesse “attivita’ di lavoro magari in nero” o disponesse di “accantonamenti”, trattandosi comunque di “soggetto in salute, giovane, con capacita’ lavorativa specifica e che puo’ adattarsi a reperire altro lavoro”.

Ora, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (Cass. 4051/2007; Cass. 11729/2009) ma, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne’ controllati, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettivita’ con grado di certezza; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne’ quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiche’ questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (cosi’, Cass. 14063/2014; Cass. 6299/2014; Cass. n. 2808/2013). Vanno, pertanto, esclusi da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile (Cass. n. 16881 del 05/07/2013) ovvero “le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realta’” (Cass.22950/2014).

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