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1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione, posto che l’intestazione fiduciaria delle azioni si configura come fattispecie assai piu’ ampia del mero rapporto di mandato e non ogni profilo, inerente l’esercizio dei diritti connessi, si risolve nell’applicazione del secondo comma dell’articolo 1705 cod. civ..
Con il secondo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1705 cod. civ., la quale tutela l’interesse del mandante a non disvelarsi, piuttosto che i terzi, mentre l’intestazione e’ destinata a permanere solo sino a quando lo scopo del patto fiduciario sia stato realizzato, onde la corte del merito ha errato a ritenere che la permanenza dello scopo fiduciario fosse desumibile dal fatto che residuavano alcuni poteri in capo al socio nei confronti del terzo, dopo l’azzeramento del capitale sociale.
Con il terzo motivo, lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nonche’ la violazione o falsa applicazione degli articoli 1705 ss. cod. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che la norma non limita i poteri del mandante quanto alle azioni extracontrattuali, dal momento che essa disciplina, invece, essenzialmente la sfera dei rapporti contrattuali del mandatario con i terzi, ove prevale la titolarita’ formale (mentre, poi, anche sul piano contrattuale emerge l’intento legislativo di tutela della titolarita’ sostanziale, che prevale nei confronti dei terzi, ex articoli 1706 e 1707 cod. civ.) ed in materia di intestazione di azioni alla societa’ fiduciaria e’ stato affermato dalla S.C. il principio dell’identificazione dei fiducianti quali effettivi proprietari dei beni (proprio in forza degli articoli 1706 e 1707 cod. civ.) con titolarita’ dell’azione di cui all’articolo 2395 cod. civ. in capo ai medesimi.
Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2043 cod. civ., oltre all’insufficiente e contraddittoria motivazione, perche’ la corte del merito ha ritenuto inapplicabile detta disposizione da parte dell’interponente anche quale terzo, negando che, ove manchi la formale partecipazione sociale, possa esistere tutela ai sensi della norma, come pure dell’articolo 2395 cod. civ.; mentre la prima disposizione, in quanto disciplinante il genus, torna ad essere applicabile, ove non si ravvisino i presupposti della responsabilita’ sub species. Ne’ e’ corretta l’esclusione del nesso causale con la condotta di falsa rappresentazione in bilancio da parte dell’amministratore unico, per il mancato esercizio del diritto di opzione, posto che causa causae est causa causati, ed anzi costituisce ipotesi tipica di danno diretto al patrimonio personale del socio il caso in cui egli, ingannato dalle informazioni di un bilancio falso, abbia acquistato azioni di valore nullo, il quale puo’ ben coesistere con altro danno diretto al patrimonio sociale; occorre, altresi’, considerare che solo anni dopo l’assunzione della deliberazione, all’esito delle indagini penali svolte, sono emersi gli illeciti commessi dalla (OMISSIS).
2. – I motivi possono essere congiuntamente trattati, in quanto pongono la medesima questione: se, in presenza d’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale, sussista in capo al fiduciante la titolarita’ dell’azione di responsabilita’ contro gli amministratori, ai sensi dell’articolo 2395 cod. civ., per il danno diretto che egli lamenti di avere subi’to a seguito dell’uscita dalla societa’ dopo l’azzeramento del capitale sociale ex articolo 2447 cod. civ., deliberato dall’assemblea sulla base di una situazione patrimoniale falsa redatta dagli amministratori e recante perdite insussistenti.
Si tratta di questione afferente la mera legitimatio ad causam, quale astratta titolarita’ di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante la deduzione di fatti idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte; laddove, invece, l’effettiva titolarita’ della situazione giuridica sostanziale attiene al merito (fra le tante, Cass. 12 agosto 2016, n. 17092).
Il diritto al risarcimento del danno, che il fiduciante vanta nel presente giudizio contro l’amministratore della societa’, e’ stato dunque dal medesimo correlato alla perdita della propria quota di partecipazione nella (OMISSIS) s.p.a., e commisurato al valore nominale della stessa.
Assume in particolare il ricorrente come, a causa della non rispondenza al vero della situazione patrimoniale presentata dall’organo amministrativo all’assemblea dei soci, chiamata a deliberare l’abbattimento e la ricostituzione del capitale, interamente perduto a causa di perdite falsamente rappresentate, ai sensi dell’articolo 2447 cod. civ., l’assemblea delibero’ l’azzeramento del capitale, onde le azioni in propria titolarita’ furono annullate, senza che il fiduciario esercitasse, per suo conto, il diritto di opzione, proprio in conseguenza di quella condotta illecita.
Solo vari anni dopo, nel 2003, in seguito alle indagini penali svolte dalla procura presso il Tribunale di Napoli, egli apprese che l’operazione sul capitale era illegittima e che non ricorrevano i presupposti dell’articolo 2447 cod. civ., in quanto la situazione patrimoniale recava perdite inesistenti, in mancanza delle quali l’assemblea non avrebbe potuto azzerare il capitale ed egli non avrebbe perso l’intera partecipazione sociale.
A fronte di tale prospettazione, i giudici di merito hanno in limine negato la legittimazione attiva, senza esaminare il merito della pretesa, in ragione dell’esistenza di un’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale ad altro soggetto.
Tale decisione, tuttavia, non rispetta i principi che governano la materia, onde i motivi sono fondati, nei limiti di seguito esposti.
3. – L’articolo 2395 cod. civ., come questa Corte ha ripetutamente affermato, si caratterizza con riguardo alle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori determina nel patrimonio del socio o del terzo: “se il danno costituisce solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale (…) si e’ al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 2395 cod. civ., poiche’ detta disposizione richiede che il danno causato dagli amministratori abbia investito direttamente, vale a dire in via immediata, il patrimonio del socio e del terzo” (cosi’ Cass. 28 marzo 1996, n. 2850; nello stesso senso, fra le altre, Cass. 25 ottobre 2016, n. 21517; 8 settembre 2015, n. 17794; 20 giugno 2014, n. 14121; 10 aprile 2014, n. 8458).
Momento frequente di emersione di tale responsabilita’ e’ proprio il caso in cui la falsita’ del bilancio abbia indotto il soggetto ad investire o disinvestire nella partecipazione sociale (Cass. 12 giugno 2007, n. 13766), ad acquistare (Cass. 8 settembre 2015, n. 17794) oppure a vendere beni alla societa’ (Cass. 2 giugno 1989, n. 2685), confidando nella completezza e veridicita’ delle informazioni fornite dal bilancio, onde il danno abbia trovato causa appunto nella falsa rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della societa’.
L’articolo 2395 cod. civ., in tal modo, funge da “chiusura del sistema”, permettendo il ristoro di tutti i danni diretti che qualsiasi terzo abbia subito a causa della condotta degli amministratori di societa’.
Del tutto affine a tali ipotesi e’ quella in esame, in cui il socio sostanziale lamenta non di aver venduto la propria partecipazione sociale, ma di non aver esercitato, a mezzo del suo fiduciario, il diritto d’opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla societa’, a causa della falsa situazione patrimoniale redatta dall’amministratore.
Consistendo, pertanto, la peculiarita’ della situazione all’esame nell’esistenza di un’intestazione fiduciaria delle azioni, di essa occorre occuparsi.
4. – Nel diritto comune dei contratti, l’intestazione fiduciaria e’ descritta come la situazione in cui il trasferimento del bene in favore del fiduciario viene limitato dall’obbligo inter partes al ritrasferimento, in cio’ esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca, in detta figura, qualsiasi intento liberale, e la posizione di titolarita’ creata si palesa “soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante” (Cass. 14 luglio 2015, n. 14695, in tema di immobili; 29 febbraio 2012, n. 3134, sull’azienda, ed altre). Si afferma pure frequentemente che il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, in quanto il negozio, che e’ realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024, in tema di immobili).
Anche con specifico riguardo all’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali la vicenda e’ ricostruita da massima tralaticia quale collegamento di due negozi, parimenti voluti, l’uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l’altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, nell’ambito dell’istituto della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (diversamente dal caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarita’ della quota, pur essendo, in virtu’ di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliela ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. 21 marzo 2016, n. 5507; 8 settembre 2015, n. 17785; 6 maggio 2005, n. 9402; 27 novembre 1999, n. 13261).
Vi e’, di particolare, che l’intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali attiene ad un bene che rappresenta una posizione complessa, quale nucleo di situazioni soggettive attive e passive: la quale tantomeno si presta ad essere inquadrata nel comune mandato uno actu o in quello volto all’esecuzione di piu’ negozi giuridici (articolo 1703 cod. civ.), richiedendosi invece, da un lato, sotto il profilo dominicale, l’intestazione della res, e, dall’altro lato, un’attivita’ continuativa da parte del fiduciario, spesso non prevedibile ex ante, nell’ambito della vita societaria che si svolge nel tempo.
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