Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 4996.
La massima estrapolata:
In base alla Convenzione di Montreal, la responsabilità del vettore è limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano parzialmente rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla perdita di un bagaglio contenente i rulli dell’opera cinematografica che avrebbe dovuto essere presentata ad un festival cinematografico internazionale
Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 4996
Data udienza 11 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21043-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3196/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO
che, con ricorso affidato a cinque motivi, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa pubblica in data 16 maggio 2017, che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Citta’, il quale aveva parzialmente accolto la domanda nei confronti della societa’ (OMISSIS), al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, lesione all’immagine e alla reputazione) cagionati dallo smarrimento della valigia dell’attore contenente i rulli dell’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale tenuto a Montreal;
che il Tribunale capitolino, richiamando la disciplina contenuta alla Convenzione di Montreal, articolo 22, del 28 maggio 1999, ratificata con L. n. 12 del 2004, riteneva provato il danno non patrimoniale o morale e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.067,40 in quanto il passeggero non aveva reso al momento della consegna del bagaglio al vettore la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata;
che la Corte territoriale osservava: 1) che nel caso di specie doveva trovare applicazione la disciplina prevista al secondo comma degli articoli 17 e 22 della Convenzione di Montreal, ratificata con L. n. 12 del 2004, in base alla quale la responsabilita’ del vettore e’ limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare, cio’ che nella specie non era avvenuto, nonostante l’informazione in tal senso presente sul biglietto aereo ovvero “nelle schermate che appaiono nel corso della procedura telematica di prenotazione”; 2) la responsabilita’ del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e’ diversa da quella derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero, di cui al primo comma dell’articolo 17, in quanto il concetto di lesione personale deve essere interpretato nel senso di lesione fisica; 3) la limitazione della responsabilita’ risarcitoria del vettore, espressa dalla Convenzione di Montreal, articolo 22, comma 2, opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell’articolo 2059 c.c., quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona; 4) che era manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 12 del 2004, articolo 2, nella parte in cui da’ esecuzione alla Convenzione di Montreal, articoli 17 e 22, in relazione agli articoli 2, 3 e 41 Cost., risultando la notinativa contenuta in detti articoli frutto di un giusto equilibrio in cui si trovano composti gli obiettivi che hanno portato all’adozione di detta Convenzione;
che resiste con controricorso (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimita’ della quale il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Preliminarmente e in relazione alla richiesta di parte ricorrente (di cui alla depositata memoria: p. 17) di essere sentita, che l’adunanza di cui all’articolo 380-bis c.p.c. non e’ partecipata e tanto non confligge con le garanzie costituzionali della difesa la disposta deroga al contraddittorio orale (tra le altre, Cass. n. 395/2017, Cass. n. 5371/2017);
che tanto premesso:
a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 2004, di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’articolo 17, nonche’ violazione dell’articolo 1229 c.c. e della L. n. 274 del 1988, articolo 2; la Corte capitolina avrebbe violato la Convenzione di Montreal, articolo 17 e la L. n. 247 del 1988, articolo 2, nel ritenere che il predetto articolo 17, comma 1, riguardi solo le lesioni fisiche e non anche quelle personali, subite dal viaggiatore a causa della perdita del proprio bagaglio; inoltre, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui viola l’articolo 1229 c.c., comma 2, che vieta di escludere o limitare la responsabilita’ del debitore per obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, tra le quali rientra il dovere di risarcire i danni cagionati ai diritti inviolabili della persona;
b) con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 10 gennaio 2004, n. 12, di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’articolo 22, nonche’ omessa motivazione; il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare l’art 22 della Convenzione di Montreal ritenendo che il limite risarcitorio di 1.000 diritti speciali di prelievo, fissato da tale disposizione, valesse sia per il danno patrimoniale, che non patrimoniale, concernendo esso solo il primo tipo di pregiudizio; peraltro, esso sarebbe, altresi’, incorso nel vizio di omessa e contraddittoria motivazione allorquando, da un lato, riconosce la risarcibilita’ dei danni non patrimoniali per la violazione di diritti inviolabili della persona derivanti dalla perdita del bagaglio e, dall’altra, nega di fatto tale risarcibilita’, riconoscendo la legittimita’ del limite di 1.000 diritti speciali di prelievo per tutti i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza allo smarrimento del proprio bagaglio;
a.1/b.1) I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono manifestamente infondati. La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo Terzo”, la disciplina della responsabilita’ del vettore e dell’entita’ del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’articolo 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilita’ del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo articolo 22, comma 2.
A tale ultimo riguardo va, quindi, ribadito il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 14667/2015 (essendo l’ipotesi di perdita del bagaglio di cui al citato articolo 17, comma 2, del pari contemplata, come quella di ritardo nella consegna del bagaglio di cui all’articolo 19 della medesima Convenzione, dall’articolo 22, comma 2): “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (articolo 17, comma l, della Convenzione), la limitazione della responsabilita’ risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, articolo 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.
Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui alla Convenzione di Montreal, articolo 22, comma 2, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilita’ risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria (al di la’ dei casi di inapplicabilita’ del cit. articolo 22, comma 2, indicati dal successivo comma 5, non rilevanti, pero’, nella presente controversia) la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito;
c) con il terzo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 111 Cost., e degli articoli 360 e 112 c.p.c., nonche’ l’irriducibile contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che non era stato oggetto di censura il capo della sentenza di primo grado in ordine alla circostanza che la (OMISSIS) avesse informato il viaggiatore sulla possibilita’ di effettuare la dichiarazione di valore e che, pertanto, sul punto si era formato giudicato interno;
d) con il quarto mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 112 e 342 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non sarebbe stato oggetto si specifica censura il punto della sentenza di primo grado che aveva addebitato al ricorrente la mancata dichiarazione di interesse poiche’ l’onere di effettuare tale dichiarazione sarebbe stato conosciuto dal ricorrente in quanto espresso in allegato al biglietto e riportato nella schetinata che appare nella procedura di prenotazione; invero, la circostanza dell’avvenuta informazione, da parte della compagnia aerea nei confronti dell’odierno ricorrente, della suddetta dichiarazione di interesse era stata oggetto si specifica censura in sede di gravame;
c.1/d.1) il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono inammissibili. Premesso che non si puo’ contestare in grado di appello un fatto che debba aversi per non contestato nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26859/2013), il ricorrente, per un verso (e in via di per se’ assorbente), non fornisce deduzione specifica alcuna (cfr. Cass. n. 12840/2017) sull’aver gia’ in primo grado, e tempestivamente, allegato e argomentato sul presunto inadempimento da parte della compagnia aerea dell’obbligo di informazione di cui al Regolamento CE n. 899/2002 in riferimento alla possibilita’ di effettuare la dichiarazione speciale di valore, di cui alla Convenzione di Montreal, articolo 22, comma 2, (carenza deduttiva che risulta confermata in ricorso anche dalla sommaria esposizione dei fatti ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, e dalla stessa sentenza di appello, la’ dove opera la ricostruzione della vicenda processuale: p. 2). Per altro verso e in ogni caso, la Corte territoriale non ha affatto omesso di rispondere al (comunque tardivo) motivo di gravame (p. 5 della sentenza), anche a prescindere dalla rilevata genericita’ della doglianza, che come tale si appalesa dalle stesse, peraltro insufficienti, indicazioni rese in questa sede (cfr. p. 13 del ricorso).
e) con il quinto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2, 3 e 41 Cost., della L. n. 12 del 2004 di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento agli articoli 17 e 22, nonche’ la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale sollevata sia in primo che in secondo grado nei confronti della L. n. 12 del 2004, articolo 2, nella parte in cui da’ esecuzione alla Convenzione di Montreal, articoli 17 e 22;
e.1) il motivo, e con esso l’eccezione di illegittimita’ costituzionale, e’ manifestamente infondato. Come gia’ messo in rilievo da questa Corte (Cass. n. 14667/2015; Cass., SU., n. 21850/2017), il sistema di limitazione della responsabilita’, di cui alla normativa denunciata (che attiene ad ipotesi specifica di perdita del bagaglio e non gia’ a quella diversa di morte/lesioni della persona, cui peraltro si riferisce in particolare Corte cost. n. 132/1985, evocata in ricorso), rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi e’ la predisposizione di un meccanismo che consenta di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilita’ per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, quest’ultimi hanno la possibilita’ di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’articolo 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilita’ della citata limitazione di responsabilita’ di cui all’articolo 22, comma 5, (dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti/incaricati);
che la memoria di parte ricorrente, la’ dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei (taluni anche secondo una lettura non coerente con la portata, anche letterale, della citata Cass. n. 14667/2015) a scalfire i rilievi che precedono;
che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.
Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui
Leave a Reply