Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 2 maggio 2019, n. 11537.
La massima estrapolata:
In base al principio di libertà sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione e ai principi di diritto comune che si desumono dagli articoli 1321 e 1372 del Codice civile, il contratto collettivo nazionale di lavoro non ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori del settore merceologico/produttivo, ma si applica ai datori di lavoro e lavoratori che vi abbiano aderito in forza di un atto idoneo a manifestare la comune intenzione delle parti di farne applicazione.
Ordinanza 2 maggio 2019, n. 11537
Data udienza 20 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28238/2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 632/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/05/2014 R.G.N. 1051/2011.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 632/2014, depositata il 27 maggio 2014, la Corte di appello di Salerno – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, previo espletamento di C.Testo Unico contabile – ha condannato la (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 104.741,99, a titolo di differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto collettivo del settore socio-assistenziale, in luogo della somma di Euro 6.600,00 equitativamente liquidata dal giudice di primo grado in via parametrica ex articolo 36 Cost.;
– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), affidandosi a sei motivi;
– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;
rilevato:
che con il primo motivo, deducendo la nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente si duole che la Corte si sia limitata a confermare la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la tardivita’ della eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, nonostante che l’eccezione fosse stata reiterata in sede di appello;
– che il motivo non puo’ trovare accoglimento, avendo la Corte territoriale stabilito che la sentenza di primo grado, sul punto relativo all’eccezione di prescrizione (considerata tardivamente proposta in conseguenza della tardivita’ della costituzione della resistente), era “passata in giudicato non essendovi stato alcun appello incidentale” e non avendo la ricorrente, a fronte di tale affermazione, svolto alcuna specifica censura;
– che con il secondo motivo, deducendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (in subordine, la violazione ex articolo 360, n. 3, oltre che dell’articolo 112, anche dell’articolo 434 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c.), la ricorrente si duole che la Corte sia pervenuta alle proprie conclusioni sebbene la statuizione del giudice di primo grado circa l’applicabilita’ della contrattazione collettiva di settore soltanto in via parametrica, e non integrale, e la conseguente determinazione in via equitativa dell’ammontare del credito, non avessero formato oggetto di impugnazione specifica da parte della lavoratrice;
– che con il terzo (subordinato) motivo, deducendo il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente censura la sentenza per avere la Corte omesso di valutare il fatto decisivo costituito dall’essere, per la datrice di lavoro, vincolante o meno l’applicazione dei contratti collettivi del settore socio-assistenziale, sui quali il consulente d’ufficio aveva basato i propri conteggi;
– che con il quarto motivo, deducendo il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione a molteplici disposizioni di legge (articoli 432 e 421 c.p.c.; articoli 2697, 1226, 1322, 1372, 2069 e 2070 c.c.; articoli 36 e 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per essere la Corte giunta alle proprie conclusioni senza valutare che la lavoratrice non aveva dato alcuna prova dell’applicabilita’ della contrattazione collettiva del settore socio-assistenziale (e comunque non aveva neppure indicato, nel proprio ricorso introduttivo, oltre al c.c.n.l. ANASTE, il c.c.n.l. UNEBA, le cui previsioni il C.Testo Unico aveva invece preso in considerazione, per i propri conteggi, in relazione ad un periodo del complessivo rapporto di lavoro);
– che, con il quinto e il sesto motivo, deducendo in entrambi la nullita’ della sentenza ex articolo 360, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in subordine, la violazione ex articolo 360, n. 3 anche dell’articolo 434 c.p.c. e articolo 2909 c.c.), la ricorrente censura la sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e per violazione del giudicato, avendo la Corte territoriale, in adesione all’impianto e agli esiti della C.T.U., ritenuto spettanti il compenso per lavoro straordinario, nonche’ per ferie e festivita’ (5 motivo), e la quattordicesima mensilita’ (6), senza che la lavoratrice avesse proposto al riguardo specifici motivi di impugnazione;
osservato:
che i motivi di ricorso dal secondo al sesto possono essere esaminati congiuntamente e devono essere accolti, nei sensi di seguito precisati;
– che la sentenza impugnata, con riferimento alla spettanza di un credito retributivo per complessivi Euro 104.741,99 oltre interessi e rivalutazione, ha puramente osservato premesso lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di cuoca (e non di capo cuoca) e la esattezza del conseguente inquadramento nel 4 livello c.c.n.l. ANASTE che erano da condividere le conclusioni e l’operato del C.Testo Unico in quanto “corretto sia sotto l’aspetto della normativa da applicarsi sia sotto l’aspetto delle operazioni matematiche” (cfr. sentenza, p. 6, 2 capoverso);
– che peraltro da tale passaggio motivazionale non emerge in alcun modo che il giudice di appello abbia preso in considerazione la questione (a) se la (OMISSIS), proponendo il ricorso in appello, avesse specificamente impugnato la statuizione del giudice di primo grado relativa all’applicabilita’ della contrattazione collettiva di settore solo in via parametrica ai sensi dell’articolo 36 Cost. e la conseguente valutazione in via equitativa dell’ammontare del credito a suo favore; ed inoltre la questione (b) se i contratti collettivi, cui il C.Testo Unico aveva fatto richiamo al fine di operare il calcolo delle spettanze retributive della lavoratrice, fossero o meno da ritenersi vincolanti per la datrice di lavoro;
– che a tale ultimo riguardo e’ da ribadire che il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e che lo stesso, sia in base al principio di liberta’ sindacale (articolo 39 Cost., comma 1), sia in base ai principi del diritto comune (articoli 1321 e 1372 c.c.), non puo’ vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volonta’ (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo;
– che si tratta di principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che “i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non e’ sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, ne’ la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre” (Cass. n. 10632/2009; conformi, fra le molte: n. 11875/2003; n. 5596/2001);
ritenuto:
conseguentemente che – respinto il primo motivo e, per il resto, accolto il ricorso nei sensi anzidetti – l’impugnata sentenza della Corte di appello di Salerno n. 632/2014 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procedera’ alla verifica posta dalla questione sub (a) e, all’esito della stessa, ove dovesse ritenere impugnata la statuizione del giudice di primo grado, procedera’ ad accertare se e quale contratto collettivo del settore socio-assistenziale sia da ritenersi vincolante nel caso dedotto in giudizio, alla stregua del principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie i residui motivi nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
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