Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 25 settembre 2017, n. 4453. Le informative antimafia non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante

Le informative antimafia non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante, e non sono, nemmeno latamente, provvedimenti sanzionatori ma hanno la precipua finalità di prevenire anticipatamente un grave pericolo; pertanto il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base all’ormai consolidato criterio del “più probabile che non”, cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso; i singoli elementi sono rilevanti nel loro complessivo valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e persino contro la volontà dei singoli.

Sentenza 25 settembre 2017, n. 4453
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Lo., Do. Gu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Lu. in Roma, via (…);

contro

Comune di -OMISSIS-, ed altri non costituiti in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Crotone e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Fa. Lo. e l’Avvocato dello Stato Is. Pi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame, la società -OMISSIS-. che opera nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani e che, in tale qualità, ha ottenuto diversi affidamenti, anche in forma diretta da parte di Comuni del territorio calabrese chiede la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. -OMISSIS-con cui è stata riformata la sentenza n. -OMISSIS-del TAR di Catanzaro – di annullamento dell’informativa antimafia interdittiva ”tipica ” della Prefettura di Crotone ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011.

Il ricorso, senza l’intestazione di specifiche rubriche, in via rescindente è affidato ad un’unica rubrica di gravame con cui la ricorrente assume che la sentenza n. -OMISSIS-sarebbe il frutto di un errore di fatto per l’omessa valutazione della documentazione prodotta. Il Collegio non avrebbe letto i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario depositati in primo grado e riepilogati nella memoria di costituzione in appello dai quali risultava che quasi tutti i dipendenti nominativamente individuati nell’informative interdittiva antimafia della Prefettura di Crotone non avevano condanne penali e non avevano carichi pendenti per reati di tipo mafioso.

Sotto il profilo rescissorio chiede, in conseguenza, che l”appello del Ministero venga rigettato con vittoria di spese.

L’Amministrazione, costituitasi formalmente in giudizio, con memoria per la discussione, ha confutato le tesi di controparte concludendo per l’inammissibilità dell’istanza di revocazione.

All’udienza pubblica di discussione il Difensore della ricorrente ha sottolineato tutti gli elementi addotti a sostegno dell’istanza di revocazione; mentre la difesa erariale a sua volta ha richiamato le proprie argomentazioni.

Il ricorso è stato in conseguenza ritenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al profilo rescindente, la Società ricorrente in sostanza lamenta che l’impugnata sentenza, con specifico riferimento al paragrafo 5.4., sarebbe sicuramente frutto di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c.e dipendente dall’omessa valutazione della documentazione prodotta relativamente ai dipendenti gravati da specifici precedenti penali. In particolare:

A) Quanto ad un primo gruppo di dipendenti interessati dall’informativa, la Società ricorrente aveva specificato che questi non erano stati assunti per una libera scelta imprenditoriale ma solo in conseguenza del subentro nell’esecuzione del servizio ex art. 6 CCNL.

In ogni caso, dagli atti prodotti, non risulterebbe a loro carico alcuna associazione, vicinanza o legame ad ambienti mafiosi per nessuno di loro. In particolare: — qualcuno era arrestato, ma poi era stato assolto e risarcito per l’ingiusta detenzione (-OMISSIS-); — altri non avrebbero mai avuto a che fare con la giustizia; — altri ancora sarebbero titolari di porto di fucile regolarmente rinnovato (ad es. -OMISSIS-) o di porto d’armi e di nomina a guardia particolare giurata(-OMISSIS-); — per alcuni le frequentazioni sarebbero comunque risalenti nel tempo (es. -OMISSIS-); — per altri il grado di parentela o sarebbero inesistenti, o farebbero riferimenti a persone senza precedenti di carattere mafioso, o infine riguarderebbe addirittura congiunti, ed affini, del tutto incensurati.

B) Analogamente, per un secondo gruppo di dipendenti, assunto in seguito all’assunzione del servizio dal Comune, con la stessa ratio dell’art. 6 CCNL per la salvaguardia dei posti di lavoro, l’appellante ricorda che questi: — o sarebbero del tutto esenti da procedimenti penali, o sarebbero comunque stati assolti (es.-OMISSIS-); — o sarebbero molto risalenti nel tempo; — ovvero infine sarebbero stati assunti con l’assistenza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro (es. -OMISSIS-).

La relativa documentazione versata in atti per una svista non sarebbe stata considerata e non sarebbe stata oggetto della sentenza impugnata, che non avrebbe considerato che gli operai individuati non sarebbero gravati da specifici precedenti penali e che, comunque, l’atteggiamento usato dall’impresa nella scelta degli operai medesimi avrebbe rispettato il principio di vigilanza e di legalità, avendo l’azienda improntato il proprio comportamento alle norme che regolano l’assunzione di personale.

La -OMISSIS-pur avendo operato ogni filtro possibile per assumere personale qualificato e moralmente integro, ed attuato tutti i controlli e la vigilanza possibile, non poteva trovare nei suoi dipendenti delle cause ostative che di fatto non esistevano.

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame infatti la ricorrente ha del tutto pretermesso di considerare il corposo impianto argomentativo della sentenza da cui emerge con chiarezza che, ricollegandosi idealmente ai consolidati orientamenti di questo Consiglio di Stato (cfr. paragrafi 5-9), il Giudice ha complessivamente valutato la situazione della società e del suo personale ed ha assolutamente concluso per l’irrilevanza delle allegazioni dell’impresa.

Nella sostanza l’analitica illustrazione delle singole situazioni sembra non tener conto che, ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, gli elementi posti a base dell’informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato sez. III 14 febbraio 2017 n. 669).

Infatti, mentre l’accertamento definitivo delle responsabilità penali (specie per reati come il concorso esterno o di fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 7, l. n. 203 del 1991) necessita di certezze probatorie raggiunte al di là del ragionevole dubbio, le informative antimafia non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante, e non sono, nemmeno latamente, provvedimenti sanzionatori ma hanno la precipua finalità di prevenire anticipatamente un grave pericolo.

Pertanto il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base all’ormai consolidato criterio del “più probabile che non”, cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso.

I singoli elementi sono rilevanti nel loro complessivo valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e persino contro la volontà dei singoli (Consiglio di Stato sez. III 31 agosto 2016 n. 3754; Consiglio di Stato sez. III 02 agosto 2016 n. 3505; Consiglio di Stato sez. III 29 settembre 2016 n. 4030).

Per questo, i fatti riportati dall’autorità prefettizia – e che la sentenza qui gravata ha confermato – prescindevano da condotte penalmente rilevanti, dall’atteggiamento antigiuridico e della volontà mostrato dai singoli.

Su tali basi è quindi evidente che la sentenza è il frutto di un compiuto esame delle allegazioni della ricorrente al cui esito si è ritenuto che l’attività dell’impresa potesse, anche in modo indiretto, esser condizionata dalla mafia per il numero dei soggetti legati da rapporti personali e parentali con appartenenti alla delinquenza organizzata e per l’irrilevanza della risalenza nel tempo di tali relazioni che, una volta instaurate, non possono esser recise.

Deve dunque escludersi l’errore di fatto perché è evidente che qui:

— non vi è stata alcuna errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto;

— i profili qui sollevati attenevano ad un elemento controverso e risolutivo per la decisione, sul quale la sentenza aveva espressamente motivato.

In definitiva dunque la presente richiesta di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

Può conseguentemente prescindersi dal profilo rescissorio.

Le spese tuttavia, in relazione alla natura ampiamente discrezionale della materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto.

2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore

Giulio Veltri – Consigliere

Oswald Leitner – Consigliere

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