Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 5 marzo 2018, n. 1341. La disposizione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta

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Dette indicazioni vanno intese nel senso che il PSC, completo delle specificazioni richieste dall’art. 100 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 va predisposto contestualmente alla redazione del progetto esecutivo (come confermato a pag. 36 del capitolato: “Si richiama l’obbligo per l’Impresa della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola del contratto d’appalto, alla puntuale e precisa osservazione di quanto prescritto nel progetto definitivo in materia di sicurezza, nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e nei suoi allegati compresi nel progetto esecutivo che l’Impresa dovrà presentare – documento da citarsi all’atto aggiuntivo al contratto d’appalto per farne parte integrante ed essenziale – piano all’uopo predisposto ai sensi del D. Lgs 81/08 dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (…)”), laddove, invece, in sede di presentazione dell’offerta economica, è richiesto all’operatore economico solo la predisposizione di un Piano di sicurezza e di coordinamento dal quale evincere la ripartizione dei costi per oneri per la sicurezza quantificati dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 marzo 2015, n. 3).
A prescindere dal contenuto del Piano di sicurezza e di coordinamento presentato dalla ditta Sc. Ro., non è dubbio che eventuali imprecisioni ivi contenute non incidono, nella fase della progettazione definitiva, sulla validità dell’offerta presentata.
15.2. Le medesime considerazioni valgono anche per il cronoprogramma; nella parte finale del terzo motivo di appello – che sarà oggetto di esame nei successivi paragrafi – si contesta il contenuto di quello presentato dalla ditta Sc. Ro. per omessa valutazione dei costi dei lavori in contrasto con la previsione dell’art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Tuttavia, vale per il cronoprogramma quanto detto per il PSC: come si ricava dall’indicazione iniziale dell’art. 40 cit. il cronoprogramma è redatto a corredo del progetto esecutivo. È in quella sola sede – e non invece in fase di redazione di progetto definitivo, unico richiesto agli offerenti – che deve essere valutata la conformità alle disposizioni in materia.
La sentenza, che con questa motivazione ha respinto la censura proposta dall’appellante, non è dunque erronea come vorrebbe l’appellante: va solo precisato che, diversamente da quanto affermato dall’appellante, il disciplinare di gara, come il capitolato speciale, si limitavano a richiedere un cronoprogramma dettagliato delle varie fasi di lavoro, senza far riferimento alla valutazione dei costi.
16. Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza per “mancato rilievo della difformità del progetto della Sc. dalla richiesta della lex specialis a causa di carenze documentali e per violazioni del DPR n. 207/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008”.
Sostiene l’appellante di aver contestato (con il terzo motivo di ricorso principale cui corrisponde il secondo motivo del ricorso incidentale) l’aggiudicazione alla ditta Sc. Ro. per aver presentato un progetto definitivo non rispettoso dell’art. 28 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per cui gli elaborati grafici che accompagnano il progetto «sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano differenze significative differenze tecniche e di costo») e neppure delle prescrizioni di cui all’Elaborato n. 5 del progetto preliminare (che richiedeva la presentazione delle “piante dei vari livelli calpestabili con particolare riferimento ai profili degli apparecchi decorativi del prospetto…le piante delle coperture, i prospetti esterni, alcune sezioni – prospetti atte ad illustrare in modo coordinato tutte le superfici parietali… un accurato rilievo fotografico…restituzione fotopiani, riprese con videocamera”).
A suo dire, infatti, il progetto definitivo dell’aggiudicatario era carente delle piante dei vari livelli del Palazzo Civico, dei prospetti di sezione e le tavole erano state presentate senza una reale verifica dello stato dei luoghi; inoltre, il progetto preliminare non conterrebbe la restituzione dei fotopiani (mosaicatura di immagini digitali raddrizzate).
Lamenta, dunque, l’appellante che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato e percepito la questione che era stata posta nei termini descritti.
16.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza, esposta la doglianza, esaminava tutti i profili di criticità lamentati, affermando, quanto alla violazione dell’art. 28 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207: “La doglianza è priva di pregio giacché, come osserva la difesa della Sc., tutte le piante sono state fornite, come richiede la disciplina richiamata in “scala metrica”, per cui è sufficiente un righello per ricavare immediatamente le quote”; quanto alla violazione delle richieste contenute nell’Elaborato n. 5 “Tali doglianze sono infondate in fatto, giacché come ha evidenziato la difesa della Sc. senza trovare una puntuale smentita tra gli allegati all’offerta tecnica vi erano la pianta relativa ai vari livelli dell’edificio, i “profili sezione” della copertura, nonché un rilievo completo di tutto l’edificio effettuato con laser scanner di precisione riportato nella Relazione A.10 e nella Tav. G.02”; infine, quanto alla “restituzione dei fotopiani”, precisava che: “Anche questa censura è priva di pregio, sia perché inteferente su aspetti tecnici valutativi rimessi alla discrezionalità della Commissione, sia perché efficacemente confutata in fatto dalla difesa della Sc., la quale riferisce, senza incontrare puntuale smentita, che tali dati erano presenti negli elaborati progettuali, in particolare in quelli numerati da G.01 a G.07.06”.

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