Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso

segue pagina antecedente
[…]

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello le originarie ricorrenti, lamentando che: a) l’Amministrazione comunale, nella determinazione degli oneri di urbanizzazione, può anche valorizzare altri aspetti oltre a quello – prioritario – del carico urbanistico. Tuttavia, nella fattispecie il Comune di (omissis) non si sarebbe limitato ad introdurre un mero “correttivo” al criterio del carico urbanistico. Infatti, il Comune – per le zone di completamento e di nuovo impianto (B e C) – avrebbe imposto, oltre all’adeguamento ISTAT, un’ulteriore maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, in modo da sopperire ai minori introiti dovuti alla contestuale decisione – in relazione al centro storico (zona A) – di non aggiornare secondo il coefficiente ISTAT i relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed addirittura di ridurre tali oneri per una percentuale pari al 20% del loro importo. Pertanto, il Comune avrebbe disatteso il criterio del carico urbanistico, discostandosi da quanto indicato dalla sentenza n. 6834/2007 del Consiglio di Stato; b) l’assunto della sentenza secondo cui la maggiorazione del 20% per gli interventi da effettuarsi nelle zone di completamento sarebbe giustificata dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione, prima assenti o incomplete, non coglierebbe nel segno, perché il criterio da seguire nella determinazione degli oneri sarebbe quello del carico urbanistico, e non quello del numero e del costo delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare nella zona di “riferimento”, cioè, nella zona interessata dagli interventi edilizi; c) la nuova delibera comunale sarebbe stata ispirata dal fine di compensare le minori entrate” che era presente nella precedente delibera n. 119/1999, benché la stessa non lo abbia reso più esplicito; d) la delibera impugnata n. 20/2008 non fonderebbe su elementi nuovi ed estranei rispetto a quelli contenuti nella precedente delibera n. 119/1999, quindi vi sarebbe un contrasto con il citato giudicato; e) l’assunto secondo cui le opere di urbanizzazione da realizzare nelle zone di espansione (B e C) sarebbero maggiori ed i relativi costi sarebbero superiori rispetto a quelli per il centro storico (zona A) sarebbe una mera asserzione dell’Amministrazione Comunale di Gassino, che non risulterebbe essere fondata su alcuna indagine istruttoria. In ogni caso, il criterio da seguire nella determinazione degli oneri sarebbe quello del carico urbanistico e non quello del numero e del costo delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare nella zona di “riferimento”, cioè nella zona interessata dagli interventi edilizi. Infatti, gli oneri di urbanizzazione sarebbero utilizzabili non solo per la zona in cui si trova l’edificio a cui essi si riferiscono, ma anche per l’urbanizzazione di altre zone del territorio comunale. Inoltre, la necessità di manutenzione per le opere già esistenti nella zona A starebbe a significare che per il centro storico il Comune prevedrebbe di sostenere comunque ulteriori costi per la “cura” di questa zona, che sarebbero particolarmente elevati per le caratteristiche della zona stessa; f) la determinazione della percentuale del 20% non sarebbe stata assistita da adeguata istruttoria e sarebbe fondata sull’erroneo presupposto che il criterio da adottare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione sia quello dei “costi” delle opere realizzate o da realizzare in una certa zona del territorio comunale o in un’altra zona, invece che quello del “carico urbanistico”. Inoltre, non gioverebbe alla tesi dell’amministrazione comunale il richiamo alla delibera n. 59/2004, successiva alla delibera n. 119/1999, annullata da questo Consiglio, dal momento che la prima violerebbe i principi statuiti dalla citata decisione n. 6834/2007; g) il provvedimento 27.5.2008 del Responsabile del Servizio del Comune di (omissis) di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti dalle attuali appellanti sarebbe affetto da illegittimità derivata, mutuando i vizi propri della delibera n. 20/2008; h) il passaggio da una destinazione direzionale ad una destinazione residenziale comporterebbe un minor carico urbanistico, sicché verrebbe meno il presupposto per l’imposizione di oneri di urbanizzazione. Inoltre, poiché con la concessione n. 7/2001 si è ritornati alla originaria destinazione residenziale, si avrebbe un doppio pagamento (prima per il passaggio da residenza ad uffici: v. la concessione n. 73/1984; e poi per il passaggio inverso da uffici a residenza: v. la concessione n. 7/2001); i) nel provvedimento 27.5.2008 il Comune – per richiedere il pagamento di oneri a conguaglio – fa riferimento all’art. 8 della legge regionale Piemonte n. 19/1999, ma il fatto che si debba ottenere la concessione non comporterebbe automaticamente la necessità di pagare oneri di urbanizzazione, come nel caso in questione in cui il carico urbanistico sarebbe minore. Né sarebbe corretto ritenere che per le “maniche” laterali dell’edificio vi sarebbe stata una sovrapposizione di destinazioni.
4. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale invoca la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che proprio la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6834/2007 avrebbe ribadito l’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale nel determinare gli oneri di urbanizzazione, nell’ambito dei criteri fissati dalle tabelle parametriche regionali. In questo senso il criterio del “carico urbanistico”, ossia il riferimento alla quantità ed alla qualità delle opere di urbanizzazione che si rendono necessarie in tutto il territorio comunale per l’accresciuto numero di abitanti che vengono ad insediarsi a seguito degli interventi edilizi assentiti, sarebbe preminente ma non esclusivo. L’amministrazione appellata avrebbe fatto corretto uso di tale discrezionalità al fine specifico di perseguire l’interesse pubblico consistente nella necessità di incentivare il recupero del centro storico.
5. Nelle successive difese le appellanti contestano le difese comunali, evidenziando, tra l’altro, che gli “ulteriori parametri” individuati dal Comune dovrebbero in ogni caso rimanere “agganciati” al criterio del carico urbanistico.
6. L’appello è infondato e non può essere accolto. La disamina delle censure sottoposte al Collegio deve essere preceduta dalla ricostruzione della disciplina di riferimento e dalla individuazione del decisum contenuto nella sentenza n. 6834/2007, la cui violazione viene invocata con l’odierno gravame.
6.1. Quanto alla disciplina relativa alle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione va rammentato che l’abrogato art. 3, l. 10/1977 individuava quale parametro l’incidenza delle spese di urbanizzazione. La giurisprudenza di questo Consiglio ha da sempre ritenuto che le modalità concreto di computo del detto contributo in relazione alle distinte tipologie di intervento edilizio fossero rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, deputata a definire il rapporto tra l’intervento edilizio e l’incidenza delle spese di urbanizzazione. Così, ad esempio, si è affermato che: “Il contributo di urbanizzazione e costruzione, richiesto dall’art. 3, l. 28 gennaio 1977, n. 10 per il rilascio della concessione edilizia, trova la sua giustificazione nel concreto esercizio della facoltà di edificare, ed è commisurato all’incidenza delle relative spese; peraltro nessuna disposizione stabilisce che l’anzidetto contributo in caso di ristrutturazione del patrimonio edilizio non possa essere maggiore a quello dovuto per la realizzazione di nuove costruzioni; conseguentemente deve ritenersi legittima la deliberazione regionale con la quale l’intervento di ristrutturazione, che comporti un aumento delle abitazioni, sia assoggettato ad un maggior pagamento a titolo di oneri di urbanizzazione rispetto ad una nuova edificazione, tenuto conto che il costo delle opere di urbanizzazione può essere maggiore nel primo caso” (Cons. St., Sez. V, 27 settembre 1990, n. 692). Il vigente art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, invece, detta una disciplina secondo la quale: “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *