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L’appello incidentale è stato proposto dalla sig.ra Si. Ru., comproprietaria dell’immobile oggetto di sgombero, che, in primo grado, era intervenuta ad opponendum a sostegno della necessita e legittimità del provvedimento impugnato dagli altri comunisti.
Essa, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello principale, ha chiesto tuttavia la riforma della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado (che avrebbe dovuto esserle notificato in quanto, a suo dire, parte necessaria in qualità di controinteressata), e comunque nella parte in cui ha immotivatamente disposto la compensazione delle spese del giudizio tra i ricorrenti ed essa interventrice, nonostante dovesse considerarsi parte sostanzialmente e totalmente vittoriosa.
Si è costituito, per resistere, il Comune di (omissis).
Gli appelli sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2017.
2. Con istanza dell’1.12.2017, gli appellanti in via principale, a mezzo del loro difensore, hanno rappresentato di avere spontaneamente sgomberato lo stabile di cui si verte, a seguito di rinnovata intimazione di rilascio avvenuta nel corso dell’anno 2017.
Hanno chiesto, pertanto, che venga “dichiarata cessata la materia del contendere” per effetto dell’esecuzione del rinnovato provvedimento di sgombero, con compensazione delle spese di giudizio.
2.1. Il Collegio rileva che le circostanze testé rappresentate, sebbene non possano condurre ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere – la quale, nel giudizio amministrativo, si ha solo quando risulta integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente – tuttavia denotano la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’appello, essendo intervenuto un provvedimento successivo a quello oggetto di gravame che gli appellanti affermano di avere spontaneamente eseguito.
L’improcedibilità dell’appello principale, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche l’appello incidentale nella parte in cui viene censurata la sentenza in epigrafe per non aver rilevato la (pretesa) inammissibilità del ricorso di primo grado.
2.2. Quanto, invece, alle doglianze di Si. Ru., relative alla compensazione delle spese nei propri confronti disposta dalla sentenza gravata, giova ricordare che, secondo pacifica giurisprudenza, anche dopo le modifiche all’art. 92 c.p.c., apportate dagli artt. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263, 45, l. 18 giugno 2009, n. 69, e 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, il giudice amministrativo mantiene amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio.
La valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è quindi sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17/07/2017, n. 3504; id. sez. IV, 27/03/2017, n. 1338), salvo l’ipotesi, che qui non ricorre, di decisione manifestamente irrazionale.
3. Appare equo, infine, dato l’esito della vicenda, compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in premessa:
1) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello principale;
2) in parte dichiara improcedibile e in parte respinge l’appello incidentale.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
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