Può essere attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, esclusivamente a quei vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 10 settembre 2018, n. 5293.

La massima estrapolata:

Può essere attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, esclusivamente a quei vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati, e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale, per la quale non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche a mezzo dell’iniziativa privata; in sostanza sono conformativi – e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione – i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 5293

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5732 del 2007, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. An., con domicilio eletto presso lo studio Um. Se. in Roma, via (…);
contro
Si. S.c.a r.l. non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE III n. 04522/2006, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Alessandro Verrico.
Nessuno presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In relazione al capannone di proprietà dal maggio 1996 della società cooperativa Si. a r.l. sito in (omissis), nel marzo 1995 veniva presentata dal precedente proprietario, Sig. Fe., istanza di condono ex art. 39, l. n. 724/1994, onde sanare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da stalla da macellazione ad attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.
1.1. In seguito ad accertamento di abuso consistente in ampliamento del capannone, venivano adottate l’ordinanza di sospensione lavori n. 130/1996 e quella di demolizione n. 155 del 30.7.1996.
1.2. Quest’ultima veniva impugnata dalla Si. s.c.a.r.l. con ricorso iscritto al n. 2847/1996.
1.3. Peraltro la Si., in data 17.7.1996, presentava domanda di sanatoria ex art. 13, l. n. 47/1985.
1.4. L’istanza veniva respinta il 24.10.1996, con provvedimento n. 57/96, prot. n. 10959, a causa del contrasto dell’intervento con lo strumento urbanistico vigente.
1.5. Il provvedimento era gravato col distinto ricorso n. 205/1997.
1.6. In data 20.10.2000 veniva accolta la domanda di condono ex art. 39, l. n. 724/1994presentata dal Sig. Fe. nel 1995 e veniva rilasciata la concessione n. 501/2000, concernente la “sanatoria” di opere abusive consistenti in “cambio di destinazione d’uso, da impianto di macellazione, trasformazione e imballaggio di prodotti”.
2. Il T.a.r. Puglia – Bari, Sezione III, con sentenza n. 4522/2006 depositata in data 12.2006, resa sui ricorsi riuniti ed ivi iscritti ai nn. 2847/1996 e 205/1997, accoglieva i ricorsi e, per l’effetto, annullava l’ordinanza n. 155 del 30.7.1996 e la nota sindacale del 24.10.1996.
3. Con ricorso in appello il Comune di (omissis) ha impugnato detta pronuncia, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza di primo grado perché il Tar Puglia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza d’interesse ab origine il primo ricorso n. 2847/1996, in quanto lo stesso è stato avanzato contestualmente o nei sessanta giorni successivi alla istanza di accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47/1985;
II) erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il suolo sul quale la Si. ha realizzato l’ampliamento abusivo non era interessato da un vincolo preordinato all’esproprio, poiché lo strumento urbanistico si limitava a prevedere per quell’area una destinazione ad impianti di macellazione pubblici e ad attività (servizi) di carattere generale complementari a tale destinazione;
III) ad ogni modo, in via subordinata, la pronuncia dei primi giudici risulterebbe erronea in quanto il venir meno del vincolo preordinato all’esproprio, per l’inutile decorso del termine, trasforma l’area in “zona bianca”, ove sono consentite le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, certamente non interventi di nuova costruzione, come quello del caso di specie.
3.1. Non si è costituita in giudizio la Si. s.c.a r.l..
4. All’udienza del 12 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. Col primo motivo di appello il Comune lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado perché il T.a.r. Puglia, piuttosto che dichiarare l’illegittimità dell’ordine di demolizione perché non preceduto dall’esame dell’istanza di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/85, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza d’interesse ab origine il primo ricorso n. 2847/1996, in quanto lo stesso è stato avanzato contestualmente o nei sessanta giorni successivi alla istanza di accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47/1985.
5.1. La censura non è meritevole di accoglimento.
5.2. Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, “la presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria” (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1171; sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4469; sez. VI, 05 luglio 2017, n. 3308; sez. VI, 04 aprile 2017, n. 1565).
5.3. Risulta pertanto meritevole di conferma la statuizione del primo giudice resa sul ricorso n. 2847/96, ad oggetto l’ordinanza di ingiunzione di demolizione n. 155 del 30.7.1996 delle opere abusive consistenti nella realizzazione del capannone a ridosso ed in ampliamento di altro già assentito con concessione edilizia n. 44/92.
6. Con un secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo che il suolo sul quale la società Si. ha realizzato l’ampliamento abusivo non era interessato da un vincolo preordinato all’esproprio, poiché lo strumento urbanistico si limitava a prevedere per quell’area una destinazione ad impianti di macellazione pubblici e ad attività (servizi) di carattere generale complementari a tale destinazione.
6.1. La censura non è meritevole di accoglimento.
6.2. Il Collegio rileva al riguardo che, con riferimento all’area in esame, unitamente alla descritta destinazione da parte dello strumento urbanistico ad impianti di macellazione pubblici e ad attività (servizi) di carattere generale ad essa complementari, le N.T.A. – vigenti ed applicabili ratione temporis alla fattispecie – prevedevano l’ampliamento dell’esistente macello comunale.
6.3. La previsione dell’obiettivo di realizzazione di un’opera pubblica non può pertanto essere interpretata alla stregua di un mero vincolo conformativo, rilevando, al contrario, quale vincolo preordinato all’esproprio, soggetto, in quanto tale, al limite temporale di efficacia di un quinquennio ex art. 2 l. 19 novembre 1968, n. 1187 (si veda, ora, l’art. 9 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327).
6.4. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 4748), può essere attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, esclusivamente a quei vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati, e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale, per la quale non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche a mezzo dell’iniziativa privata; in sostanza sono conformativi – e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione – i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene.
6.5. In maniera del tutto condivisibile il primo giudice ha dunque ritenuto illegittimo il rigetto della domanda di condono di cui alla nota del 24 ottobre 1996, attesa la decadenza del detto vincolo a causa dell’intervenuta scadenza del termine quinquennale.
7. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di appello, con cui, in via subordinata, il ricorrente sostiene che il venir meno del vincolo preordinato all’esproprio, per l’inutile decorso del termine, trasformerebbe l’area in “zona bianca”, ove sarebbero consentite le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, certamente non interventi di nuova costruzione, come quello del caso di specie.
7.1. A tale conclusione, ad avviso del Collegio, osta infatti l’avvenuto rilascio da parte del medesimo Comune della concessione n. 501/2000 del 20.10.2000, concernente la “sanatoria” di opere abusive consistenti in “cambio di destinazione d’uso, da impianto di macellazione, trasformazione e imballaggio di prodotti”, con cui l’Amministrazione, piuttosto che rilevare i suddetti impedimenti, accoglieva la domanda di condono ex art. 39, l. n. 724/1994.
L’affermazione della tesi odierna si palesa pertanto del tutto contraddittoria con la condotta realmente tenuta.
8. Tutto ciò considerato, l’appello deve essere respinto.
9. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *